Trib. Velletri, sentenza 03/12/2024, n. 1739
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Testo completo
N. 2426/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 03/10/1974 e residente a [...] VIA INDIPENDENZA civico 56 - rapp.ta e difesa dall'Avv. Achille Reccia cod. fisc. giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro-tempore c.f. Controparte_1 CP_2
, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), contumace P.IVA_1
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 24/4/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi e per l'effetto condannare il del merito alla Controparte_1
refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_3
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 3/12/2024;
all'esito di tale udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto
4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo CP_1
diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.
2
5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato come segue:
- a.s. 2022/2023: dal 23/11/2022 al 30/6/2023 (v. doc. allegato al ricorso);
- a.s. 2023/2024: dall'11/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegato al ricorso).
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato sino al 30/6/2025 (v. doc. depositato il 28/11/2024).
6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro
500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
7.Il d.P.C.M. n. 32313/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”.
8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022,
n. 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non CP_4 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
3
Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “retribuzione”,
PROMOSSA DA
(C.F. nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 03/10/1974 e residente a [...] VIA INDIPENDENZA civico 56 - rapp.ta e difesa dall'Avv. Achille Reccia cod. fisc. giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro-tempore c.f. Controparte_1 CP_2
, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), contumace P.IVA_1
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato il 24/4/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.000,00 oltre interessi e per l'effetto condannare il del merito alla Controparte_1
refusione della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari” per i motivi di cui al ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Il restava contumace in giudizio. Controparte_3
3.La prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata e celebrata il 3/12/2024;
all'esito di tale udienza, a seguito della discussione orale, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalla parte costituita.
2. In fatto e in diritto
4.In via preliminare va affermata la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e la legittimazione passiva dell'Amministrazione scolastica convenuta in quanto la controversia verte sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Vengono quindi in rilievo CP_1
diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico privatizzato e in quanto tali ricompresi nella giurisdizione del giudice ordinario.
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5.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente ha avuto incarichi di supplenza con contratti a tempo determinato come segue:
- a.s. 2022/2023: dal 23/11/2022 al 30/6/2023 (v. doc. allegato al ricorso);
- a.s. 2023/2024: dall'11/9/2023 al 30/6/2024 (v. doc. allegato al ricorso).
La ricorrente permane tuttora nel sistema scolastico con contratto a tempo determinato sino al 30/6/2025 (v. doc. depositato il 28/11/2024).
6.Si premette in diritto che l' art. 1 comma 121 della legge n. 107/2015 ha disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro
500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
7.Il d.P.C.M. n. 32313/2015 che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta ha statuito, all'art. 2 che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”.
8.Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che “la Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute,…i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
9.Sulla questione si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022,
n. 1842 che ha annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non CP_4 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
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Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con
l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per
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