Trib. La Spezia, sentenza 22/10/2024, n. 726

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. La Spezia, sentenza 22/10/2024, n. 726
Giurisdizione : Trib. La Spezia
Numero : 726
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Barbara Forleo ha
pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1703/2023 R.G., discussa all'udienza del 21 ottobre
2024 e promossa da:
MODA 4 di EN DI RI & C. SA (cod. fisc. 07210110156)
Avv. Emiliano Nitti
ATTORE
CONTRO

HO s.r.l. (cod. fisc. 01505630119)
avv. Alessandro Pontremoli
CONVENUTO

Oggetto: Licenza per finita locazione
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con contratto sottoscritto in data 17.6.2021 la società attrice concedeva in locazione
alla HO srl, ad uso commerciale, l'immobile destinato ad uso alberghiero sito
in Lerici, Via Biaggini n. 19 per la durata di anni 6, pattuendo un canone annuo di €
255.000,00 in forza dell'art. 79 L. 392/78.
Con atto di intimazione per licenza di finita locazione, notificato a parte conduttrice
in data 22.6.2023, la società attrice chiedeva che venisse convalidata l'intimata licenza
alla scadenza del 17.6.2027.
Si costituiva in giudizio la parte conduttrice la quale si opponeva alla convalida,
rilevando come il contratto stipulato tra le parti fosse in realtà parzialmente simulato
in ordine alla durata ed all'importo del canone.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e
l'accertamento che tra le parti era stato stipulato un contratto di locazione ai sensi
dell'art. 27 della L. 392/78 con durata novennale. Chiedeva altresì che la parte attrice
venisse condannata alla restituzione dei canoni versati in eccedenza in virtù del
contratto simulato, oltre interessi moratori.
Disposto con ordinanza il mutamento di rito ed esperito inutilmente il tentativo di
mediazione, le parti depositavano le rispettive memorie integrative. Nelle more del
procedimento il Giudice esperiva il tentativo di conciliazione tra le parti, senza esito.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita dalla documentazione in atti, il Giudice
fissava udienza di discussione, con termine alle parti per il deposito di note
conclusionali.
Le parti rassegnavano le seguenti conclusioni:
Per la società attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
in via principale, rigettare tutte le domande proposte da HO S.r.l., in quanto infondate
in fatto e in diritto;
sempre in via principale, convalidare l'intimata licenza per finita locazione per la scadenza

legale del 17 giugno 2027 - o per la diversa data che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di
giustizia- con la conseguente condanna di HO S.r.l., in persona del legale
2 rappresentante pro tempore, al rilascio dell'Albergo sito in Lerici, Via Biaggini n. 19, libero da
persone e cose, in favore del Locatore;

sempre in via principale, fissare la data dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 L. 392/1978, nel
più breve termine possibile;

in ogni caso, dichiarare cessato il contratto di locazione inter partes per la scadenza del 17
giugno 2027 -o per la diversa scadenza che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia– e,
conseguentemente, condannare HO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, al rilascio, per quella data, dell'Albergo suindicato libero da persone e cose in favore
dell'attuale proprietario, nel termine minimo da fissarsi ex art. 56 legge n. 392/1978;

Per la società convenuta:
In via principale:
voglia il Tribunale, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa,
respingere l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
In via riconvenzionale:
- Accertare la simulazione parziale del contratto di locazione stipulato in data 17.06.2021 e
dichiarare che il canone di dovuto è di
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