Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 6
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Testo completo
Considerato che l'udienza del 19.12.2024 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che parte ricorrente ha depositato note conclusive scritte nel termine assegnato;
Decide la causa come da sentenza che deposita telematicamente.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo
Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 996/2022 R.G. promossa da
MA AR (C.F.: [...]), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Jacopo Mannini;
RICORRENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.:
80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Reiter n. 72 Modena, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giuseppe Basile e Oreste Manzi;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: progressione economica - differenze retributive
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CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente conclude come da note finali del
09.09.2024: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, in variazione alle conclusioni prospettate in sede di ricorso per effetto degli intervenuti adempimenti parzialmente posti in essere dal resistente ordinare
a INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, (C.F.: 8007875.058.7), in persona del Suo Direttore, legale rappresentante pro - tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21,
1 – di erogare al sig. AR, entro la data prevista per la corresponsione della retribuzione relativa al secondo mese successivo a quello di adozione della sentenza, la somma di € 1.117,89 così come riportata n Doc.33, ovvero la diversa somma che codesto Giudice andrà espressamente a determinare per una eventuale differente quantificazione della rivalutazione monetaria / interessi legali;
2 – di erogare al sig. AR, quantificandone il valore in sentenza (€ 36,02?)
e non demandandone la quantificazione al resistente, entro la data prevista per la corresponsione della retribuzione relativa al secondo mese successivo a quello di adozione della sentenza, la rivalutazione monetaria / interessi legali calcolati sulle somme di colonna “importo non corrisposto” di Doc.33, così come eventualmente variate dal Giudice per effetto di quanto precisato al precedente punto 1, dalle corrispondenti date esposte in colonna “decorr oneri non corrisp.” del medesimo Doc.33 fino alla data di determinazione di codesto
Giudice (Vds. tabella pag.9);
3 – di erogare al sig. AR, entro la data prevista per la corresponsione della retribuzione relativa al secondo mese successivo a quello di adozione della sentenza, la somma d € 18,30 ritenuta in più nel mese di febbraio 2023
a titolo di ritenuta erariale a T.S. ovvero, in alternativa, procedere a ricalcolo puntuale di tutte le retribuzioni a partire dal mese di agosto 2015 come descritto nel precedente paragrafo 3 della sezione “questioni irrisolte rispetto alle domande proposte in ricorso” adottando l'aliquota per redditi a tassazione separata già individuata sul prospetto paga di febbraio 2023;
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4 – modificare l'importo imponibile previdenziale sulla posizione assicurativa del sig. AR secondo i valori di seguito riportati: anno 2015 € 47.730,59, anno 2016 € 49.898,08, anno 2018 € 51.224,28, anno 2019 € 51.035,39, anno 2020 € 52.343,95, anno 2021 € 52.737,76, anno 2022 € 55.269,79, anno 2023 (limitatamente al periodo gennaio – marzo) € 11.640,00.
5 – con vittoria di spese secondo quanto già dedotto in sede di ricorso, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, anche per gli effetti economici che la sanzione illegittima avrebbe riverberato sulle retribuzioni fino a fine carriera oltre che sul trattamento pensionistico e sul trattamento di fine servizio, e della complessità della ricostruzione dei calcoli.”
Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del
07.09.2023: “Voglia il Tribunale di Modena – Giudice del Lavoro: Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione del comportamento processuale dell'INPS.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dell'11.11.2022, AR RC, premettendo di essere dipendente dell'INPS dal 1988 e di aver partecipato con riserva alle selezioni per le progressioni retributive dell'area C, in forza delle quali ha conseguito il diritto all'inquadramento nella posizione economica C5 del CCNL Funzioni Centrali, ha chiesto condannarsi l'ente convenuto ad inquadrarlo, a far data dall'1.01.2017, nella posizione economica acquisita, rivendicando il pagamento della complessiva somma di €. 9.390,37 (a titolo di differenze retributive del periodo 01.01.2017 - 31.08.2022), nonché quanto spettante, per le stesse ragioni, per il periodo successivo al 31.08.2022, oltre al versamento