Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3187
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Testo completo
N. 8485/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Quarta Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Maddaleni - Presidente -
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro – Giudice relatore –
Dott. Matteo Gatti - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da: nata in [...] il [...] elett. dom. in Genova via Domenico Fiasella 6/8 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Ciaramella
RICORRENTE
nei confronti di nato in [...] il [...] elett. dom. in Genova, via Sabotino n. 10/4 presso lo CP_1 studio dell'Avv. Chiara Frino
CONVENUTO
Con l'intervento dell'Avv. Marta MANCINI, del Foro della Spezia con studio in La Spezia, Via
XXIV maggio n. 343, PEC quale curatrice speciale dei minori Email_1
nato il [...], nato il [...] e nato il Per_1 Persona_2 Per_3
08.12.2018;
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che, terminato il regime Parte_1
di protezione, ivi vivrà con i figli.
Per_ 3. Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, , e alla madre, Per_1 Per_2
Sig.ra con collocazione abitativa, terminato il regime di protezione, presso la casa Parte_1
coniugale, sita in Genova, Salita San Rocco 7/14 sc. dx.
4. Porre a carico del Sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma CP_1
mensile pari ad € 900,00 (diconsi novecento/00), (€ 300,00 per ciascun figlio) da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di espressa richiesta.
5. Porre a carico del Sig a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, Sig.ra CP_1
la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00), da versarsi alla Parte_1
medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di espressa richiesta.
6. Porre altresì a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come CP_1
da indicazioni di cui al verbale del Tribunale di Genova, in data 15.09.16. 7. Vietare, allo stato, la frequentazione del Sig. con i figli minori, anche nella forma degli incontri protetti. CP_1
8. Disporre che l'assegno unico per i figli sarà integralmente beneficiato dalla madre, Sig.ra
Parte_1
9. Con vittoria di spese del procedimento.”
Conclusioni per il convenuto: “che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le istanze di controparte,
Voglia accogliere le seguenti domande:
– affidare i figli congiuntamente ai genitori, prevedendo che il padre possa frequentare i figli due giorni infrasettimanali e a fine settimana alternati, due settimane nel periodo estivo e nelle festività secondo alternanza, previa autorizzazione allo svolgimento di incontri protetti e mantenimento, se ritenuto, del monitoraggio degli Assistenti Sociali e, in via di subordine, prevedere il regime di visita indicato dai Servizi incaricati.
– Determinare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di CP_1
Euro 360,00 (Euro 120,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal verbale della Sezione IV del 15.9.2016. – Disporre l'assegnazione dell'assegno unico al 100% alla Signora Parte_1
– Respingere la domanda di assegno di mantenimento a favore della Signora e, in Parte_1
via di subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale in punto economico, disporre che l'assegno determinato in fase presidenziale a favore della moglie venga ridotto ad Euro 100,00 e che la sua erogazione sia limitata ad un solo anno dall'emissione del provvedimento. Con vittoria di spese.”
Conclusioni della curatrice dei minori: “Voglia la S.V. Ill.ma:
. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e mantenere la residenza protetta per la madre
e i minori;
. valutare e dichiarare la decadenza della potestà genitoriale in capo al padre, in CP_1
quanto soggetto violento e prevaricatore che ha esposto i minori a ripetuti episodi di violenza assistita, fortemente nocivi per il benessere psicologico degli stessi;
. determinare quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della fase istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre le spese straordinarie;
. disporre l'affidamento superesclusivo dei figli alla madre;
. regolare il diritto di visita in favore del padre solo con incontri protetti.
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 05.10.2022, la signora Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in data 15.09.2015, in Albania;
precisava che dall'unione erano nati tre figli: nato il [...], nato il [...] e nato il Per_1 Persona_2 Per_3
08.12.2018;
che la convivenza coniugale, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, aveva poi evidenziato differenze incolmabili delle personalità e dei caratteri, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale tra i coniugi. Nel ricorso richiedeva quindi che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati con affidamento condiviso dei figli minori e disciplina dei tempi di frequentazione. La parte, nel proprio atto introduttivo, formulava anche richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore dei figli.
All'udienza del 23.01.2023 il Presidente procedeva all'audizione della sola signora in PT
quanto il convenuto non si costituiva nonostante rituale notifica e disponeva indagini patrimoniali a carico di entrambe le parti.
In esito a tale udienza, con Ordinanza del 15.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima;
disciplinava i tempi di frequentazione dei figli con il padre;
disponeva che il marito versasse un assegno di mantenimento per la moglie di € 300,00 ed un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di € 300,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 18.05.2023.
Nelle more del procedimento e precisamente nel giugno 2023, la ricorrente e i figli minori venivano, previo intervento delle , allontanati dalla casa familiare e posti in protezione dal Pt_2
SS, in conseguenza di gravi e reiterati agiti violenti posi in essere dal marito ai danni della moglie anche in presenza dei figli e per i quali la signora porgeva querela. PT
Veniva quindi contestualmente aperto procedimento nanti la Procura della Repubblica presso il TM il quale, con provvedimento del 26.07.2023 a seguito di ricorso ex art. 473 bis 13 c.c. del PM nominava l'avv. Mancini Marta quale curatrice speciale a dei minori ed incaricava i SS