Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2858
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Testo completo
5490/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa M L Presidente
2) dott.ssa M R B Giudice
3) dott.ssa A C Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5490 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. M P presso il cui studio, sito in Pompei alla via
C. Alberto n. 59, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024, il difensore di parte ricorrente si è riportata al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni Parte_1 della separazione consensuale omologata con decreto del 7.11.2018, domandando l'assegnazione della casa familiare per ivi abitarvi unitamente ai figli maggiorenni non autosufficienti, nonché la revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico e la previsione a carico della resistente dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e del figlio Per_1 Per_2
nella misura rispettiva di euro 200,00 e di euro 50,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1
In particolare, ha allegato che con decreto n. 8444/18 del 7.11.2018 il Tribunale di Torre
Annunziata omologava la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo a carico dell' Pt_1
l'obbligo di versare alla l'importo mensile di euro 350,00 per il mantenimento dei figli CP_1
, all'epoca ancora minorenne, e già maggiorenne non autosufficiente, i quali Per_1 Per_2
coabitavano con la madre nella casa familiare sita in Pompei alla via Nolana II trav. n. 14, in comproprietà tra i coniugi, i quali si erano impegnati a trasferire in favore dei figli la nuda proprietà;
che alcun trasferimento è stato mai effettuato a causa del rifiuto opposto dalla ;
CP_1
che la figlia non risulta ancora economicamente autosufficiente in quanto appena diplomata Per_1 presso l'Istituto Alberghiero Ernesto Caruso di Napoli, mentre risulta assunto part time Per_2
dal mese di gennaio 2023 dalla società come operaio;
che la , a far data Controparte_2 CP_1
dal mese di marzo 2023, si è allontanata dalla