Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 10/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 5
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3509/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FONTANA Parte_1 C.F._1
VANIA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. LENZINI Controparte_1 C.F._2
LUCA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;

- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;

- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 17.02.2021, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 468/2021 emesso in data 24.02.2021;

- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;

- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la
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separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.

1.12.1970 n.
898);

- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;

- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La casa familiare di proprietà esclusiva della IG.ra , come arredata, resta Parte_1
definitivamente assegnata alla stessa, dando atto i coniugi di aver già provveduto in sede di separazione alla divisione di arredi e suppellettili.
2) Il figlio di anni 15, resta affidato ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune Per_1
accordo le decisioni relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori in modo condiviso, impegnandosi di conseguenza gli stessi ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, l'educazione e la formazione del figlio, nonché concordare preventivamente ogni decisione in merito;
lo stesso dicasi per l'eventuale trasferimento del minore in Comune diverso da quello di attuale residenza. Per favorire il mantenimento di un'equilibrata e serena relazione affettiva di con entrambi i genitori, questi si impegnano a collaborare lealmente e Per_1 fattivamente, nell'assoluto rispetto delle attività scolastiche ed extra scolastiche del figlio e del suo diritto ad un sereno ed ordinato programma di vita, si impegnano altresì a prestarsi reciproca collaborazione anche con riguardo ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di loro, così da consentire a di trascorrere il proprio tempo con ciascun genitore, realizzando, altresì, quella Per_1
collaborazione tra i genitori (massima espressione dei principi sanciti dalla legge sull'affidamento condiviso) e consentendo al figlio di avere un pieno e totale rapporto con entrambi i genitori.Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione concernenti il minore saranno assunte dal genitore che al momento della decisione avrà il figlio presso di sé.
3) Il figlio continuerà ad avere collocazione prevalente e residenza presso la madre nella casa familiare.
4) I coniugi si danno atto di avere concordato il mantenimento del figlio minore, in considerazione delle rispettive capacità economiche e nel rispetto delle necessità e dell'interesse del figlio, come segue:

4.a) il IG. a decorrere dal 15 (quindici) agosto 2024 verserà entro il giorno 15 Controparte_1
(quindici) di ogni mese mediante accredito sul c/c bancario accesso presso filiale di Pavullo, CP_2
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intestato alla IG.ra IBAN [...], la somma di €
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