Trib. Massa, sentenza 11/03/2025, n. 135

TRIB Massa
Sentenza
11 marzo 2025
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TRIB Massa
Sentenza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Massa, sentenza 11/03/2025, n. 135
Giurisdizione : Trib. Massa
Numero : 135
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2018 R.G.A.C. promossa da:
RL LI (c.f. [...]), rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dagli avv.ti Raffaella Lorgna e Lucia Barbieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito Villafranca in Lunigiana via Chiusura n. 6 (MS); attore nei confronti di
AR LI (c.f. [...]) in proprio ed in qualità di erede universale del sig. AD LI (c.f. [...]) rappresentata e difesa, in forza di procura allegata in atti, dall'avv. Enrico Adorni ed elettivamente domiciliata in Aulla Piazza A. De Gasperi n. 43/M (MS);
convenuta
e di
AN RT (c.f. [...]) e CO
RT (c.f. [...]), in qualità di eredi della de cuius RI
IS LI (c.f. [...]) rappresentati e difesi dagli avv.ti
Maura Banti e Raissa Cipriani ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, presso il loro studio sito in Montecatini Terme Piazza XXIV Maggio n. 7/8/9; intervenuti
Oggetto: usucapione. pagina 1 di 16 Conclusioni: per RL RE: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, 1) rigettare la dimanda riconvenzionale avanzata da RE CA;
2) in accoglimento della domanda attorea, nominare un consulente tecnico d'ufficio, per la formazione della massa, che dovrà essere divisa e delle singole quote;
3) ordinare la divisione dei cespiti, con attribuzione ai singoli partecipanti, della quota ad ognuno spettante;
4) porre le spese a carico dei condividenti ed in caso di opposizione, condannare gli opponenti alle spese, diritti ed onorari di giudizio;
5) accertare e dichiarare che la signora RE

CA abita l'immobile in oggetto, dal 01/01/1990 e che, a far data dalla morte della de cuius, avvenuta in data 07/10/2010, la stessa è tenuta a corrispondere la somma mensile di € 258,22 per un totale di € 22.981,58 e, conseguentemente, condannarla al pagamento, in favore dell'esponente, della somma di € 7.670,52 pari ad 1/3 della medesima o di quella, maggiore e/o minore risultante da espletanda istruttoria, per l'utilizzo della quota di proprietà del signor RE RL;
6) accertare e dichiarare che il signor RE RL ha sostenuto, interamente, le spese relative alla dichiarazione di successione ed alla voltura dell'immobile di proprietà della de cuius, signora LI SI, per un importo complessivo, pari detto ad € 1.000,00 oltre alle imposte successorie, pari dette ad € 3.185,14

e, conseguentemente, condannare la signora RE CA ed il signor RE AN, ciascuno per la quota di sua spettanza, alla refusione, in favore dell'esponente, della somma di € 2.790,09 pari ai
2/3 dell'importo complessivo delle spese ed imposte tutte sostenute per la pratica successoria, o nella somma, maggiore e/o minore, che risulterà da espletanda istruttoria. Vinte le spese del presente giudizio, da distrarsi in favore delle sottoscritte procuratrici, le quali si dichiarano antistatarie”; per CA RE in proprio e quale erede universale di AN RE: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale, per i motivi e le causali espresse negli atti del procedimento, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione : - A) respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e diritto, prescritte e/o, comunque, inammissibili;
- B) in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare, dichiarare e statuire, nei confronti di ogni altro soggetto, il diritto di proprietà pieno ed esclusivo della convenuta LI CA sull'immobile oggetto di causa, descritto al NCEU del

Comune di Licciana Nardi al foglio 47, particella 911, sub.4, e sito in Licciana Nardi (MS) - fraz.
Monti, via della Resistenza n.43 - piano 1°, per averlo la medesima acquistato in forza di intervenuta usucapione ultraventennale e, di conseguenza, statuire che né l'attore né altri soggetti vantano diritto
pagina 2 di 16 alcuno sui beni predetti;
- C) in via subordinata, riconoscere e dichiarare in ogni caso il diritto di proprietà di LI CA sull'immobile “ de quo” ; - D) condannare parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite. Sentenza esecutiva come per legge
”; per CO RT e ST RT in qualità di eredi della sig.ra RI UI
RE: “In via preliminare rilevare che le domande rientrano tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
NEL MERITO Respingere la domanda di intervenuto usucapione avanzata dalla

Sig.ra RE CA. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione delle prove per testi dedotte ed articolate nella memoria 183 VI c. n. 2 e non ammesse dal G.I. Con vittoria di spese e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. RL RE conveniva in giudizio i sig.ri CA RE ed AN RE domandando la divisione della comunione ereditaria formatasi sull'immobile sito in Licciana Nardi, frazione Monti, via della
Resistenza n. 43, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 47 particella n. 911/4, per effetto dell'apertura della successione testamentaria della sig.ra SI LI (madre di
CA ed AN RE e NO di RL RE) deceduta in data 7.10.2010.
L'attore domandava, altresì, la refusione dei 2/3 delle spese sostenute a titolo di dichiarazione di successione e voltura dell'immobile.
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra CA RE, la quale si opponeva alle domande dell'attore e spiegava domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa, rappresentando di essere divenuta proprietaria dello stesso in ragione del possesso ultraventennale esercitato uti dominus in modo pacifico, ininterrotto ed esclusivo. La convenuta contestava, inoltre, il quantum delle spese sostenute dal sig. RL RE a titolo di dichiarazione di successione e di voltura dell'immobile e, di conseguenza, la debenza della quota di sua spettanza.
3. Si costituiva in giudizio anche il sig. AN RE, il quale non si opponeva alla domanda di divisione formulata dall'attore, contestava la sussistenza del diritto di pagina 3 di 16
proprietà per intervenuta usucapione a favore della sorella CA RE e si associava alle contestazioni mosse da quest'ultima circa la ripartizione delle spese sostenute dall'attore per la dichiarazione di successione e la voltura dell'immobile.
4. Mediante ordinanza del 3 luglio 2019, il G.I. rilevava la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del sig. AN RE a fronte dell'interdizione di quest'ultimo con sentenza n. 455/2010 del Tribunale di Massa e ne disponeva quindi la rinnovazione. Con il medesimo provvedimento il G.I. disponeva altresì l'integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c. nei confronti sig.ra RI UI RE.
5. Si costituiva in giudizio RI UI RE, la quale non si opponeva alla domanda di divisione ereditaria espletata dall'attore ed eccepiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla sig.ra RE CA in quanto, alla fine degli anni '80, la sig.ra SI LI ed il marito ON RE avevano permesso alla figlia CA ed al di lei marito di stabilirsi presso l'immobile di specie previa pattuizione orale della corresponsione di un canone.
6. A scioglimento della riserva assunta in data 6 ottobre 2020, il G.I. rilevava che il sig.
AN RE era rappresentato in giudizio dal tutore CA RE e che, a fronte della situazione di potenziale incompatibilità tra il ruolo di tutore e il ruolo di parte nel presente procedimento, la costituzione in giudizio del sig. RE era nulla, ma sanabile previa nomina di un curatore speciale e conseguente nuova costituzione e disponeva, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale del sig.
RE nominato mediante decreto del 13 novembre 2020 nella persona dell'avv. Silvia
Andreani.
7. In data 6 maggio 2021, si costituiva nuovamente in giudizio il sig. AN RE a mezzo del proprio curatore espletando difese del medesimo tenore di quelle svolte nella precedente comparsa di costituzione e precisando che la sig.ra CA RE aveva utilizzato l'immobile di specie dietro pagamento di un canone mensile a favore della madre, risultando inottemperante rispetto a tale obbligo dall'anno 1990.
pagina 4 di 16 8. In data 5 ottobre 2021, il G.I., preso atto del decesso della sig.ra RI UI RE, intervenuto in data 25 luglio 2021, dichiarava l'interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c., debitamente riassunto dal convenuto AN RE mediante ricorso ex artt. 302 e ss. c.p.c..
9. In data 16 febbraio 2022, si costituivano in giudizio i sig.ri ST RT e
CO RT in qualità di eredi della sig.ra RI UI RE, richiamandosi alle difese, eccezioni e domande già proposte da quest'ultima.
10. In data 3 maggio 2022, il G.I., preso atto del decesso del sig. AN RE intervenuto in Pontremoli in data 12 aprile 2022, dichiarava l'interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c. che veniva debitamente riassunto dall'attore RL
RE mediante ricorso ex artt. 302 c.p.c..
11. In data 19 agosto 2022, si costituiva in giudizio la sig.ra CA RE in qualità di erede universale del sig. AN RE, la quale precisava che: “In aggiunta al contenuto degli scritti difensivi finora depositati, preme rilevare che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e conseguente reiezione della domanda riconvenzionale proposta dall'esponente, in relazione all'immobile “de quo” la quota di proprietà in capo alla LI CA risulterebbe pari ai due terzi”.
12. La causa veniva istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale ammessa e con decreto del 12.9.2024 il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 25.7.2025 in relazione alla domanda di usucapione.
13. Intervenuta – a fronte di provvedimento presidenziale del 17.10.2025 – la sostituzione della persona del giudice designato, questi disponeva l'anticipazione dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 9.11.2024, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con riguardo alla sola domanda di usucapione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
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