Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 02/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 11
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 10720 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10720/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. DUSI LORENZA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salò (BS), P.zza Vittorio Emanuele II, n.
54
e
(c.f. ), con l'avv. DUSI LORENZA, elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore in Salò (BS), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 54
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 4.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) Affidamento condiviso delle figlie minori ai genitori i quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la


vita quotidiana delle minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale le figlie minori si trovano.
3) Collocamento prevalente delle figlie presso la madre con facoltà per il padre di tenerle con sè con le seguenti modalità:
a) A fine settimana alternati di cui uno dei due dal venerdì ove le ritirerà a scuola sino alla domenica alle 18 con ritiro da parte della signora e l'altro dal venerdì ove le ritirerà a scuola sino al Pt_2
lunedì mattina ove le riaccompagnerà a scuola;

b) durante la settimana dal martedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina;

c) nei periodi extrascolastici il padre ritirerà le figlie alle ore 16 e le riporterà la mattina alle ore 10, compatibilmente con gli impegni, anche ludici, delle
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