Trib. Genova, sentenza 08/03/2024, n. 741

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 08/03/2024, n. 741
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 741
Data del deposito : 8 marzo 2024

Testo completo

R.G. 4056/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M P Presidente
Dott.ssa V A G Rel.
Dott.ssa M A D L Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a Mores (SS) in data Parte_1 C.F._1
22.11.1954, elettivamente domiciliato anche digitalmente presso gli indirizzi pec
e degli Avv.ti Alberto Email_1 Email_2
P e S S che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti, con studio legale in Genova, Viale Quattro Novembre n.6/6;

- Attore -
Contro
, C.F. , nata a Weilburg (Germania) in data CP_1 C.F._2
15.10.1991, elettivamente domiciliata in Genova, Via Granello n. 3/14 presso e nello studio dell'Avv. E L che la rappresenta e la difende unitamente e disgiuntamente con
l'Avv. A A, come da procura in atti;


e nei confronti di
, C.F. , nato a Genova, in data 30.12.1984, CP_2 C.F._3 contumace;

- Convenuti -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero che ha concluso come in atti.
Conclusioni per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni avversa domanda, istanza od eccezione, assunto ogni provvedimento ritenuto necessario, accogliere la presente domanda, promossa dal signor (c.f. ), e così disporre: In via Parte_1 C.F._1 principale, accertare e dichiarare che il sig. (c.f. Parte_1
) non è padre della signora (c.f. C.F._1 CP_1
) e, per l'effetto, dichiarare il sig. (c.f. C.F._2 Parte_1
) non tenuto al mantenimento e/o all'assistenza della signora C.F._1 [...]
(c.f. ) né all'osservanza di qualsivoglia altro obbligo e/o CP_1 C.F._2
dovere, anche ex art. 147 c.c., nei confronti della signora (c.f. CP_1
);
C.F._2

In via di subordine, accertare e dichiarare, ex artt. 243-bis e 244 c.c., che il sig. Parte_1
(c.f. ) non è padre della signora (c.f.
[...] C.F._1 CP_1
) e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile di provvedere alla C.F._2
prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;

Alternativamente, ancora in via di subordine, accertare e dichiarare, ex art. 248 c.c., che la signora (c.f. ) non è figlia legittima del sig. CP_1 C.F._2 Parte_1
(c.f. ) e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile di
[...] C.F._1 provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;

Con vittoria di spese e competenze presente giudizio.”
Conclusioni per parte convenuta : CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione e/o eccezione disattesa, previa ogni declaratoria meglio ritenuta, previa qualificazione della domanda di parte attrice come azione di disconoscimento di paternità ex art t. 243 bis e 244 c.c., in via principale accertare
e dichiarare l'improponibilità dell'avversaria azione di disconoscimento della paternità per intervenuta decadenza ex art. 244 IV comma c.c.
In via di denegato subordine, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, previa rimessione della causa sul ruolo ed ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti, previa assunzione delle prove orali dedotte, accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversaria azione di disconoscimento della paternità per intervenuta decadenza ex art. 244 III comma c.c. e/o come meglio ritenuto, per le causali tutte di cui agli atti. In ogni caso, respingere le domande tutte di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre aumento forfetario 15% per spese generali, oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con atto di citazione del 10.5.2022 ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio la Sig.ra per sentire dichiarare il
[...] CP_1
disconoscimento della paternità sulla medesima esponendo in particolare che:
- in data 30.3.2021 egli aveva ricevuto un messaggio “sms” del seguente tenore letterale:
Buona sera , sono la figlia di , mi dispiace Per_1 CP_1 Persona_2 disturbare a quest'ora ma dovrei parlargli, le lascio il mio numero di telefono 3492569065 la ringrazio a presto”;

- nei giorni successivi, egli aveva contattato la mittente del predetto messaggio, la quale si era presentata con il nome di nata a Weilburg (Germania) il 15.10.1991. La CP_1
Sig.ra nell'occasione aveva affermato di essere nata a seguito di una relazione CP_1 adulterina della Sig.ra (in allora la di lui moglie) e di risultare formalmente Persona_2
figlia dell'attore, con relativa attribuzione del cognome;

- la stessa Sig.ra in un primo momento, aveva manifestato la propria volontà CP_1
di sostituire il cognome “ con quello del padre naturale e gli aveva chiesto l'assenso CP_1 per una concorde definizione della vicenda;

- tuttavia nei giorni e nei mesi successivi ella aveva mutato il proprio orientamento dichiarandosi addirittura decisa ad agire nei di lui confronti per la dichiarazione giudiziale della paternità ex art. 269 c.c., con ogni conseguenza di legge, circa pretesi diritti di mantenimento e di assistenza;

- egli non aveva mai riconosciuto la Sig.ra come propria figlia e, prima di CP_1
quel messaggio “sms” del 30.3.2022, non aveva neppure mai saputo della sua esistenza e non ne era il padre biologico;

- egli è stato sposato con la Sig.ra (madre della Sig.ra , Persona_2 CP_1
con la quale si è unito con rito religioso celebrato a Genova il 27.7.1980;

- successivamente egli si è separato dalla Sig.ra con procedura consensuale Persona_2
innanzi al Tribunale di Genova con verbale omologato in data 19.7.1994;
nel verbale di separazione consensuale era precisato che “i coniugi sono da lungo tempo separati di fatto ed hanno entrambi già provveduto a trasferirsi in residenze autonome”;
la Sig.ra già da Per_2 tempo infatti risiedeva a Francoforte (Germania);
in ogni caso, nel verbale di separazione consensuale non si dava atto dell'esistenza di figli minori;

- egli già in precedenza aveva chiesto al Tribunale di Genova il disconoscimento della paternità nei confronti del minore figlio della Sig.ra , nato CP_2 Persona_2
il 30.12.1984 in costanza di matrimonio, avuto a seguito di una relazione extraconiugale della
Sig.ra ;
quest'ultima, infatti, costituitasi in giudizio, aveva aderito alla di lui domanda Per_2
e all'esito era stata emessa sentenza di accoglimento n. 210/1992 nella quale, tra l'altro, era riportato che “tra i coniugi dal 1982 vigeva separazione di fatto”, in quanto la Sig.ra
da tempo risiedeva all'estero, mentre, al contrario, egli risiedeva a Mores Persona_2
(SS) dal 1985;

- con sentenza n. 661 del 26.11.1998, il Tribunale di Genova aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e ;
CP_1 Per_2
- la Sig.ra è deceduta a Genova in data 21.12.2020;
Persona_2
In tali premesse, il Sig. ha chiesto in via principale un'azione di accertamento CP_1 negativo della paternità al fine di accertare e dichiarare che egli non è padre della Sig.ra
[...]
e, per l'effetto, dichiarare lo stesso non tenuto al mantenimento e/o all'assistenza CP_1
della Sig.ra né all'osservanza di qualsivoglia altro obbligo e/o dovere, anche CP_1
ex art. 147 c.c., nei confronti della Sig.ra in via di subordine, ha chiesto che CP_1 venisse accertato e dichiarato, ex artt. 243-bis e 244 c.c., che egli non è padre della Sig.ra
e, per l'effetto, che venisse ordinato all'Ufficiale di stato civile di provvedere CP_1 alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
alternativamente, il Sig. ha CP_1
chiesto ancora in via di subordine, che venisse accertato e dichiarato ex art. 248 c.c., che la
Sig.ra non è la di lui figlia legittima e, per l'effetto, che venisse ordinato CP_1 all'Ufficiale di stato civile di provvedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
All'udienza del 13.10.2022, dinanzi al Giudice Istruttore, è comparso solo l'attore che ha chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co VI c.p.c.;
il
G.I., pertanto, dopo aver dichiarato la contumacia dei Sig.ri e CP_1 [...]
ha concesso i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.11.2022, si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale ha contestato tutto quanto dedotto ed eccepito CP_1
dall'attore e ha evidenziato che l'attore aveva esercitato in via principale una generica azione di accertamento negativo della paternità, ricorrendo all'azione tipica ex art. 243 bis c.c. solo in subordine.
In particolare, la Sig.ra ha esposto che: CP_1
- l'attore, a differenza di quanto dallo stesso dedotto, era a conoscenza della di lei nascita già prima del messaggio sms che lo stesso aveva ricevuto. In proposito, tale messaggio era stato ricevuto dall'attore in data 30.3.2021 e non nel 2022 come erroneamente indicato dal Sig.
CP_1
- egli aveva indicato tale data allo scopo di superare la preclusione derivante dalla decadenza quinquennale disposta dall'art. 244 IV comma c.c. e di ricondurre la fattispecie per cui è causa alla disciplina del III comma di detto articolo, ove si dispone il termine decadenziale di un anno per proporre l'azione di disconoscimento di paternità da parte del marito, decorrente dal giorno in cui questi ha avuto conoscenza della nascita;

- l'attore aveva necessariamente appreso della di lei nascita quanto meno dal 1993 o, al più tardi, dal luglio 1994 per vari episodi in cui egli non aveva manifestato il consenso per pratiche burocratiche quando ella era ancora minorenne.
Ciò premesso, relativamente all'azione di accertamento negativo sollevata dall'attore in via principale, la Sig.ra ha eccepito l'insussistenza di ragioni a fondamento di CP_1 tale domanda. Ella ha evidenziato che l'oggetto del giudizio verte sulla paternità e sulla sua contestazione e che non vi è spazio per una generica azione di mero accertamento negativo della paternità, atteso che l'ordinamento vigente prevede uno strumento processuale tipico per siffatto accertamento, ossia l'azione di disconoscimento prevista dagli artt. 243 bis e 244
c.c., risultando pertanto una generica azione di accertamento negativo della paternità improponibile per avere un petitum identico a quello dell'azione tipica ex art. 243 bis c.c.
Per quanto concerne l'azione di disconoscimento della paternità sollevata in via subordinata dall'attore la convenuta ne ha eccepito la decadenza evidenziando l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 244 IV comma c.c. Ella ha osservato che tale previsione decadenziale è stata introdotta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 e ha aggiunto che la normativa transitoria prevista dall'art. 104 comma VII del medesimo decreto stabiliva che “le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo”. Ha quindi osservato che il comma IX del medesimo art. 104 cit. dispone che
Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre
2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
La convenuta ha osservato di essere nata il 15.10.1991 quindi prima della data (7.2.2014) di entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013 e pertanto giusta il disposto dell'art. 104 IX comma cit.,
l'azione di disconoscimento avrebbe dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro il
7.2.2019.
Infine, la Sig.ra ha contestato la proponibilità dell'azione ex art. 248 c.c. CP_1
ritenendo che tale azione possa essere esperita solo quando siano in contestazione presupposti diversi dalla paternità.
In tali premesse, la Sig.ra ha chiesto in via preliminare che venisse accertata CP_1
e dichiarata l'improponibilità dell'avversaria azione di accertamento negativo della paternità;

che venisse accertata e dichiarata l'improponibilità dell'avversaria azione di disconoscimento della paternità per intervenuta decadenza ex art. 244 III e IV comma c.c. In ogni caso, nel merito, ha chiesto che venissero respinte tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
La causa è stata dunque istruita con la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c..
All'udienza del 2.2.2023 il G.I. ha revocato la dichiarazione di contumacia della Sig.ra
[...]
e con ordinanza riservata emessa in data 2.5.2023 ha ritenuto che le parti dovessero CP_1
prendere posizione in merito all'eccezione di decadenza ex art. 244 co. 4 c.c. sollevata dalla convenuta, rinviando pertanto all'udienza del 5.10.2023 per la precisazione delle conclusioni che sono state precisate come in epigrafe e la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
* * * * *
Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che la presente causa ha ad oggetto la domanda di disconoscimento della paternità e che l'azione tipica da esperire in giudizio è regolata dagli articoli 243 bis e 244 c.c.;
devono pertanto essere ritenute inammissibili tutte le ulteriori domande formulate dall'attore.
Occorre in proposito evidenziare che per quanto concerne l'azione di accertamento negativo della paternità svolta in via principale dal Sig. la stessa è stata formulata sul CP_1 generico assunto che nel certificato di nascita della Sig.ra l'attribuzione della CP_1
paternità fosse stata riconosciuta ad un soggetto diverso dall'attore omonimo dello stesso (ma, tuttavia, coniugato con la Sig.ra ). Tuttavia, com'è noto, la presunzione di paternità Per_2 opera nei confronti dei figli nati in costanza di matrimonio e lo stesso attore ha dichiarato di essere stato coniuge della Sig.ra . Per_2
Per quanto concerne invece l'azione di contestazione dello stato di figlio, la stessa è destituita di ogni fondamento in quanto la predetta azione ha carattere residuale e può essere esperita da chiunque vi abbia interesse, onde ottenere la declaratoria negativa dello stato di figlio e che a tale fine devono dimostrarsi l'inesistenza di un valido matrimonio tra i genitori, oppure che il figlio non è stato partorito dalla donna sposata a causa di una supposizione di parto o sostituzione di neonato.
Ciò detto, occorre preliminarmente rilevare che la domanda di disconoscimento di paternità
è regolata dall'articolo 243 bis del Codice civile, il quale dispone che “L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità”.
L'Art. 244 c.c. dispone che “L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui
è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.
Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.
L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.
Sul punto, occorre precisare che con una risalente pronuncia, la Corte di Cassazione ha chiarito la distribuzione dell'onere della prova relativo all'azione di disconoscimento di paternità. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che “L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, comma 2, c.c., gravando pertanto, sull'attore, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è
l'acquisizione "certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o a una relazione sentimentale e neppure a una mera frequentazione della moglie con un altro uomo. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 19324 del 17.9.2020 (Rv. 658820 - 01).
Pertanto la parte che intende agire in giudizio esercitando l'azione ex art. 243 bis c.c. ha
l'onere non solo di provare fatti che farebbero venir meno la presunzione di paternità ma altresì di agire entro l'anno dalla scoperta di tali ed eventuali accadimenti;
tale termine inoltre decorre in modo differente a seconda che il padre si trovi o meno nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita, così come stabilito dai commi II e III dell'art. 244 c.c..
Nel caso di specie, il Sig. ha eccepito di aver avuto conoscenza dell'esistenza della CP_1
Sig.ra nata a Weilburg (Germania) in data 15.10.1991, solo quando lo stesso CP_1
è stato rintracciato telefonicamente dalla convenuta tramite sms datato 30.3.2021 (sulla circostanza che si trattasse del 2021 e non del 2022 non vi è stata contestazione da parte dell'attore). Dal momento di tale scoperta, il Sig. ha esposto di aver intrapreso la CP_1
presente controversia notificando l'atto di citazione in data 22.5.2022, nel rispetto dei termini decadenziale previsti dalla norma. Inoltre, l'attore ha altresì dedotto di essere residente a
Mores (Sassari) dal 15.3.1985 allegando agli atti il certificato di residenza.
La circostanza che l'attore abbia scoperto dell'esistenza della Sig.ra solo nel CP_1
2021 è stata contestata da parte convenuta, la quale ha asserito di aver conosciuto l'attore in tenera età. Inoltre, la Sig.ra ha rilevato che la di lei madre, Sig.ra , anche CP_1 Per_2 tramite legali aveva contattato l'ex marito, oggi attore della presente controversia, per risolvere questioni burocratiche riguardanti la stessa, in allora ancora minore, per ottenerne il consenso al rientro in Italia, consenso mai concesso. Pertanto, la convenuta ha eccepito la decadenza dell'azione proposta e ha altresì dedotto che il Sig. era a conoscenza della CP_1
sua nascita già nel 1993/1994. Vi è inoltre da osservare che la Sig.ra è stata CP_1
dichiarata contumace alla prima udienza del 13.10.2022 costituendosi tardivamente solo in data 14.11.2022;
pertanto, la tardività della costituzione comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.
Le circostanze di cui sopra, non provate dalla convenuta ma solo dedotte, sono state contestate dall'attore, il quale ha ribadito di aver avuto notizia della nascita della convenuta solo per il tramite del messaggio sms e pertanto ha insistito nelle domande richieste nei propri scritti difensivi. In particolare, l'attore ha evidenziato nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c. che: “È, in verità, del tutto ovvio che la defunta sig.ra , pur sposata con il sig. Per_2
abbia ben potuto in costanza di matrimonio concepire una figlia con un “altro” CP_1
anche in considerazione del fatto che la condotta adulterina non era certo una CP_1
novità per la sig.ra e che, guarda caso, dell'esistenza della sig.ra (in Per_2 CP_1
allora minorenne) non si faccia minimamente menzione negli atti di separazione e di divorzio”.
Sul punto, occorre preliminarmente chiarire che l'eccezione di decadenza può essere sollevata dal Giudice ex officio, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto che:
“In tema di azione di disconoscimento di paternità, il termine, di natura decadenziale, previsto dall'art. 244 c.c. afferisce a materia sottratta alla disponibilità delle parti, così che il giudice, giusta l'art. 2969 c.c., deve accertarne "ex officio" il rispetto, mentre l'attore deve correlativamente fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto, senza che alcun rilievo possa spiegare, in proposito, la circostanza che nessuna delle parti abbia eccepito l'eventuale decorso del termine stesso.
(Sez. 1 - , Sentenza n. 785 del 13/01/2017 (Rv. 643348 - 01).
Ciò detto, la disamina del caso di specie impone il riferimento ai commi II e III dell'articolo
244 c.c., i quali dispongono che: “Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;
se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero

l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia”.
Pertanto, analizzati i fatti di causa come sopra riportati, ritiene questo Collegio che debba applicarsi al caso di specie la disciplina di cui all'articolo 244 c.p.c. comma III, ultimo periodo, la quale statuisce che se il marito prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
Pertanto, alla luce della qualificazione giuridica apportata non può applicarsi al caso in oggetto la decadenza quinquennale di cui all'art. 244 c.c. in quanto il predetto articolo statuisce invece che “Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita”. Dal dato testuale della norma emerge che il regime decadenziale di cui al comma quarto dell'art. 244 c.c. trova applicazione per le sole ipotesi previste dai commi I e II dell'articolo 244 c.c..
Pertanto, ritenuto che il Sig. ha provato di aver ricevuto un sms dalla Sig.ra CP_1 [...]
in data 30.3.2021, circostanza questa pacifica tra le parti, e rilevato che lo stesso CP_1
abbia radicato il presente procedimento notificando l'atto di citazione in data 2.5.2022.
Ritenuto che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione “il termine annuale per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità naturale è assoggettato alla sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, applicabile anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale, ma con rilevanza processuale, quale quello ex art. 244 c.c., qualora la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto, senza che assuma rilievo la maggiore o minore brevità del termine decadenziale di volta in volta sancito per intraprendere l'azione.”
Sez. 1, Sentenza n. 1868 del 01/02/2016 (Rv. 638489 - 01).
Tutto ciò premesso, rilevato che il termine ultimo per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità era il 2.5.2022 che la stessa sia stata notificata alla Sig.ra in tale data come emerge dagli atti di causa, ritiene questo Collegio che la CP_1
domanda di disconoscimento della paternità sia stata tempestivamente formulata dal Sig.
CP_1
Rilevato che la causa dovrà proseguire per l'ulteriore corso del procedimento e che le spese saranno liquidate con la pronuncia definitiva,
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