Trib. Latina, sentenza 09/04/2024, n. 785

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 09/04/2024, n. 785
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 785
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Latina SEZIONE II CIVILE
in persona EL giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi ELl'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4783/2022 EL R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare EL 9 aprile 2024 e vertente TRA
- BIAGIO DEL PRETE N.Q. DI RAPPRESENTANTE LEGALE ZE AP rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele LETTERA per ELega a margine ELl'atto di citazione;
PARTE RICORRENTE E
- ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LATINA (80005500592) Rappresentato e difeso da funzionario ELl'Ufficio per ELega a margine ELla comparsa di costituzione;
PARTE RESISTENTE NONCHÉ
- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'avv. Luca CHESSA per ELega a margine ELla comparsa di costituzione PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale di pagamento.
CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza di discussione EL 9 aprile 2024 parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in data 15 marzo 2024, parte resistente Agenzia ELle Entrate Riscossione depositava note di trattazione in data 11 marzo 2024 e parte resistente Ispettorato EL Lavoro depositava note di trattazione in data 22 marzo 2024 da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso EL 20 luglio DE PR IO proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 057202100130708808 ELl'importo di euro 9.198,54 chiedendo: “NEL MERITO ed in via principale:-

Accertato e dichiarato che le somme intimate nella cartella di pagamento n. 057202100130708808 per presunto recupero spese procedimento ex legge 689/1981 anno 2015 – Ordinanza Ingiunzione, per i motivi di cui in narrativa, non sono dovute dalla ricorrente all'Ispettorato EL Lavoro di Latina e di conseguenza all'Agenzia Entrate Riscossione;- Accertarsi e dichiararsi, in conseguenza, che la somma di Euro 9.198,54 dovuta all'Ispettorato EL Lavoro di Latina e di conseguenza all'Agenzia Entrate Riscossione ed indicata nella cartella di pagamento n. 057202100130708808, non è obbligatoria per mancata notifica ELl'Ordinanza e sopravvenuta prescrizione;
- Ordinare l'immediata cancellazione EL carico iscritto a ruolo nella misura in cui è intimato nella cartella di pagamento n. 057202100130708808 di importo totale di euro 9.460,39
”. Deduceva in particolare il ricorrente mancata notifica ELl'ordinanza ingiunzione e prescrizione per decorso dei termini ai sensi ELl'art. 28 ELla legge 689/81.

Si costituiva con memoria difensiva EL 4 novembre 2022 l'Agenzia ELle Entrate – Riscossione chiedendo il rigetto EL ricorso e deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, carenza dei presupposti EL fumus e EL periculum per la sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella di pagamento, inammissibilità ELla
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