Trib. Cuneo, sentenza 21/11/2024, n. 791
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Testo completo
N. R.G. 685/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa R Bi Presidente dott.ssa E E Giudice Relatore dott.ssa G C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 685/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio, in forza di procura Parte_1 in atti, dell'Avv. G G, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante pagina 1 di 5
l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ ”” Parte_1 CP_1
All'udienza del 25.9.2024 parte ricorrente ha insistito per la domanda di rettificazione anagrafica anche nel caso di mancato accoglimento, in virtù di C. Cost. 143/2024, della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo,
, nata a [...] il [...], ha rappresentato come la propria identità Parte_1 di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione CP_ del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome . Parte_1
Con ordinanza del 14.5.2024, il Giudice istruttore ha disposto la trasformazione del rito da ordinario di cognizione a procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. All'udienza del 25.9.2024, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo che, in caso di non accoglimento della domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico alla luce di C. Cost.
143/2024, venisse comunque accolta la domanda di rettificazione anagrafica.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa R Bi Presidente dott.ssa E E Giudice Relatore dott.ssa G C Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 685/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio, in forza di procura Parte_1 in atti, dell'Avv. G G, presso il quale ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
CONVENUTO
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
-autorizzare a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Parte_1
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata virilizzazione raggiunto dall'attrice, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante pagina 1 di 5
l'indicazione del nuovo sesso e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome
“ ” con quello di “ ”” Parte_1 CP_1
All'udienza del 25.9.2024 parte ricorrente ha insistito per la domanda di rettificazione anagrafica anche nel caso di mancato accoglimento, in virtù di C. Cost. 143/2024, della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico.
Per il Pubblico Ministero:
“Nulla si oppone”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cuneo,
, nata a [...] il [...], ha rappresentato come la propria identità Parte_1 di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere
l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili e la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione CP_ del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome . Parte_1
Con ordinanza del 14.5.2024, il Giudice istruttore ha disposto la trasformazione del rito da ordinario di cognizione a procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. All'udienza del 25.9.2024, la parte personalmente ha confermato il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22
c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo che, in caso di non accoglimento della domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico alla luce di C. Cost.
143/2024, venisse comunque accolta la domanda di rettificazione anagrafica.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso
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