Trib. Monza, sentenza 05/12/2024, n. 2934

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 05/12/2024, n. 2934
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 2934
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


N. R.G. 7615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7615/2023 promossa da:
(C.F. , nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Dario Catona che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Ernestina Caiani che la rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, con atti depositati rispettivamente in data 4.9.2024 e
6.9.2024, di seguito integralmente trascritte.
Per il ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre:
In via principale:
pagina 1 di 8 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di
PA NA – loc. ER (Mi) in data 22/09/1990, registrato nel registro degli atti civili di detto comune al N. 131 parte 2 serie A - anno 1990, alle seguenti condizioni:
1) Con riguardo ai figli e , oggi maggiorenni anche se non ancora del tutto Per_1 Persona_2 economicamente indipendenti, gli stessi continueranno a coabitare con la madre essendo liberi di determinare se trascorrere le proprie giornate con uno o l'altro dei genitori;

2) La casa coniugale resta assegnata alla SI.ra , che vi abiterà assieme ai figli fino alla loro CP_1 definitiva indipendenza economica;

3) Il SI. verserà l'assegno di € 400,00 mensili il 5 di ogni mese in favore della Parte_1
SI.ra per il mantenimento dei figli, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
viene Controparte_1 posto inoltre a carico del SI. il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo i Pt_1 protocolli del Tribunale di Monza.

4) Posto il verificarsi delle prime esperienze lavorative per entrambi i figli e , si Per_1 Per_2 determina sin da ora e in accordo fra i coniugi che al verificarsi dell'assunzione di un figlio con contratto anche a tempo indeterminato e/o determinato ma della durata di almeno un anno e con uno stipendio superiore a € 1.000,00, il IG potrà interrompere definitivamente il pagamento Pt_1 del mantenimento per il suddetto figlio, senza che ci sia bisogno di un intervento del Tribunale, con un semplice scambio di comunicazioni a mezzo raccomandata rr o pec fra i genitori con i quali stessi concordino e prendo atto del verificarsi delle predette condizioni.
5) A seguito della raggiunta indipendenza economica di entrambi i figli secondo i termini indicati al paragrafo 4) verrà meno l'eIGenza dell'assegnazione della casa coniugale alla IG.ra . CP_1
6) Ove le condizioni di cui al punto 4 non si verifichino (vale a dire che i figli non raggiungano una completa autonomia ed indipendenza economica), l'obbligo al mantenimento e la cessazione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla IG.ra stabiliti ai punti 4 e 5) si CP_1 intenderanno comunque efficaci a far data dal 31/12/2026.
In via istruttoria si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sulle circostanze capitolate in premessa.
Con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
Per la resistente:
“Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
ed in data 22.09.1990 a PA NA e iscritto nel Registro di Stato
[...] Controparte_1
Civile del medesimo Comune al 131 parte 2 serie A anno 1990, con disposizione che l'emananda sentenza sia annotata nel predetto registro di Stato Civile alle seguenti conclusioni:
1) assegnare la casa coniugale alla SI.ra dove rimarrà ad abitare con i figli Controparte_1
e maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
Per_1 Per_2

2) disporre che il padre continui a versare alla SI.ra , entro il 5 di ogni mese, e per dodici CP_1 mensilità, un assegno di mantenimento per i figli e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, dell'importo di Euro 961,66 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e ciò sino a quando i figli non saranno economicamente indipendenti;

pagina 2 di 8 3) disporre a carico del padre il pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza, che qui si intende interamente richiamato;

4) respingere la richiesta del SI. di poter interrompere il versamento dell'assegno di Pt_1 mantenimento quando i figli avranno un contratto di assunzione a tempo indeterminato e/o determinato ma della durata di almeno un anno e con uno stipendio di almeno Euro 1000,00 mediante accordo tra le parti;

5) respingere la richiesta del SI. che l'assegno di mantenimento per i figli e la assegnazione Pt_1 della casa coniugale cessino di avere efficacia dal 31.12.2026
6) condannare il SI. a versare le somme dovute come rivalutazione monetaria Parte_1 dell'assegno di mantenimento per i figli pari a Euro Euro 3999,33,
Con vittoria di spese e compensi professionale.
In via istruttoria:
-disporre prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto;
Cont

-ordinare ex art. 210 c.p.c. al SI. di produrre gli interi estratti conto annuali Parte_1 relativi agli anni 2020-2021-2022 oltre alla intera annualità 2023 e del conto deposito e anche gli estratti conto corrente relativi alle intere annualità 2021-2022-2023 cointestati con terze persone in particolare con la SI. Controparte_3
- ordinare ex art. 210 c.p.c. al ricorrente di produrre gli estratti conto correnti annuali 2021-2022-
2023 relativi al conto corrente CC0010469919 presso Ing Direct via Arbe 49 Milano 20125;

-ordinare ex art. 210 cpc al ricorrente di produrre il 730/2023 e CUD 2021- 2022 e 2023 della Ditta per cui lavorava (green Solution Spa) e il nuovo contratto di lavoro o in alternativa ordini alla società
Green Solution Spa di produrre i Cud e la nuova società di produrre il contratto di lavoro.
Con riserva di altro dedurre, produrre e indicare testi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- ed hanno contratto matrimonio in PA NA (MI) il Parte_1 Controparte_1
22.9.1990;

- dalla
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