Trib. Catania, sentenza 12/02/2024, n. 813

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 12/02/2024, n. 813
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 813
Data del deposito : 12 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3845/2023 R.G. avente ad oggetto disconoscimento di giornate di lavoro agricolo dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato
PROMOSSA DA
AN AL, nato in [...] il [...], cod. fisc.:
[...], elettivamente domiciliato in Brolo, via Colombo n.5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
NP, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n.21, p.iva 02121151001, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Angela Marchese, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale NP di Catania, con sede a
Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti telematici
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.03.2023, ER HI ha impugnato la
nota del 29/9/2022, pervenuta in data successiva”, con il quale l'NP, senza alcuna
Pagina 1
motivazione, ha disposto la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi anagrafici del
Comune di residenza, ove era regolarmente iscritto per l'anno 2019, relativamente alle giornate lavorative espletate per la società cooperativa LF.
A tal fine, in breve, il ricorrente ha dedotto:
- che, per l'anno in questione, ha lavorato, come bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta LF Soc. Coop., con sede in Biancavilla via Unione Sovietica n. 22, p. iva
05537390873, rendendo le proprie prestazioni per 156 giornate lavorative, prevalentemente nei terreni siti in Scordia, Palagonia, Catania, Paternò e Siracusa, nello specifico occupandosi, da gennaio ad aprile, della raccolta delle arance, da giugno a fine agosto, della raccolta di pesche e fichi d'india e, da settembre in poi, della raccolta delle olive;

- che “si può solo presuntivamente desumere, secondo quanto riferito dal datore di lavoro, che l'NP abbia proceduto alla cancellazione dagli elenchi anagrafici della parte esponente, solo alla luce del verbale redatto dagli Ispettori NP nei confronti dell'Azienda Agricola, del quale parte ricorrente ad oggi NON ne ha avuto conoscenza per cui si trova assolutamente impossibilitato ad effettuare eventuali rilievi”;

- che “tralasciando il contenuto di tale verbale”, per l'anno in contestazione, lo stesso ha eseguito gli ordini impartiti dal FI CA, legale rappresentante della società, o dai capisquadra suoi diretti delegati, restando organizzato in squadre e condotto nei luoghi di raccolta tramite furgoni di proprietà della cooperativa, guidati dai vari caposquadra, tramite i quali, a fine giornata, erano consegnati alla parte datoriale i fogli presenza in cui erano annotati
i lavoratori presenti;

- che ha osservato quale orario di lavoro, “dalle 7,00 alle 15,00, con un'ora di pausa pranzo, solitamente da lunedì al sabato”, ricevendo bonifico o assegno bancario dal conto corrente intestato alla Cooperativa presso il Banco BPM- Agenzia di Adrano e solo occasionalmente contanti;

- che non è noto il percorso logico giuridico sottostante alla decisione degli ispettori di disconoscere i rapporti di lavoro;

- che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo all'ente previdenziale, senza ricevere alcun riscontro.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto testualmente di “1) … dichiarare che … ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta LF Soc. Coop., nell'anno 2019, per 156 giornate lavorative e che pertanto illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall'NP la cancellazione dagli elenchi anagrafici per tale anno. 2) Annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per l'anno
Pagina 2 indicato e di conseguenza dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute. 3) Condannare l'NP … al riconoscimento in (suo) favore … delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno 2019, per 156 giornate lavorative;
4) Condannare l'NP … al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore dei … procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari
”.
In data 15.06.2023 si è ritualmente costituito in giudizio l'NP depositando memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ha eccepito a norma dell'art. 22 del d.l. n.7/1970 conv. in l. n.83/1970 la decadenza dal diritto e dall'azione tesa a far affermare il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, non essendo stato proposto il ricorso nei termini di legge a fronte della raccomandata del
27/06/2022 (prot. NP.2100.27/06/2022.0408515) con cui ha comunicato al ricorrente il provvedimento di disconoscimento di n. 118 giornate per l'anno 2019, mentre con la nota prot.
NP.2100.29/09/2022.0597346 del 29.09.2022 ha provveduto alla cancellazione di ulteriori 36 giornate in relazione allo stesso anno 2019.
Nel merito, in estrema sintesi, l'ente previdenziale ha dedotto:
- che la ditta LF soc. coop. r.l. è stata oggetto di un accertamento ispettivo da parte della sede NP di Enna e, alla luce delle verifiche condotte con riguardo alla situazione aziendale in rapporto agli atti sociali, alla denuncia di inizio attività e all'attività negoziale svolta, è rimasto appurato, tra l'altro, che: a) detta cooperativa non ha presentato dichiarazioni fiscali, ad eccezione dei modelli 770 anno 2019 e anno 2020, b) ha omesso il pagamento di contribuzione previdenziale, c) non ha dichiarato alcun volume di affari a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente e contributi previdenziali, rispettivamente dell'importo di euro
3.026.997,00 e di 634.264,13, d) non ha fornito prova certa di tracciabilità dei pagamenti e comunque dell'inserimento di essi nella contabilità aziendale;

- che, altresì, dalle scarne fatture esibite è emerso che la società ricorrente ha svolto attività di servizi di raccolta di prodotti ortofrutticoli per conto di terzi, ma non anche le attività previste dall'art. 2135 c.c.;

- che l'assetto societario è costituito da FI CA, DR CA e RE CA, rispettivamente padre e figli, ed essendo sempre i predetti a comporre il consiglio di amministrazione aziendale difettano i presupposti della subordinazione - che sussiste una
siderale distanza tra il fabbisogno ettaro –colturale dei terreni in affitto risultati come effettivamente utilizzati, rispetto a quanto esposto nelle denunzie di manodopera”;

Pagina 3
- che parte ricorrente non ha fornito prova degli elementi fondanti la reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per gli anni in contestazione;

- che quanto riferito dagli ispettori nel verbale in ordine al tenore letterale dello stato di fatto, degli atti e documenti dagli stessi visionati, delle dichiarazioni loro rese, nonché di quanto accaduto in loro presenza, ha valore di prova fino a querela di falso;

- che si appalesano motivi di opportunità per la riunione, o quanto meno l'assegnazione ad unico relatore, dei giudizi analoghi promossi dagli assunti lavoratori della predetta cooperativa, ai sensi dell'art.151 d.a. c.p.c..
Su tali premesse, l'ente previdenziale ha chiesto testualmente, “- preliminarmente disporre per la riunione del presente procedimento con gli altri meglio sopra indicati, a norma dell'art.151 disp. att. c.p.c.;
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l. n.7/2970 conv. in legge n.83/1970, dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività. - Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per

l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate per l'anno 2019 da LF Soc. Coop. a r.l.. - Con il favore di spese e compensi di lite”.
La presente controversia, istruita con l'acquisizione delle prove documentali prodotte dalla parti, all'udienza del 12.01.2024, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dall'art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione codicistica da ultimo richiamata.
____________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va rigettata l'istanza di riunione avanzata dall'Amministrazione resistente, in quanto, visti i criteri tabellari di assegnazione, trattasi di cause promosse da lavoratori diversi, aventi posizioni lavorative autonome.
Sempre sul piano processuale, occorre verificare l'ammissibilità del ricorso, contestato dall'ente previdenziale secondo quanto prescritto dall'art. 22 del d.l.

3.02.1970 n.7
conv. in l.
11.03.1970 n.83 per l'asserita omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole relativo anno 2019.
Al riguardo, giova premettere che il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dal R.D. n. 1949 del
Pagina 4
1940, art. 12, la quale - secondo la costante giurisprudenza di legittimità - espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l'NP, a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi