Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 541
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Testo completo
N. V.G. 9199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. B P Presidente
Dott.ssa F N Giudice
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2024 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ROSSINI ANNA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. NANNI ELENA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
Oggetto: ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e , con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. Parte_1 Parte_2
personalmente sottoscritto e depositato in data 26/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 1156/2023 resa dal Tribunale di Bologna in data
25.05.2023, passata in giudicato e il recepimento da parte del Tribunale delle seguenti nuove pagina 1 di 5
condizioni:
1) fermo l'affidamento condiviso di e e la collocazione delle stesse presso la madre, insieme Per_1 Per_2 alla quale manterranno la residenza, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati, dal sabato indicativamente alle ore 14:30 circa (quando le preleverà presso la
zona fiera a Bologna, ove verranno accompagnate dalla madre) fino alla domenica sera alle ore 19:00
(quando le riaccompagnerà, sempre presso la zona fiera a Bologna, ove verranno prelevate dalla madre);
- in occasione di festività infrasettimanali (esemplificativamente, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, l'8 dicembre) quando le preleverà - in orario da concordarsi di volta in volta con l'altro genitore - con le
medesime modalità sopra indicate;
- nel periodo natalizio, le figlie staranno con ciascun genitore per tre giorni consecutivi;
periodo che
comprenderà ad anni alterni, il giorno di Natale ovvero di Capodanno;
- nel periodo pasquale, le figlie staranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il
Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni (preferibilmente per almeno dieci
consecutivi ed i restanti cinque giorni invece non consecutivi), in periodi da concordarsi entro il 31 maggio
di ciascun anno;
in ragione delle rispettive esigenze di lavoro dei genitori, alla Sig.ra sarà riservata Pt_2
la prima settimana del mese di agosto ed al Sig. spetterà la seconda, salvo diverso accordo. Pt_1
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, con espresso impegno da parte della madre ad agevolare i
rapporti tra le figlie ed il padre, consentendo allo stesso - ove vi sia la possibilità - di trascorrere ulteriori giornate in compagnia delle figlie.
Al fine di costruire e cercare di mantenere un rapporto pieno e completo con le figlie, nonostante la
lontananza delle rispettive abitazioni, dando così piena attuazione al principio di bigenitorialità, il Signor
si impegna a recuperare gradualmente i tempi di visita persi, per qualsiasi motivo e/o ragione, con Pt_1
e , previo accordo con la madre. Per_1 Per_2
2) Resta fermo l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1
fino a quando le stesse non avranno raggiunto la loro
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