Trib. Palmi, sentenza 03/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 2438/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2438/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
RO IA AF rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE
AF;
-ricorrente- nei confronti di
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dai funzionari, dott.ri SALVATORE NUCERA, TIZIANA LAFACE e DANIELA
PIRROTTINA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.09.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- RO IA AF ha convenuto in giudizio il MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, chiedendo l'annullamento del decreto n.
7997 dell'01.10.2020 del dirigente scolastico dell'IIS Einaudi-Alvaro, nella parte in cui veniva stabilito che il periodo di aspettativa concessa ad essa ricorrente non fosse valido ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, in quanto
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adottato in violazione degli artt. 18 CCNL, 453 D.Lgs. 297/1994, 22 L.
240/2010.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO ha chiesto il rigetto della domanda, contestando specificamente le motivazioni poste a sostegno del ricorso.
2.- Il ricorso è infondato.
3.- Si premette che l'art. 18, punto 1, CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola (2006 – 2009) disciplina l'ipotesi di aspettativa per motivi di famiglia o personali, disponendo che la stessa “continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n.
3 del 10 gennaio 1957 e delle leggi speciali che a tale istituto si richiamano”.
L'art. 69, comma 6, DPR 3/1957 prevede che “Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.”
Al contrario, nell'ipotesi di aspettativa per motivi di studio, ricerca
o dottorato di ricerca è espressamente prevista l'utilità del periodo trascorso in aspettativa ai fini della progressione di carriera, del trattamento previdenziale e di quiescenza.
Infatti, l'art. 18, punto 2, CCNL relativo al personale del Comparto
Scuola (2006 – 2009) prevede che “il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art.
453 del D.P.R. n. 297 del 1994”.
Quest'ultima disposizione al comma 1 consente al personale docente, previa autorizzazione del ministero, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, di “accettare incarichi temporanei … per
l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali”, disponendo al successivo comma 6 che “Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività
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previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola”.
Ai sensi del comma 7, dette
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