Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 954

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 954
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 954
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 6286/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74
promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , Parte_1 Persona_1
entrambi con l'avv. ZUNICA ANTONIA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso
l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto
congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in
data 02/04/2011.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 28/11/2024 – sostituita dal
deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa
in ricorso.
1
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898
, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;

poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;

poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non
presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,


P.Q.M

.

Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto
il 02/04/2011 da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e trascritto al n. 3, Parte II, Serie A, Per_1
Anno 2011, del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONZANO VENETO
alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e continueranno a rimanere affidati ad Per_2 Per_3 Per_4
entrambi i genitori che provvederanno insieme alla loro istruzione ed educazione ed
assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la loro vita, in particolare quelle relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali degli stessi;

2) I figli minori rimarranno collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre
presa in locazione dalla stessa sita a Paese (Treviso), via F. Novello n. 8 int. 1 e di
seguito il calendario:
periodo scolastico fine settimana: a fine settimana alternati dal sabato dopo pranzo alle
ore 8,00 del lunedì con accompagnamento a scuola
- infrasettimanale: il lunedì dall'uscita di scuola alle ore 8,00 del giovedì con
accompagnamento a scuola con la madre e dall'uscita di scuola del
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