Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 283

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 283
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 283
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. F O Presidente rel.
dott. E T G
dott.ssa F C G
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 20 set- tembre 2024, iscritta al n. 2264 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a Orvieto (TR) l'8 dicembre 1989, c.f. Parte_1
C.F._1
[...]
[...] nata a Viterbo l'11 dicembre 1996, c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, Viale Trento n. 18/E, presso lo stu- dio dell'avv. S B, che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 14 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.


– TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 29 ottobre 2017 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Baschi (TR), parte II, serie A,
n. 3), che dalla loro unione sono nati i figli: a Terni (TR) l'8 aprile Persona_1
2017;
a Terni il 29 aprile 2018;
a Terni il 12 Persona_2 Parte_3
febbraio 2021;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e
i rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;

2) La casa coniugale sita Viterbo, Via Corrado Alvaro n. 21 e concessa in locazione sarà assegnata alla sig.r con tutti i beni mobili, suppellettili ed elettrodo- Pt_2
mestici ivi contenuti, impegnandosi la stessa a trasferire a suo nome il contratto di locazione e pagare il relativo canone;

3) I figli minori dei ricorrent di anni 7 di anni 6 di anni Per_1 Per_2 Pt_3
3 e ½, nel rispetto del diritto ad una responsabilità genitoriale condivisa, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con il loro collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione assegnata alla stessa;

4) Entrambi i genitori continueranno ad esercitare insieme la potestà genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli in ordine all'istruzione, all'educazione
e alla salute saranno prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni ordinarie e quotidiane verranno assunte dal genitore con il quale i figli si troveranno nell'occa- sione;

5) Le parti concordano che il sig potrà
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