Trib. Avellino, sentenza 19/07/2024, n. 1436

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 19/07/2024, n. 1436
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1436
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4202/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Cessione dei crediti ” e vertente TRA
ASTREA DUE SPV S.R.L., con sede legale in Via San Prospero, 4, Milano, C.F. e P. IVA
10031420960, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t. Dott. Antonio
Caricato, nato il [...] a [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dalla Esc Law Firm Società tra Avvocati s.r.l. e per essa dall'Avv. ti Mario Milo (C.F.
[...]) e Francesca Prisco (C.F. [...]), giusta procura allegata all'atto di citazione;
successivamente Special Gardant S.p.a.
, con sede in Roma, via
Piemonte n. 38, con capitale sociale di Euro 210.000,00 (duecentodiecimila), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con il codice fiscale e numero di iscrizione: 15759561002, partita I.V.A.15430061000, ed iscritta al R.E.A. con il numero RM -
1612099, appartenente al Gruppo IVA con partita IVA di Gruppo 15430061000, autorizzata a svolgere l'attività di agenzia di recupero crediti per conto terzi, munita della licenza rilasciata dalla Questura di Roma il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18 giugno
1931, n. 773
, soggetta a direzione e coordinamento della società Gardant S.p.a., in persona della dott.ssa Assunta Iaccarino, nata a [...] il [...], C.F. [...], giusta procura del 4.08.2021 per atto del Notaio Sandra de Franchis, Rep. 16394/Racc. 7984, non in proprio, ma quale mandataria di Astrea Due SPV S.r.l., iscritta al n. 35437.3 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, con sede in Milano, via San Prospero n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza-Lodi con il codice fiscale e numero di iscrizione: 10031420960, ed iscritta al R.E.A. con il numero MI - 2128979, giusta procura del Notaio Giovanni Ricci, Rep. 14.004/Racc.

9.208 del 7.10.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Pingue, (C.F. [...]), e dall'Avv. Massimino Lo Conte (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Vittorio
Veneto, 7, giusta procura generale alle liti del 4.11.2021 per atto del Notaio Sandra de Franchis,
Rep. 16928/Racc.8243, allegata in atti;

- Attore
E
A.S.L. AVELLINO, P.IVA: 02600160648, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, con sede in Avellino, alla via
Degli Imbimbo, n.ri 10/12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procure allegate in atti giusta delibera del D.G. n. 2139 del 15 novembre 2022 dagli Avv.ti Mariarosaria Di Trolio (C.F. [...]) e dall'avv. Domenica Coppola
([...]) e dall'Avv. Marco Mariano (C.F. [...]), elettivamente domiciliata, in uno ai suoi difensori, presso la propria sede in Avellino, alla Via degli Imbimbo, n.ri 10/12;

- Convenuto Conclusioni: Per parte attrice “Astrea Due, riportandosi ai propri precedenti scritti difensivi, nonché ai verbali di causa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito e dedotto (anche l'ultimo atto ex adverso depositato), e richiama le domande e conclusioni già rassegnate in citazione le quali devono intendersi per integralmente trascritte e ripetute, così come precisate anche nella memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. rispetto alle quali chiede l'integrale accoglimento. Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”. Per parte convenuta “1) Rigetti le avverse domande, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto 2) Condanni parte attrice, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. c., per aver agito in mala fede o, quantomeno, con colpa grave, oltre al pagamento di spese e compensi di lite, maggiorati di spese generali e oneri riflessi in luogo di IVA e CPA.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Astrea Due SPV s.r.l. ha adito questo
Tribunale, premettendo, in sintesi: che l'A.I.A.S. Avellino O.N.L.U.S. – Associazione Italiana
Assistenza Spastici – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, struttura accreditata con il S.S.R. per la branca della riabilitazione, ex D.G.R.C. n. 377/98 (FKT) ed ex artt. 26 e 44 L.
n. 833/1978, vantava diversi centri di assistenza, con sedi operative in Avellino alla Via Morelli e Silvati n. 13/A, in Calitri alla C.da Palude di Pittoli ed in Nusco alla Via Claudio Ogier n. 20, tutti afferenti all'ambito territoriale dell'ASL Avellino, i quali erogavano prestazioni sanitarie dirette alla riabilitazione fisica, psichica e sensoriale, essa aveva stipulato con ASL Avellino appositi contratti relativi alle suddette strutture tesi a disciplinare l'erogazione delle prestazioni in favore di assistiti del S.S.R, per il biennio 2016/2017, in ottemperanza a quanto stabilito dai contratti, a fronte della puntuale erogazione delle prestazioni, l'AIAS aveva emesso regolari fatture per l'ottenimento degli importi ad essa dovuti, ma, immotivatamente, l'Azienda
Sanitaria Locale di Avellino non aveva corrisposto quanto fatturato;
con contratto di cessione crediti, disciplinato dalla Legge n. 130/99 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritto in data 20.02.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 23.02.2019 e comunicato all'Azienda Sanitaria Locale di Avellino a mezzo pec il 01.03.2019, AIAS Onlus cedeva i crediti all'epoca già maturati ad essa Astrea Due SPV S.R.L., tra cui le suddette fatture;
essa Astrea Due SPV srl, pertanto, era creditrice della ASL Avellino dell'importo di euro
€139.374,01 oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, ex D. Lgs n. 231/2002,, come modificato dal D.Lgs n. 192/12 dalle scadenze delle singole fatture all'effettivo soddisfo.
In diritto, parte attrice deduceva “I. RELATIVAMENTE ALLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI ASTREA DUE SPV S.R.L.”, precisando che, in forza di tutto esposto e documentato, discendeva l'obbligo della convenuta di pagare in proprio favore i crediti, oltre accessori, posto che gli stessi derivavano da prestazioni sanitarie regolarmente erogate da
AIAS, in forza di valido titolo contrattuale e non pagate dalla ASL di Avellino ed essa era unica titolare dei Crediti, alla luce dei contratti di cessione, opponibili ai terzi.;
“II.
RELATIVAMENTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO” rilevando che la presente causa fosse disciplinata dall'art. 33 del D.Lgs n.80/98, nel testo novellato dall'art. 7 della L. 205/00, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.204/2004;
“;
“III.
RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI EROGATE CONTRATTUALMENTE
PREVISTE.”, evidenziando che AIAS, quale società titolare del relativo contratto stipulato con l'ASL Avellino, secondo le previsioni di cui al D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, art. 8 quinquies e s.m.i., per l'anno 2017 aveva erogato regolarmente le prestazioni nell'ambito di propria competenza, secondo quanto indicato dalla medesima pattuizione e le fatture erano poi state correttamente inviate;
“IV. IN SUBORDINE, SULL'INDEBITO OGGETTIVO EX ART.
2033 COD.CIV.
PRESUPPOSTI.”, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate non fossero state accolte, essa aveva il diritto ad ottenere la ripetizione dell'indebito oggettivo ex
art. 2033 cod.civ.
;
“V. IN SUBORDINE, SULLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
EX ART. 1218 C.C. ED EXTRACONTRATTUALE EX ART. 2043 COD.CIV.
PRESUPPOSTI.”, in via ulteriormente subordinata, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle somme in oggetto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ex art. 1218 e ss., ovvero extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., essendo i presupposti incontrovertibili;
“VI. IN SUBORDINE: AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO EX ART 2041 C.C.”;
“VII. SULL'APPLICABILITÀ DEGLI
INTERESSI MORATORI EX D. LGS. 231/2002, OVVERO, IN SUBORDINE NELLA MISURA LEGALE.”;
“VIII. DEGLI INTERESSI ANATOCISTICI EX ART. 1283 CODICE
CIVILE
”. Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto di ASTREA DUE SPV S.R.L., quale cessionaria dei crediti ceduti dalla AIAS AVELLINO ONLUS, ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale del saldo relativo alla fattura di cui al superiore prospetto riepilogativo, per un importo complessivo di €
139.374,01, a titolo di pagamento per le prestazioni rese nel 2017, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'ASL AVELLINO, in persona di chi legalmente le rappresenta, al pagamento in favore di ASTREA DUE SPV s.r.l. dell'importo di € 139.374,01, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di ASTREA DUE SPV S.R.L. quale cessionaria dei crediti ceduti dalla AIAS AVELLINO
ONLUS, ad ottenere il pagamento da parte dell' odierna convenuta del saldo relativo alle fatture di cui al superiore prospetto, per un importo complessivo di € 139.374,01, per le prestazioni rese nel 2017, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'ASL Avellino, in persona di chi legalmente la rappresenta, al pagamento in favore di ASTREA DUE SPV s.r.l. dell'importo di € 139.374,01, ai sensi dell'art. 2033 cod.civ., ovvero in subordine ai sensi degli art. 1218, e/o 2043 cod.civ., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria, anche a seguito di disponenda CTU, oltre interessi legali con le decorrenze previste
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi