Trib. Vicenza, sentenza 01/01/2025, n. 1
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3214 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
30/04/1976,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
22/06/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato OSLER MASSIMO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
[...]
e il signor EB NT (VI) in data 17 giugno CP_1 Parte_1
2006 trascritto presso il predetto comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni
e annotazioni, alle condizioni già indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto dai coniugi, che di seguito di trascrivono:
Per_ 1) Le figlie minori , di anni tredici, e , di anni nove, sono affidate ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei desideri delle minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché le figlie permarranno con ciascuno di loro.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori quando vuole, previo accordo Per_ con la madre e nel rispetto delle esigenze di e . In ogni caso, il padre Per_2
potrà tenere con sé le bambine secondo il seguente calendario:
- un weekend ogni quindici giorni, dal venerdì al lunedì mattina, accompagnandole direttamente a scuola, salvo problemi di lavoro che saranno tempestivamente comunicati;
- inoltre, terrà con sé le figlie il martedì di ciascuna settimana, andando a prenderle
a casa della madre dopo il lavoro e pernottando con loro fino al mercoledì mattina, accompagnandole direttamente a scuola;
- nella settimana in cui cade il weekend di spettanza della madre, egli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3214 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
30/04/1976,
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._2
22/06/1974, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato OSLER MASSIMO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti: chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito dichiari con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora
[...]
e il signor EB NT (VI) in data 17 giugno CP_1 Parte_1
2006 trascritto presso il predetto comune al n. 8, Parte II, Serie A, anno 2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare le relative trascrizioni
e annotazioni, alle condizioni già indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto dai coniugi, che di seguito di trascrivono:
Per_ 1) Le figlie minori , di anni tredici, e , di anni nove, sono affidate ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e dei desideri delle minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, fintantoché le figlie permarranno con ciascuno di loro.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori quando vuole, previo accordo Per_ con la madre e nel rispetto delle esigenze di e . In ogni caso, il padre Per_2
potrà tenere con sé le bambine secondo il seguente calendario:
- un weekend ogni quindici giorni, dal venerdì al lunedì mattina, accompagnandole direttamente a scuola, salvo problemi di lavoro che saranno tempestivamente comunicati;
- inoltre, terrà con sé le figlie il martedì di ciascuna settimana, andando a prenderle
a casa della madre dopo il lavoro e pernottando con loro fino al mercoledì mattina, accompagnandole direttamente a scuola;
- nella settimana in cui cade il weekend di spettanza della madre, egli
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