Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo
Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 991/2020 R.G. proposta da
NI QU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vin- cenzo Tramonte e Tommaso Pavone, giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
DE IO, in qualità di titolare dell'omonima im- presa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lo-
renzo Derobertis e Giuseppe Walter de Trizio, giusta procu-
ra in atti;
-parte convenuta-
avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno ex
artt. 1453 e 1494 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
21.06.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex
art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione
scritta, che si abbiano qui per trascritte.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del
processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 09.12.2019,
LD PA, dopo aver allegato:
1) di essere proprietario dell'unità abitativa, cen-
sita nel Catasto urbano del Comune di Putignano
al foglio di mappa 50, particella n. 2444, sub 9-
14, facente parte del fabbricato sito in Putigna-
no, alla Traversa di Via Le Forche n. 9, come da
relativo atto pubblico di compravendita, stipula-
to in data 11.10.2012 con la ditta individuale
EL GI;
2) il suddetto fabbricato risulta dichiarato ultima-
to dalla ditta individuale EL GI, in
data 25 Luglio 2011;
3) la citata impresa individuale, all'art. 1, ultimo
capoverso dell'atto di compravendita, aveva atte-
stato che “detta porzione è tuttora conforme al
progetto di costruzione approvato, obbligandosi
la Parte venditrice a procurare, a tutta sua cura
e spese, il certificato di agibilità, il cui ri-
lascio garantisce per certo. In mancanza rispon-
derà dell'evizione e di tutti i danni come per
legge”;
4) all'art. 4 del contratto, era testualmente pat-
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tuito che “la Parte venditrice garantisce... la
conformità degli impianti alle vigenti normative
in materia di sicurezza e l'allacciamento delle
utenze alle reti pubbliche (acqua, fogna, gas,
telefono, eccetera), con le modalità di legge,
obbligandosi in caso contrario per l'evizione e
per i danni come per legge»;
5) ciò nonostante, l'unità abitativa del Sig. LD
non era risultata allacciata alla rete pubblica
dell'acqua potabile, né a quella fognaria;
6) soltanto in data 12.12.2014, a seguito delle di-
verse azioni, intraprese dall'attore nei confron-
ti del IN, il Comune di Putignano aveva no-
tificato all'LD il certificato di agibilità
dell'immobile, con esclusione dei locali termici,
posti al terzo piano-lastrico solare, irrogando-
gli la sanzione pecuniaria di € 231,00;
7) che all'interno dell'abitazione si erano verifi-
cate "problematiche di natura impiantistica, con
effetti di mal funzionamento o mal dimensionamen-
to, in quanto si riscontrano differenti tempera-
ture derivanti dall'impianto di riscaldamento";
8) con nota prot. 16250-2019 del 26/03/2019 il Comu-
ne di Putignano aveva dichiarato la decadenza del
permesso di costruire per la realizzazione delle
relative opere di urbanizzazione primarie e se-
condarie, con invito ai lottizzanti ed ai pro-
prietari degli immobili già venduti - i quali ri-
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sultano già danneggiati dal mancato godimento - a
formulare nuova istanza di Permesso a Costruire
per completare tutte le opere necessarie;
ha convenuto in giudizio IN AN chiedendone, pre-
vio accertamento della responsabilità per inadempimento
delle obbligazioni, assunte con il citato contratto di com-
pravendita, la condanna al pagamento della somma di €
44.607,18, con vittoria di spese e di competenze del giudi-
zio.
I.
3-Con comparsa di costituzione e risposta, deposita-
ta in data 05.03.2020, si è costituito IN AN,
eccependo, in via preliminare, la prescrizione e la deca-
denza dell'avversa azione di risarcimento del danno e chie-
dendone, in via gradata e nel merito, il rigetto, con con-
danna della controparte al pagamento delle spese processua-
li.
I.
4-Espletato interrogatorio formale, deferito al con-
venuto, IN AN, all'udienza del 21.06.2024, so-
stituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter
c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti,
dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la
causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione
dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito, la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, formulata dall'attore, es- sendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti mo-
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tivazioni.
II.
3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltan- to provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera al- legazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costi- tuito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (da ul- timo Cass. n. 4163 del 2024).
II.
4-Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probato- rio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di al- legare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali,