Trib. Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 2490
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§ OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Pensione anticipata per nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella ha lavori usuranti
pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4247/24 R.G. Affari N. 4247/24
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 17.12.2024, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
N. _______________
“Pensione anticipata per lavori usuranti”;
e vertente
tra REPERTORIO
ZO DR, rappresentato e difeso dall'avv. S. Romano del N. ______________
n. 305/2024 R.B. Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Giffoni
Valle Piana (Sa);
Discusso nel termine del 17.12.2024
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona
del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in
Deposito minuta virtù di procura generale per notar R. Fantini di Roma in data
_________________
22.03.2024 elettivamente domiciliato presso la sede
dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4247/24 R.G. ZO c/o INPS pag. 1
§§§
Nel termine fissato del giorno 17.12.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 03.08.2024, ZO DR adiva il
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertarsi il diritto di esso ricorrente al riconoscimento della pensione anticipata per lavori usuranti, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente Inps, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 17.12.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da ZO DR è infondato e, pertanto, va rigettato.
In via preliminare, va evidenziato che è destituita di fondamento
l'eccezione dell'Inps circa l'improponibilità/improcedibilità della domanda: infatti, agli atti la parte ricorrente ha depositato la domanda proposta in via amministrativa (cfr. all. 4 del fascicolo telematico di parte).
Ciò posto, quanto al merio della domanda proposta, l'art. 1 del
Giudizio n. 4247/24 R.G. ZO c/o INPS pag. 2
D.Lgs. n. 67/2011 dispone che “In deroga a quanto previsto all'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti”.
Inoltre, l'art. 2 dispone che: “Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione… b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018)”.
Altresì, il detto articolo dispone che la domanda “presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo
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