Trib. Lecco, sentenza 08/11/2024, n. 695
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Testo completo
N. R.G. 757/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2023 promossa da:
IM RF (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
BERGAMASCHI GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006), con il patrocinio dell'avv.
ORONZO ALBERTO e dell'avv. ORONZO FEDERICA
CONCLUSIONI
Per IM RF: “Perché piaccia all'Ecc.mo Giudice di Lecco, ogni contraria domanda e deduzione disattesa, condannare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante a sentirsi dichiarare che:
- Viene ratificata la domanda di rinegoziazione presentata dal Sig. IM RA, e conseguente revoca dell'aggiudicazione dell'immobile, stante la presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa ai fini dell'ottenimento della rinegoziazione del mutuo;
- con conseguente estinzione della procedura;
in ipotesi, sospensione della stessa al fine di verificare o che la proposta di rinegoziazione venga rispettata o che, non avvenendo il rispetto della stessa, il debitore decada dal diritto di rinegoziare e la procedura ricominci il suo iter.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
In via preliminare, dichiarare il presente giudizio improcedibile e/o inammissibile, per le ragioni indicate in atti;
Nel merito, rigettare tutte le domande proposte nonché l'avversa richiesta di rinegoziazione del mutuo e di conseguenza anche l'istanza di sospensione della procedura, nonché rigettare la richiesta di revoca dell'aggiudicazione.
Condannare ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 757/2023 promossa da:
IM RF (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
BERGAMASCHI GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006), con il patrocinio dell'avv.
ORONZO ALBERTO e dell'avv. ORONZO FEDERICA
CONCLUSIONI
Per IM RF: “Perché piaccia all'Ecc.mo Giudice di Lecco, ogni contraria domanda e deduzione disattesa, condannare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante a sentirsi dichiarare che:
- Viene ratificata la domanda di rinegoziazione presentata dal Sig. IM RA, e conseguente revoca dell'aggiudicazione dell'immobile, stante la presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa ai fini dell'ottenimento della rinegoziazione del mutuo;
- con conseguente estinzione della procedura;
in ipotesi, sospensione della stessa al fine di verificare o che la proposta di rinegoziazione venga rispettata o che, non avvenendo il rispetto della stessa, il debitore decada dal diritto di rinegoziare e la procedura ricominci il suo iter.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
In via preliminare, dichiarare il presente giudizio improcedibile e/o inammissibile, per le ragioni indicate in atti;
Nel merito, rigettare tutte le domande proposte nonché l'avversa richiesta di rinegoziazione del mutuo e di conseguenza anche l'istanza di sospensione della procedura, nonché rigettare la richiesta di revoca dell'aggiudicazione.
Condannare ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
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