Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 10
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo
Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 991/2020 R.G. proposta da
NI QU, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vin- cenzo Tramonte e Tommaso Pavone, giusta procura in atti;

-parte attrice-
contro
DE IO, in qualità di titolare dell'omonima im- presa individuale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lo-
renzo Derobertis e Giuseppe Walter de Trizio, giusta procu-
ra in atti;

-parte convenuta-
avente ad oggetto: azione di risarcimento del danno ex
artt. 1453
e 1494 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del
21.06.2024, sostituita, come disposto con decreto emesso ex
art. 127 ter c.p.c.
, regolarmente comunicato ai Difensori
costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione
scritta, che si abbiano qui per trascritte.
- 1 -


MOTIVI DELLA DECISIONE
I.

1-Per quanto strettamente rileva ai fini della deci-
sione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118
disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del
processo possono riassumersi come segue.
I.

2-Con atto di citazione, notificato il 09.12.2019,
LD PA, dopo aver allegato:
1) di essere proprietario dell'unità abitativa, cen-
sita nel Catasto urbano del Comune di Putignano
al foglio di mappa 50, particella n. 2444, sub 9-
14, facente parte del fabbricato sito in Putigna-
no, alla Traversa di Via Le Forche n. 9, come da
relativo atto pubblico di compravendita, stipula-
to in data 11.10.2012 con la ditta individuale
EL GI;

2) il suddetto fabbricato risulta dichiarato ultima-
to dalla ditta individuale EL GI, in
data 25 Luglio 2011;

3) la citata impresa individuale, all'art. 1, ultimo
capoverso dell'atto di compravendita, aveva atte-
stato che “detta porzione è tuttora conforme al
progetto di costruzione approvato, obbligandosi
la Parte venditrice a procurare, a tutta sua cura
e spese, il certificato di agibilità, il cui ri-
lascio garantisce per certo. In mancanza rispon-
derà dell'evizione e di tutti i danni come per
legge”;

4) all'art. 4 del contratto, era testualmente pat-
- 2 -
tuito che “la Parte venditrice garantisce... la
conformità degli impianti alle vigenti normative
in materia di sicurezza e l'allacciamento delle
utenze alle reti pubbliche (acqua, fogna, gas,
telefono, eccetera), con le modalità di legge,
obbligandosi in caso contrario per l'evizione e
per i danni come per legge»;

5) ciò nonostante, l'unità abitativa del Sig. LD
non era risultata allacciata alla rete pubblica
dell'acqua potabile, né a quella fognaria;

6) soltanto in data 12.12.2014, a seguito delle di-
verse azioni, intraprese dall'attore nei confron-
ti del IN, il Comune di Putignano aveva no-
tificato all'LD il certificato di agibilità
dell'immobile, con esclusione dei locali termici,
posti al terzo piano-lastrico solare, irrogando-
gli la sanzione pecuniaria di € 231,00;

7) che all'interno dell'abitazione si erano verifi-
cate "problematiche di natura impiantistica, con
effetti di mal funzionamento o mal dimensionamen-
to, in quanto si riscontrano differenti tempera-
ture derivanti dall'impianto di riscaldamento";
8) con nota prot. 16250-2019 del 26/03/2019 il Comu-
ne di Putignano aveva dichiarato la decadenza del
permesso di costruire per la realizzazione delle
relative opere di urbanizzazione primarie e se-
condarie, con invito ai lottizzanti ed ai pro-
prietari degli immobili già venduti - i quali ri-
- 3 -
sultano già danneggiati dal mancato godimento - a
formulare nuova istanza di Permesso a Costruire
per completare tutte le opere necessarie;

ha convenuto in giudizio IN AN chiedendone, pre-
vio accertamento della responsabilità per inadempimento
delle obbligazioni, assunte con il citato contratto di com-
pravendita, la condanna al pagamento della somma di €
44.607,18, con vittoria di spese e di competenze del giudi-
zio.
I.

3-Con comparsa di costituzione e risposta, deposita-
ta in data 05.03.2020, si è costituito IN AN,
eccependo, in via preliminare, la prescrizione e la deca-
denza dell'avversa azione di risarcimento del danno e chie-
dendone, in via gradata e nel merito, il rigetto, con con-
danna della controparte al pagamento delle spese processua-
li.
I.

4-Espletato interrogatorio formale, deferito al con-
venuto, IN AN, all'udienza del 21.06.2024, so-
stituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter
c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti,
dal deposito telematico di note di trattazione scritta, la
causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione
dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.

1-Le questioni sorte nel contraddittorio devono es- sere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
II.

2-Nel merito, la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, formulata dall'attore, es- sendo infondata, deve essere rigettata per le seguenti mo-
- 4 -
tivazioni.
II.

3-Preliminarmente si osserva, in termini generali, che, a partire dalla pronuncia n. 13533/2001, resa dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, costituisce, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il credi- tore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltan- to provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera al- legazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costi- tuito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ri- parto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.(da ul- timo Cass. n. 4163 del 2024).
II.

4-Deve, tuttavia, rilevarsi che il regime probato- rio agevolato di cui beneficia il creditore che agisca per il risarcimento del danno, non lo sottrae dall'onere di al- legare e provare i concreti pregiudizi patrimoniali,
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