Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 12

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 08/01/2025, n. 12
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 12
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 1033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI PISTO IA
Il Tri bunal e, in com posi zione coll egi al e nell e persone dei seguenti m agi strati: dott. Stefano Bill et PRNTe dott.ssa Gi uli a GA ulo Giudice rel. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciat o l a seguent e
S E N T E N Z A
nell a causa civile di prim o grado iscritt a al n. r.g. 1033/2023 avent e ad oggett o la cessazione degli effetti civili del m at rimonio promossa da:

C.F. , nat o a Pistoi a il 7 di cembre Parte_1 C.F._1
1967, resiNTe in Agliana (PT), via Boccardi n. 40, rappresentato e difeso dall'avv.
Andrea Abbri ed elet tivam ente domiciliat o presso il suo st udi o in Agli ana (PT), vi a
San Michele n. 33, giust a procur a in atti
R ICORR ENTE nei confronti di
, C.F. , nat a a Firenze il 18 Controparte_1 C.F._2
gennaio 1967, res iNTe ad Agliana (P T), via Enea Col zi n. 57, rappresent ata e difes a dall'avv. Marica Bruni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia,
Piazzett a R omana n 1, gi ust a procura i n atti
RES ISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

1

Ragi oni di fatto e d i diri tto d ella deci si one
1. Con ri corso deposi tato in data 12 april e 2023, il si g. roncelli ha chi esto Parte_2
la pronunci a di cessazione degli effetti ci vili del mat ri monio cont ratt o in
Carmignano (PO) il 13 april e 1997 con l a si g.ra , esponendo Controparte_1 che dall'unione sono nati i figli (il 4 marzo 1998), (il 14 febbrai o 2001) Per_1 Per_2
Per_ ed (il 25 s ett embre 2005) e preci sando che erano ormai decorsi sei m es i dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al PRNTe del Tribunale di
Pistoi a (19 l uglio 2012) nella procedura di separazi one personale (r.g. n. 1782/ 2012) definit a con decret o di omologazi one n. 4733/2012, senza che vi fosse st at a alcuna riconcili azione tra l e parti .
Quanto alle condizioni di divorzio, il ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento Per_ condivi so del fi glio minore ad ent rambi i genitori, con domi cilio preval ente presso la madre;
assegnare la casa coniugale alla sig.ra prevedere che “ L e CP_1 spese relative all'ordinaria amministrazione della casa assegnata alla sig.ra
nonché quelle per i consumi e l e ut enze faranno int erament e car i co all a CP_1
stessa sig.ra ment re quell e straordinarie (incluse i mposte e tasse) f aranno CP_1 cari co ai propri etar i”;
regolamentare le frequentazioni del minore con il padre;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Per_2
Per_ ed corris pondendo l a s omm a m ensile com plessiva di euro 100 (euro 50 i n favore di ciascun figlio).
Si è tem pestivam ent e costi tuit a in gi udi zi o la si g.ra aderendo Controparte_1 alla domanda di divorzio e chiedendo di: disporre l'affidament o condiviso del figlio Per_ minore ad ent rambi i geni tori, con domici lio preval ente presso l a m adre e libere frequent azi oni con i l padre;
ass egnare l a casa coniugal e i n proprio favore;
prevedere che “le spese relative all'ordinaria amministrazione della ex casa coniugale nonché quelle per i cons umi e l e ut enz e continueranno a far carico all a si g.ra
[...]
mentr e quel le straordi nari e (incluse i mpost e e t asse) f aranno car ico CP_1 ai propri et ari”;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuir e al Per_ mant eni mento dei fi gli ed corrispondendo l a somm a mensile com plessiva Per_2
di euro 600 (euro 300 per ciascun figl io) oltre al 50% dell e spese st raordi nari e.
Sentite le parti all'udienza del 6 luglio 2023 e vanamente esperito il tentativo di concili azione, con ordinanza del 22 lugl io 2023, i l giudi ce del egato ha adott ato i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei figli, ha
2
rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e ha disposto l'assunzione di Per_ somm ari e i nformazioni da part e dei fi gli e Per_2
I figli delle parti sono stati sentiti all'udienza del 16 gennaio 2024.
Con provvedim ento del 19 l ugli o 2024 è st at a fissata udi enza per la rim essi one dell a causa i n deci sione e sono st ati ass egnati alle parti i t erm ini di cui all'art. 473 -bis.28
c.p.c.

All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata rimessa in decisione e il giudice del egato si è ri servat o di ri feri re al C oll egio.
2. La dom anda di divorzio è fondat a e m erit a accoglim ent o.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.

1.12.1970 n.898
, essendo decorsi oltre sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al PRNTe del Tribunale di Pi st oia nel procedim ento di separazi one consensual e.
Appare inolt re i rreversibi le l a frat tura det erm inat asi tra i coniugi, qual e risult a dall e ragioni addott e dal le parti e dal t empo t rascorso dall a pronunci a dell a separazione senza che vi si a st ata ri concil iazione.
Sussist ono, dunque, i presuppost i di legge per l a pronunci a dell a cessazione degl i effetti ci vili del m atrimonio.
Per_ 3. Nell e more del gi udi zio, i l fi glio è di venuto maggiorenne, pert ant o, null a deve disporsi i n ordi ne al suo affidam ent o.
4. Ent rambe le parti hanno chiesto di assegnare la casa coni ugale all a resist ente
Per_ giacché costei ivi convive con il fi glio , m aggiorenne m a non economi cament e indipenNT e.
In quanto assegnataria dell'immobile, la resistente sarà tenuta al pagamento dell e utenze e di t utt e le spese per le riparazi oni ordinarie m ent re saranno a cari co del proprietario dell'immobile le spese di carattere straordinario inerenti alla proprietà
o alla sua cons ervazione, comprese l e spese condomi niali che riguardano l a manutenz ione dell e cos e comuni poste a servi zio anche dell 'abit azi one famil iare
(Cass. ci v., s ez. I, 19 set tem bre 2005, n. 18476 ).
Per_ 5. L'uni co punt o controverso t ra le parti concerne il manteni ment o dei fi gli e che il ricorrent e ha chi est o di quant ifi care nella mi sura di euro 50 m ensili in Per_2
favore di ci as cu n figlio m ent re la resist ente ha chiesto di det erm inare nell a m isura di euro 300 mensili i n favore di ci ascun figlio.
Va poi osservato che, in s ede di precisazi one delle conclusioni, part e resist ent e ha chiesto di porre a carico del padre l'obbligo di cont ribuire al mantenimento della
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figli a corris pondendo in favore dell a madre convivente un assegno perequativo Per_2 di euro 300 “fino al 10.6.2024” (cfr. note scritte di precisazione delle conclusioni), dat a i n cui l a ragazza ha sott os crit to un cont ratto di l avoro part -ti me a t empo det erminato (cfr. doc. n. 1 e n. 2 all. not e scritt e ex art. 127-t er c.p.c. deposit at e il
18 sett embre 2024).
5.1. Ai sensi dell 'art. 316 -bis c.c., ent rambi i genit ori devono adempi ere i loro obbli ghi nei confront i dei figli i n prop orzi one dell e rispettive sostanze e secondo la loro capacit à di l avoro professi onale o casalingo. In applicazioni di t ali criteri , è dunque necess
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