Trib. Catania, sentenza 03/07/2024, n. 3621

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 03/07/2024, n. 3621
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 3621
Data del deposito : 3 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa L R, a seguito dell'udienza del
2.7.2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9079/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. L B giusta procura in atti Parte_1


- ricorrente -


Contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S C giusta delega in atti
- resistente –
Avente ad oggetto: differenze retributive
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 2 luglio 2024 ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 31 agosto 2023 dipendente della Parte_1 CP_2
dal 31.3.2004 con qualifica di operatore qualificato esponeva:
[...]
- di non avere integralmente percepito nel periodo compreso dal 1.8.2019 al 31.12.2022 i compensi relativi agli straordinari prestati con la relativa maggiorazione del 10% così come previsti dal CCNL
Autoferrotranvieri nonostante la diffida recapitata al datore di lavoro, come da documentazione in atti;

- che infatti la società datrice di lavoro provvedeva al pagamento dei compensi per lo straordinario procedendo dapprima a corrispondere una somma inferiore rispetto a quella dovuta salvo poi pagare, in sede di conguaglio, il saldo secondo i conteggi effettuati in base alle ore di straordinario effettivamente svolte e quelle già anticipatamente remunerate nel corso dell'anno;

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- di essersi quindi reso conto, sulla scorta della verifica delle buste paga e delle ore di lavoro conteggiate, che la società convenuta aveva remunerato solo in parte le ore di straordinario effettivamente prestate.
Ciò esposto in fatto, richiamata la disciplina di cui all'art. 17 del CCNL citato, pacificamente applicato al rapporto di lavoro, assumeva di essere rimasto creditore della complessiva somma di €.
8.130,24 di cui €. 2.218,41 per ore di straordinario non pagate;
€. 3.040,56 a titolo di differenza sulla
13^ ed €. 2.871,45 per differenze sulla 14^ mensilità.
Concludeva dunque chiedendo:
“Ritenga e dichiari che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 31.03.2004. Condannare la resistente a pagare al ricorrente la somma di euro
8.130,42 per i motivi in ricorso, o le somme maggiori o minori che saranno ritenute dovute anche mediante c.t.u., oltre il risarcimento del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo. Condanni il convenuto al pagamento del risarcimento del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi legali su tutte le somme dovute dalla maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore anticipatario. Si chiede nomina di CTU ai fini della quantificazione e verificazione delle somme dovute. Col presente atto si impugnano, ai sensi degli artt. 1427 e 1430 c.c., tutte le scritture relative al pregresso rapporto di lavoro sottoscritte dal ricorrente.”

Con memoria di costituzione e contestuale domanda riconvenzionale depositata in data 3.11.2023 si costituiva la contestando gli assunti attorei e formulando ampie difese volte al Controparte_2
rigetto del ricorso.
Deduceva, in merito alle chieste differenze retributive, l'infondatezza della domanda atteso che il ricorrente, nel periodo in discussione, aveva integralmente percepito quanto dovutogli per il lavoro straordinario svolto.
Precisava a tale riguardo che il pagamento delle maggiorazioni spettanti era avvenuto sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 37 del Ccnl di settore che prevedeva che l' entro e non oltre 6 mesi CP_1
(26 settimane) provvedesse ad effettuare il conguaglio del pagamento dello straordinario svolto dal lavoratore.
Osservava che dalle buste paga emergeva che il ricorrente nel periodo compreso da gennaio del 2019 fino a dicembre del 2022 aveva effettuato in totale 751 ore di lavoro straordinario e che il relativo
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compenso era stato così corrisposto: quanto a 186,75 ore nel mese di competenza, mentre le restanti
564,25 ore tramite il meccanismo contrattuale dei conguagli semestrali.
Nulla era dunque dovuto al ricorrente che, anzi, in costanza di rapporto di lavoro aveva sempre percepito, a titolo di compensi per lo straordinario, somme in eccedenza rispetto al dovuto, dal che discendendo la formulazione di domanda riconvenzionale per la ripetizione di quanto pagato in esubero.
Rilevava, infatti, che in forza dei conteggi elaborati dalla società, era emerso che a fronte di un compenso dovuto pari ad € 8.458,11 erano stati in realtà corrisposti al ricorrente € 9.973,72 a titolo di indennità per lavoro straordinario, con una differenza a credito del datore di lavoro pari ad €
1.515,61.
Deduceva, ancora con riferimento alle differenze economiche richieste per le mensilità differite (13^
e 14^) che il ricorrente nel formulare i propri conteggi non aveva detratto le anticipazioni di ratei già CP_ corrisposti per conto dell' a titolo di fruizione per permessi 104 e congedi, operando in tal modo una duplicazione dei ratei di mensilità supplementari spettanti.
Rilevava, altresì, che dalle verifiche effettuate dal proprio consulente era emerso che al ricorrente nel periodo dal 2019 al 2022 erano stati erogati maggiori importi a titolo di tredicesima mensilità per €.
293,29 ed €. 1.417,71 a titolo di quattordicesima.
Assumeva pertanto di essere rimasta a credito della complessiva somma pari ad €. 3.172,61 chiedendone in via riconvenzionale la restituzione.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare integralmente le domande articolate in ricorso, infondate in fatto ed in diritto, per i motivi riportati in precedenza;
− in via riconvenzionale, previa fissazione di una nuova udienza di discussione ex art. 418 c.p.c., accertare e dichiarare che l' resistente vanti un credito nei CP_1 confronti del ricorrente della complessiva somma di € 3.172,61, a titolo di maggiori somme erogate dalla società resistente in quanto erroneamente calcolate su indennità per lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità e conseguentemente condannare l'odierno ricorrente alla restituzione delle predette somme;
− condannare l'odierno ricorrente al pagamento di interessi legali, ivi compresi gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., e rivalutazione monetaria da calcolare dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
− condannare l'odierno ricorrente al pagamento di spese e compensi relativi al presente giudizio.”

Differita la prima udienza di trattazione ex art 418 c.p.c.;
non avendo
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