Trib. Palmi, sentenza 17/12/2024, n. 1340

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 17/12/2024, n. 1340
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 1340
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
R.G.1876/2024
Verbale del 17 dicembre 2024
Il giorno 17 dicembre 2024, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa
Gemma Maria Cotroneo, sono presenti :
Per parte opponente l'avv. Michele Ceruso e Annunziata Modafferi.
Per parte opposta, l'avv. Ammendolia Sonia, per delega dell'Avv.
Caterina Fedele.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte
e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO


Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo all'udienza del 17 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 1876/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA Parte 1 (CF/ p.iva P.IVA 1 in persona del l.r.p.t. sig. Parte 2 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Michele Ceruso (C.F.:
) e C.F. 1
dall'Avv. Annunziata Modafferi (C.F.:
), giusta C.F. 2
procura in atti
ricorrente opponente
E
), rappresentato e difeso Controparte 1 (CF: C.F. 3
), giustadall'avv. dall' Avv. Caterina Fedele, (C.F.: C.F. 4
procura in atti.
resistente opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14,27, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 e regolarmente notificato, la società
Parte_1 proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n° 50/2024 - R.G.n° 1225/2024, emesso in data 27/05/2024 dal Tribunale Civile di Palmi, Sez. Lavoro, Dott. Gabutti, con il quale, ad istanza del sig. RT veniva ingiunto il
pagamento della somma di € 5.422,50, oltre interessi come da domanda e compensi della procedura di ingiunzione liquidati in € 237,00,oltre spese ed accessori. La richiesta di ingiunzione scaturiva dalla sola allegazione delle buste paga e dei bonifici ricevuti;
ammettendo, in tal senso, la sottoscrizione
per accettazione espressa e quietanza di tutte le voci ivi riportate e che escludevano il rinunciato bonus Renzi. Ancora, l'odierna opponente, con due missive, contestava espressamente la richiesta del predetto bonus, inviando anche promessa di pagamento, con l'opzione rateale a causa di crisi di settore. L'odierno opponente, con l'opposizione non negava la già anticipata volontà di versare l'unico importo non controverso, si opponeva all'illegittima differenza (bonus Per 1 e chiedeva pronuncia di responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., relativamente alle modalità di richiesta della debenza dovuta. Infatti, il ricorrente CP 1 , piuttosto che
riscontrare sia la superiore evidente manifestazione di volontà di pagamento
e la contestazione di parte delle somme, aveva immediatamente proceduto
a richiedere ingiunzione incrementando, così, ogni relativo onere: omettendo, altresì, di prendere posizione rispetto al cd. decreto Renzi, includendolo illegittimamente tra le somme richieste.
Pertanto concludeva chiedendo" In accoglimento della spiegata opposizione, revocare il D.I. n.50/2024 - R.G. n° 1225/24 per le motivazioni di cui in narrativa.
2) Accertare e dichiarare la minor somma dovuta, compensandola, in tutto o in parte con l'avanzata richiesta risarcitoria per il descritto e documentato comportamento processuale dell'opposto. 3) Quindi, in via di eccezione riconvenzionale, condannare
l'opposto a quanto di giustizia ed in via equitativa, per il dedotto comportamento in mala fede. 4) Condannare l'opposto RT alla refusione delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex lege, nonché condannare lo stesso ex art. art.
96 c.p.c. comma 3 ed art. 88 c.p.c. per le motivazioni in parte motiva".
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