Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 49
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 9.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per
l'anno 2023, al n.1542, vertente tra
DI AO (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso
ricorrente contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, DI AO ha dedotto che: 1) aveva svolto attività di addetta al punto vendita/banconista dal 2001, lavorando dal lunedì al venerdì per 6-8 ore al giorno;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provveduto a controllare i prodotti, organizzando l'esposizione della merce, servire i clienti, tagliare, selezionare ed impacchettare la merce, pesare ed etichettare la merce, organizzare
l'esposizione e la vendita della merce, curare la pulizia e la manutenzione del luogo di lavoro, gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti del magazzino, caricare, trasportare, scaricare e sistemare la merce;
3) il lavoro era consistito, dunque, in prevalenza nello svolgimento giornaliero delle attività che comportano movimenti ciclici e ripetitivi, impegno di forza con movimentazione manuale delle merci e l'assunzione di posizioni incongrue;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una ernia discale lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 9.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per
l'anno 2023, al n.1542, vertente tra
DI AO (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in
Frosinone, Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso
ricorrente contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – I.N.A.I.L.
- in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, DI AO ha dedotto che: 1) aveva svolto attività di addetta al punto vendita/banconista dal 2001, lavorando dal lunedì al venerdì per 6-8 ore al giorno;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, aveva provveduto a controllare i prodotti, organizzando l'esposizione della merce, servire i clienti, tagliare, selezionare ed impacchettare la merce, pesare ed etichettare la merce, organizzare
l'esposizione e la vendita della merce, curare la pulizia e la manutenzione del luogo di lavoro, gestire gli acquisti e gli approvvigionamenti del magazzino, caricare, trasportare, scaricare e sistemare la merce;
3) il lavoro era consistito, dunque, in prevalenza nello svolgimento giornaliero delle attività che comportano movimenti ciclici e ripetitivi, impegno di forza con movimentazione manuale delle merci e l'assunzione di posizioni incongrue;
4) tale attività aveva determinato l'insorgenza di una ernia discale lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale aveva presentato denuncia di
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