Trib. Parma, sentenza 25/10/2024, n. 1356

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Parma, sentenza 25/10/2024, n. 1356
Giurisdizione : Trib. Parma
Numero : 1356
Data del deposito : 25 ottobre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati
dott. S M Devoto Presidente dott.ssa A C Componente dott. A F Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1500 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CORTESI VENTURINI CECILIA parte attrice contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
e
(C.F. ), in persona della Controparte_2 C.F._3
curatrice speciale Avv. SIMONA BRIANTI parte intervenuta
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio

pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come da note scritte in sosti- tuzione dell'udienza del 23/04/2024
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 19/04/2021 chiedeva al Tribu- Parte_1
nale intestato di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la ricorrente e in Volla (NA) il 09/08/2003, unione dalla Controparte_1
quale nascevano due figli, (nato il 24/07/2004) e (nata il Per_1 CP_2
17/11/2009). La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.

1.12.1970 n.
898
, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 10/06/2015, data nella quale erano com- parsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con decreto emesso dal Tribunale di Larino il 16/06/2015 che omolo- gava le condizioni concordate dalle parti, in forza delle quali era stabilito l'affido esclusivo dei figli minori alla madre, con collocazione prevalente presso la stessa, una regolamentazione ridotta delle visite paterne - limitate ad un pomeriggio in- frasettimanale senza pernotto -, e un contributo da parte del padre al mantenimen- to dei figli limitato al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dal momento in cui lo stesso avesse reperito un'occupazione lavorativa.
Chiedeva altresì la ricorrente il riconoscimento dell'affido super esclusivo dei fi- gli, fermo il collocamento presso di sé, e la declaratoria di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sugli stessi, con la determinazione di un contributo paterno al loro mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore nella misura di € 500,00 mensili e l'autorizzazione al rilascio o rinnovo dei documenti per i figli minori.
La ricorrente dava atto che, all'epoca della separazione, era stato adottato nei con- fronti del marito, indagato per maltrattamenti ai danni dei familiari, una misura cautelare che ne disponeva l'allontanamento dalla casa familiare;
proseguiva nar- rando che, a seguito della separazione, il padre si era completamente disinteressa- to dei figli, interrompendo qualsiasi contatto con loro e non contribuendo al loro
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mantenimento, rendendosi irreperibile;
lamentava la ricorrente, inoltre, un peggio- ramento della propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione, quando svolgeva stabilmente attività lavorativa, stante il proprio stato di disoccu- pazione.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale erano ritualmente notificati nei confronti del resistente, il quale non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 25/10/2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presi- dente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, disponen- do, in particolare, l'affido super esclusivo dei figli alla madre;
nominava, quindi, il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
In fase di merito, dichiarata la contumacia del convenuto, con ordinanza pronun- ciata il 14/12/2022 era nominata l'Avv. SIMONA BRIANTI quale curatrice spe- ciale della figlia minore tenuto conto della doman- Controparte_2
da di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale avanzata da parte ricor- rente.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore tenutasi in data 7/03/2023 il difensore di parte ricorrente precisava le conclusioni sul vincolo sulle quali, intervenuto il PM, si pronunciava il Collegio con sentenza parziale resa in data 8/03/2023.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie e istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti
Org_ e acquisita dall' , dall' e dal , con Organizzazione_1 Organizzazione_3
l'acquisizione di una relazione dai Servizi Sociali e mediante l'audizione della fi- glia minore CP_2
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 23/04/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 3/10/2024.
§
Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale di questo Tribunale n. 349/2023, pubblicata il 16/03/2023, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri e è ormai Parte_1 Controparte_1
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sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo status a far data dal pas- saggio in giudicato della predetta sentenza.
In via ulteriormente preliminare, occorre dare atto che, nelle more del giudizio, il figlio delle parti (ad oggi di anni 20) ha raggiunto la maggiore età, con Per_1
il conseguente venire meno della possibilità di pronunciarsi in questa sede in ordi- ne ai profili inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sullo stesso.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
La domanda di affido super esclusivo della figlia minore alla madre CP_2
merita accoglimento.
Occorre, innanzitutto, rilevare che, in materia di affidamento della prole minoren- ne in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costi- tuisce, ai sensi dell'art. 337 comma 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole. Le risultanze che, quindi, legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adot- tando un modello di affidamento differente, quale, in particolare, quello esclusivo, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, es- sendo, invece, necessario che
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