Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai CH Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3928 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 , promossa da
(c.f. ), con l'avv. NISTOR DUMITRITA CARMEN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) con l'avv. BULDRINI KATIA: CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7 Giugno 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai CH;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Il SI. ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare la Parte_1
separazione personale con addebito alla sig.ra con la quale si era unito in CP_1
matrimonio in Castellalto (TE) in data 21.08.2016, nonché ottenere l'affido congiunto delle figlie minori e nate dall'unione rispettivamente il 2.05.2017 e il 30.09.2018, con collocazione Per_1 Per_2
presso di sé.
A sostegno delle proprie pretese ragioni il ricorrente asseriva che nel mese di Settembre 2021 la resistente aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale portando con sé le figlie e aveva trasferito la propria dimora presso la casa dei genitori in Abruzzo.
La SI.ra – che aveva depositato analogo ricorso per separazione giudiziale dei coniugi CP_1
poi riunito alla presente causa – si costituiva, chiedendo l'affido congiunto delle minori con collocazione presso di sè e visite paterne a fine settimana alternati, il divieto di espatrio delle minori, nonché un contributo al mantenimento ordinario per le minori pari ad Euro 400,00 – oltre il 70% delle spese straordinarie – ed un assegno maritale pari ad Euro 150,00.
A fondamento delle proprie pretese la SI.ra esponeva che nel corso degli anni la CP_1
convivenza matrimoniale era diventata progressivamente intollerabile a causa del temperamento irrispettoso, aggressivo ed autoritario del SI. nei confronti della moglie nonché dei Pt_1
numerosi tradimenti che avevano di fatto logorato, in maniera irreparabile, il matrimonio.
La SI.ra sosteneva che fosse stato il marito, il 12 settembre 2021 al ritorno da una trasferta CP_1
lavorativa, ad ordinare alla moglie di fare le valigie per poi provvedere immediatamente al trasporto della stessa unitamente alle minori presso l'abitazione dei nonni materni sita in Abruzzo, obbligandola così di fatto ad abbandonare anche il proprio lavoro e a rassegnare le dimissioni.
La SI.ra deduceva inoltre che il marito avesse iniziato ad elargirle somme di denaro per CP_1 aiutarla nel mantenimento delle minori e a reperire un'abitazione ed una occupazione lavorativa, sintomo della decisione concorde di separarsi e di aver in qualche modo approvato il trasferimento delle minori in altra Regione, salvo poi aver mutato idea, iniziando ad insistere per il rientro in
Romagna delle bambine, trattenendole per più tempo, riconducendole nella casa paterna senza consenso.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 1 Marzo 2022, il Presidente adottava provvedimenti provvisori e urgenti, affidando le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre in Romagna;
visite paterne almeno due fine settimana al mese, divieto di espatrio, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per le minori pari ad Euro 400,00 oltre il 70% delle spese straordinarie e negando l'assegno in favore della moglie ritenuta dotata di autonoma capacità di lavoro.
Nelle more del giudizio, la resistente richiedeva urgente modifica del provvedimento presidenziale nel senso di ottenere l'affido esclusivo delle minori con collocazione presso la casa materna nonché la previsione di visite paterne protette o secondo le modalità disposte dai competenti Servizi Sociali già incaricati.
A fondamento della domanda, deduceva che in data 6 maggio 2022, alla presenza delle minori, il SI.
dopo essersi recato con la propria autovettura presso la casa dei nonni materni ed aver Pt_1
prelevato le figlie, aveva minacciato di volersi suicidare assieme alle minori mediante plurime videochiamate effettuate con il proprio telefono cellulare.
La madre asseriva che solo mediante l'intervento delle Forze dell'Ordine, i quali avevano immediatamente raggiunto al telefono l'uomo, si era potuto ottenere il rientro a casa delle minori senza esiti nefasti.
Si costituiva nel subprocedimento così incardinato il resistente deducendo come le Pt_1
affermazioni ed il comportamento dello stesso fossero la conseguenza dell'atteggiamento provocatorio della sig.ra , dei tentativi di plagio di questa nei confronti delle minori, CP_1
nonché dell'ostruzionismo posto in atto dalla ricorrente al fine di ostacolare le visite paterne e che il resistente, in occasione dell'episodio controverso, aveva autonomamente deciso di riportare le bambine dalla madre e non su sollecitazione dei Carabinieri.
Il G.I. con ordinanza emessa in data 01.07.2022, ritenuto che le circostanze dedotte fossero inidonee
a fondare la modifica del regime di affidamento considerato, da una parte, che si trattasse di un singolo episodio, occorso nell'imminenza della crisi separativa, resa ancor più difficile dal trasferimento della madre in Abruzzo e, dall'altra, che, prima di tale episodio, il rapporto padre-figlie venisse descritto in termini positivi dalla stessa ricorrente, che lo caldeggiava (cfr verbale di udienza presidenziale), deduceva che, salva diversa valutazione all'esito degli approfondimenti istruttori, il comportamento del resistente, più che evocare un effettivo pericolo per l'incolumità delle minori, scaturisse da un'accesa conflittualità delle parti sul tema della residenza delle minori;
Il G.I. ritenuto, in ogni caso, che il comportamento del padre imponesse una seria valutazione sulla sua idoneità genitoriale, incaricava entrambi i Servizi Sociali territorialmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maura Mancini Presidente dott. Elisa Dai CH Giudice Relatore dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3928 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 , promossa da
(c.f. ), con l'avv. NISTOR DUMITRITA CARMEN Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (c.f. ) con l'avv. BULDRINI KATIA: CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 7 Giugno 2024
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Elisa Dai CH;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Il SI. ricorreva innanzi all'intestato Tribunale al fine di sentire pronunziare la Parte_1
separazione personale con addebito alla sig.ra con la quale si era unito in CP_1
matrimonio in Castellalto (TE) in data 21.08.2016, nonché ottenere l'affido congiunto delle figlie minori e nate dall'unione rispettivamente il 2.05.2017 e il 30.09.2018, con collocazione Per_1 Per_2
presso di sé.
A sostegno delle proprie pretese ragioni il ricorrente asseriva che nel mese di Settembre 2021 la resistente aveva improvvisamente abbandonato il tetto coniugale portando con sé le figlie e aveva trasferito la propria dimora presso la casa dei genitori in Abruzzo.
La SI.ra – che aveva depositato analogo ricorso per separazione giudiziale dei coniugi CP_1
poi riunito alla presente causa – si costituiva, chiedendo l'affido congiunto delle minori con collocazione presso di sè e visite paterne a fine settimana alternati, il divieto di espatrio delle minori, nonché un contributo al mantenimento ordinario per le minori pari ad Euro 400,00 – oltre il 70% delle spese straordinarie – ed un assegno maritale pari ad Euro 150,00.
A fondamento delle proprie pretese la SI.ra esponeva che nel corso degli anni la CP_1
convivenza matrimoniale era diventata progressivamente intollerabile a causa del temperamento irrispettoso, aggressivo ed autoritario del SI. nei confronti della moglie nonché dei Pt_1
numerosi tradimenti che avevano di fatto logorato, in maniera irreparabile, il matrimonio.
La SI.ra sosteneva che fosse stato il marito, il 12 settembre 2021 al ritorno da una trasferta CP_1
lavorativa, ad ordinare alla moglie di fare le valigie per poi provvedere immediatamente al trasporto della stessa unitamente alle minori presso l'abitazione dei nonni materni sita in Abruzzo, obbligandola così di fatto ad abbandonare anche il proprio lavoro e a rassegnare le dimissioni.
La SI.ra deduceva inoltre che il marito avesse iniziato ad elargirle somme di denaro per CP_1 aiutarla nel mantenimento delle minori e a reperire un'abitazione ed una occupazione lavorativa, sintomo della decisione concorde di separarsi e di aver in qualche modo approvato il trasferimento delle minori in altra Regione, salvo poi aver mutato idea, iniziando ad insistere per il rientro in
Romagna delle bambine, trattenendole per più tempo, riconducendole nella casa paterna senza consenso.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 1 Marzo 2022, il Presidente adottava provvedimenti provvisori e urgenti, affidando le figlie minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre in Romagna;
visite paterne almeno due fine settimana al mese, divieto di espatrio, ponendo a carico del padre un assegno di mantenimento per le minori pari ad Euro 400,00 oltre il 70% delle spese straordinarie e negando l'assegno in favore della moglie ritenuta dotata di autonoma capacità di lavoro.
Nelle more del giudizio, la resistente richiedeva urgente modifica del provvedimento presidenziale nel senso di ottenere l'affido esclusivo delle minori con collocazione presso la casa materna nonché la previsione di visite paterne protette o secondo le modalità disposte dai competenti Servizi Sociali già incaricati.
A fondamento della domanda, deduceva che in data 6 maggio 2022, alla presenza delle minori, il SI.
dopo essersi recato con la propria autovettura presso la casa dei nonni materni ed aver Pt_1
prelevato le figlie, aveva minacciato di volersi suicidare assieme alle minori mediante plurime videochiamate effettuate con il proprio telefono cellulare.
La madre asseriva che solo mediante l'intervento delle Forze dell'Ordine, i quali avevano immediatamente raggiunto al telefono l'uomo, si era potuto ottenere il rientro a casa delle minori senza esiti nefasti.
Si costituiva nel subprocedimento così incardinato il resistente deducendo come le Pt_1
affermazioni ed il comportamento dello stesso fossero la conseguenza dell'atteggiamento provocatorio della sig.ra , dei tentativi di plagio di questa nei confronti delle minori, CP_1
nonché dell'ostruzionismo posto in atto dalla ricorrente al fine di ostacolare le visite paterne e che il resistente, in occasione dell'episodio controverso, aveva autonomamente deciso di riportare le bambine dalla madre e non su sollecitazione dei Carabinieri.
Il G.I. con ordinanza emessa in data 01.07.2022, ritenuto che le circostanze dedotte fossero inidonee
a fondare la modifica del regime di affidamento considerato, da una parte, che si trattasse di un singolo episodio, occorso nell'imminenza della crisi separativa, resa ancor più difficile dal trasferimento della madre in Abruzzo e, dall'altra, che, prima di tale episodio, il rapporto padre-figlie venisse descritto in termini positivi dalla stessa ricorrente, che lo caldeggiava (cfr verbale di udienza presidenziale), deduceva che, salva diversa valutazione all'esito degli approfondimenti istruttori, il comportamento del resistente, più che evocare un effettivo pericolo per l'incolumità delle minori, scaturisse da un'accesa conflittualità delle parti sul tema della residenza delle minori;
Il G.I. ritenuto, in ogni caso, che il comportamento del padre imponesse una seria valutazione sulla sua idoneità genitoriale, incaricava entrambi i Servizi Sociali territorialmente
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