Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 40
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13301 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Angela Foggia presso la quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Massimo Del Prete presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.07.2024, e premettendo di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio a Napoli il 14/07/2005, dalla cui unione nasceva (nata il Persona_1
18/05/2007 ia Napoli), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli in data 08.06.2018, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa
n. 4685/2018 del 26.06.2018 reso nel procedimento RG n. 10540/2018, chiedevano pronunziarsi scioglimento del matrimonio.
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 14.07.2005 con trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli;
2. Revocarsi l'obbligo a carico del sig. di concorrere al mantenimento della moglie in quanto titolare di un reddito Controparte_1
idoneo a garantirne l'autosufficienza economica come dimostrato dall'estratto contributivo (cfr. all.
6);
3. Il sig. si obbliga, a versare a titolo di mantenimento l'importo di € 300,00 Controparte_1
mensili (somma soggetta alla rivalutazione
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