Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 94
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art.
53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
PA NO, nato a [...] il [...], c.f. [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Acireale, via Piemonte n. 25/C, presso lo studio dell'avv. Salvatore Costarelli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della SOCIETÀ di CARTOLARIZZAZIONE CREDITI dell'I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio Laura Mattielli di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna
Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar Roberto Fantini di Roma.
L'ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO,
(I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536;
Racc. n. 1915, del 17.01.2023) in Notar Laura Arcoleo di
Palermo.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
1
Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 19.09.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90180324 83 000, limitatamente alla somma di € 28.879,57, portata dai sottostanti e seguenti atti, per somme iscritte a ruolo dall'INPS e dall'INAIL.
A. Cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000, di € 19,59, notificata in data 16.09.2013.
B. Cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000, di € 73,27, notificata in data 12.02.2019.
C. Avviso di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, di € 93,54, notificato in data 08.11.2012.
D. Avviso di addebito n. 593 2012 00061924 53 000, di € 1.214,82, notificato in data 19.02.2013.
E. Avviso di addebito n. 593 2013 0007604 92 000, di € 1.296,08, notificato in data 06.02.201.
F. Avviso di addebito n. 593 2015 00013602 40 000, di € 2.144,88, notificato in data 21.09.2015.
G. Avviso di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, di € 2.095,1,8 notificato in data 29.04.2016.
H. Avviso di addebito n. 593 2016 0004332 53 000, di € 1.210,24, notificato in data 03.04.2016.
I. Avviso di addebito n. 593 2016 00047656 39 000, di € 2.028,80, notificato in data 12.01.2017.
L. Avviso di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, di € 3.932,01, notificato in data 30.01.2018.
M. Avviso di addebito n. 593 2018 00024796 23 000, di € 3.723,62, notificato in data 20.08.2018.
N. Avviso di addebito n. 593 2018 00080059 44 000, di € 2.434,40, notificato in data 08.02.2019.
O. Avviso di addebito n. 593 2019 00026897 61 000, di € 2.392,70, notificato in data 17.08.2019.
P. Avviso di addebito n. 593 2019 00068104 69 000, di € 45,3,5 notificato in data 08.11.2019
Q. Avviso di addebito n. 593 2019 00074376 17 000, di € 90,76, notificato in data 18.11.2019.
R. Avviso di addebito n. 593 2019 00078263 91 000, di € 46,91, notificato in data 02.03.2020.
S. Avviso di addebito n. 593 2019 00088242 26 000, di € 2.320,90, notificato in data 23.01.2020.
T. Avviso di addebito n. 593 2019 00112606 24 000, di € 87,87, notificato in data 31.01.2020.
U. Avviso di addebito n. 593 2021 00017227 29 000, di € 3.628,65, notificato in data 27.01.2022.
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle indicate;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
l'omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
la nullità della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati.
2
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'INPS, il quale eccepiva la carenza di legittimazione della SCCI
e dello stesso Istituto per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della
Riscossione la produzione degli atti interruttivi, cui aveva comunque richiesto la produzione;
l'inesistenza di un avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000 avente ad oggetto partite contributive di spettanza INPS;
la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l'INAIL, il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva, inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, preliminarmente chiedeva l'acquisizione
d'ufficio dal Giudice della documentazione prodotta nell'esercizio dei propri poteri istruttori;
eccepiva la tardività dell'opposizione;
la sua carenza di legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi di addebito di pertinenza dell'INPS, e rilevava che per quanto riguardava il ruolo sotteso alla cartella n. 293 2013
00018947 34 000 esso risultava sgravato;
contestava la prescrizione poiché in data 30.12.2016 era stato notificato il Preavviso di Fermo n. 293 80 2016 000361 45 000, a mezzo p.e.c., producendo ricevuta p.e.c. di mancata consegna per vizio nel funzionamento della p.e.c. del contribuente e prova dell'invio dell'atto n. 293
97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c., e successivamente in data 01.08.2023 l'intimazione di pagamento impugnata, interrompendo il decorso della prescrizione oltre alla vigenza della sospensione per la normativa Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 09.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art.
127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come l'avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000, non può costituire oggetto del presente giudizio non essendo incluso nell'elenco indicato nell'intimazione impugnata e non avendo parte ricorrente sconfessato la dichiarazione dell'INPS dell'inesistenza di tale atto avente ad oggetto partite contributive di spettanza dell'Istituto previdenziale.
Inoltre, sempre in via preliminare va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
3
Infatti, deve rilevarsi che con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000 (Sub all. A.), ed agli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012 00061924 53 000, n. 593 2013 0007604
92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), gli stessi rientrano integralmente tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'annullamento automatico.
Il predetto intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 10 Gennaio 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art.
53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9580 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
PA NO, nato a [...] il [...], c.f. [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Acireale, via Piemonte n. 25/C, presso lo studio dell'avv. Salvatore Costarelli, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della SOCIETÀ di CARTOLARIZZAZIONE CREDITI dell'I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio Laura Mattielli di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna
Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò, per mandato generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar Roberto Fantini di Roma.
L'ISTITUTO NAZIONALE per l'ASSICURAZIONE contro gli INFORTUNI sul LAVORO,
(I.N.A.I.L.), in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n.
76/a, presso l'avvocatura distrettuale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio, per mandato generale alle liti a rogito (Rep. n. 2536;
Racc. n. 1915, del 17.01.2023) in Notar Laura Arcoleo di
Palermo.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania,
1
Viale della Libertà n. 185, presso lo studio dell'avv. Debora Maria Pettinato, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 19.09.2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90180324 83 000, limitatamente alla somma di € 28.879,57, portata dai sottostanti e seguenti atti, per somme iscritte a ruolo dall'INPS e dall'INAIL.
A. Cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000, di € 19,59, notificata in data 16.09.2013.
B. Cartella di pagamento n. 293 2018 00303513 28 000, di € 73,27, notificata in data 12.02.2019.
C. Avviso di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, di € 93,54, notificato in data 08.11.2012.
D. Avviso di addebito n. 593 2012 00061924 53 000, di € 1.214,82, notificato in data 19.02.2013.
E. Avviso di addebito n. 593 2013 0007604 92 000, di € 1.296,08, notificato in data 06.02.201.
F. Avviso di addebito n. 593 2015 00013602 40 000, di € 2.144,88, notificato in data 21.09.2015.
G. Avviso di addebito n. 593 2016 00006847 57 000, di € 2.095,1,8 notificato in data 29.04.2016.
H. Avviso di addebito n. 593 2016 0004332 53 000, di € 1.210,24, notificato in data 03.04.2016.
I. Avviso di addebito n. 593 2016 00047656 39 000, di € 2.028,80, notificato in data 12.01.2017.
L. Avviso di addebito n. 593 2017 00036729 69 000, di € 3.932,01, notificato in data 30.01.2018.
M. Avviso di addebito n. 593 2018 00024796 23 000, di € 3.723,62, notificato in data 20.08.2018.
N. Avviso di addebito n. 593 2018 00080059 44 000, di € 2.434,40, notificato in data 08.02.2019.
O. Avviso di addebito n. 593 2019 00026897 61 000, di € 2.392,70, notificato in data 17.08.2019.
P. Avviso di addebito n. 593 2019 00068104 69 000, di € 45,3,5 notificato in data 08.11.2019
Q. Avviso di addebito n. 593 2019 00074376 17 000, di € 90,76, notificato in data 18.11.2019.
R. Avviso di addebito n. 593 2019 00078263 91 000, di € 46,91, notificato in data 02.03.2020.
S. Avviso di addebito n. 593 2019 00088242 26 000, di € 2.320,90, notificato in data 23.01.2020.
T. Avviso di addebito n. 593 2019 00112606 24 000, di € 87,87, notificato in data 31.01.2020.
U. Avviso di addebito n. 593 2021 00017227 29 000, di € 3.628,65, notificato in data 27.01.2022.
Il ricorrente, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per la mancata allegazione delle cartelle indicate;
l'omessa notifica delle cartelle esattoriali;
l'omessa firma del legale rappresentante del concessionario per la riscossione;
la nullità della cartella di pagamento, per omessa notifica degli avvisi di accertamento;
la nullità dell'atto per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973;
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati;
l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, chiedendo l'annullamento dell'intimazione e degli atti ad essa sottesi ed impugnati.
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Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l'INPS, il quale eccepiva la carenza di legittimazione della SCCI
e dello stesso Istituto per le attività successive all'iscrizione a ruolo, chiedendo ordinarsi all'Agente della
Riscossione la produzione degli atti interruttivi, cui aveva comunque richiesto la produzione;
l'inesistenza di un avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000 avente ad oggetto partite contributive di spettanza INPS;
la tardività dell'opposizione sia ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 46/1999 che dell'art. 617 c.p.c., essendo stati regolarmente notificati, come da documentazione allegata, tutti gli avvisi di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione per la sospensione disposta a causa della pandemia.
Si costituiva, altresì, l'INAIL, il quale eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva per le attività poste in essere dall''Agente della Riscossione, cui chiedeva ordinarsi la produzione degli atti interruttivi;
la tardività dell'opposizione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva, inoltre, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, preliminarmente chiedeva l'acquisizione
d'ufficio dal Giudice della documentazione prodotta nell'esercizio dei propri poteri istruttori;
eccepiva la tardività dell'opposizione;
la sua carenza di legittimazione passiva relativamente alla notifica degli avvisi di addebito di pertinenza dell'INPS, e rilevava che per quanto riguardava il ruolo sotteso alla cartella n. 293 2013
00018947 34 000 esso risultava sgravato;
contestava la prescrizione poiché in data 30.12.2016 era stato notificato il Preavviso di Fermo n. 293 80 2016 000361 45 000, a mezzo p.e.c., producendo ricevuta p.e.c. di mancata consegna per vizio nel funzionamento della p.e.c. del contribuente e prova dell'invio dell'atto n. 293
97 201601721332 di avviso della notifica a mezzo p.e.c., e successivamente in data 01.08.2023 l'intimazione di pagamento impugnata, interrompendo il decorso della prescrizione oltre alla vigenza della sospensione per la normativa Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 09.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art.
127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, la causa – documentalmente istruita - sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva trattenuta in decisione e pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
In via preliminare va rilevato come l'avviso di addebito portante il n. 593 2016 0004332 53 000, non può costituire oggetto del presente giudizio non essendo incluso nell'elenco indicato nell'intimazione impugnata e non avendo parte ricorrente sconfessato la dichiarazione dell'INPS dell'inesistenza di tale atto avente ad oggetto partite contributive di spettanza dell'Istituto previdenziale.
Inoltre, sempre in via preliminare va dato atto che nel corso del giudizio sono intervenuti fatti che esimono parzialmente – per come si dirà infra – il giudicante dal pronunciare nel merito dell'oggetto del giudizio.
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Infatti, deve rilevarsi che con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2013 00018947 34 000 (Sub all. A.), ed agli avvisi di addebito n. 593 2012 00033529 23 000, n. 593 2012 00061924 53 000, n. 593 2013 0007604
92 000 e n. 593 2015 00013602 40 000 (Sub all. C., D., E., F.), gli stessi rientrano integralmente tra quelli per i quali l'articolo 1 comma 222 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto l'annullamento automatico.
Il predetto intervento normativo (L 29 dicembre 2022 n. 197), prevede all'art. 1, comma 222, che “222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo
e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198,
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