Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 78

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 78
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 78
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2545/2024 r.g., introdotta da
11/04/1984 Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. SANITA' RENATO;
C.F._1
(SORA (FR), 24/03/1977 CP_1
), con il patrocinio dell'avv. SANITA' RENATO;
C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2022 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma
di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di
volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver
definito ogni reciproco rapporto di carattere economico patrimoniale.
Pers 2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i
genitori secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento principale
presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla salute,
all'istruzione, all'educazione e alle altre scelte di vita riguardanti la minore,
nel rispetto del suo precipuo interesse e delle sue inclinazioni, con
responsabilità genitoriale disgiunta per le questioni di ordinaria
amministrazione nei tempi di permanenza della minore presso ciascun
genitore.
3) I genitori, salvo diversi accordi da prendere di volta in volta,
concordano quanto segue in ordine alla frequentazione del padre con la figlia:

3.a) Il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà
facoltà di tenere con sé la bimba secondo il seguente piano di frequentazione:
(i) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla
domenica sera alle ore 19.00, riportandola a casa dalla madre, ovvero
riaccompagnando-la a scuola il lunedì mattina qualora ce ne fosse l'esigenza
per impegni lavora-tivi della madre;
nella medesima settimana, il padre
prenderà la bimba il lunedì dall'uscita di scuola, riaccompagnandola presso a
casa materna alle ore 20.30, ovvero provvedendo alla cena della bimba;

(ii) quando il fine settimana la bimba sta con la madre, il padre prenderà
la bimba il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola, riaccompagnandola
presso la casa materna alle ore 20.30, ovvero provvedendo alla cena della
bimba;

Ulteriori
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