Trib. Foggia, sentenza 11/01/2024, n. 89
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Testo completo
n. 6378/2022 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolina De Lia all'udienza del 11/01/2024, fissata con trattazione cartolare, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata promossa da:
TA RO ( [...]) con l'avv. MENICHELLA CLARA
RICORRENTE contro
INPS (80078750587), contumace
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 02/08/2022 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno del proprio diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento chiedeva il riconoscimento giudiziale, sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l'INPS, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva per cui veniva dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, poiché il CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva depositato l'elaborato peritale prima della scadenza dei termini per il deposito delle osservazioni, veniva dichiarata la nullità della perizia e disposta la rinnovazione della consulenza a mezzo del mezzo del medesimo dott. Giachetta,
All'odierna udienza, fissata ai sensi dell'art 127 ter cpc, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione di parte ricorrente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
pagina 1 di 4
Ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Il CTU nominato in sede di ATP, esaminata la ricorrente ed i documenti in atti, avevano diagnosticato una serie di patologie che, pur rendendola invalida nella misura del 100%, (non facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato.
Il procuratore di parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza tecnica rinnovata evidenziando che il CTU avrebbe depositato la propria relazione senza attendere la scadenza del termine per le osservazioni, tempestivamente avanzate, e comunque avrebbe
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolina De Lia all'udienza del 11/01/2024, fissata con trattazione cartolare, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata promossa da:
TA RO ( [...]) con l'avv. MENICHELLA CLARA
RICORRENTE contro
INPS (80078750587), contumace
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 02/08/2022 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno del proprio diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento chiedeva il riconoscimento giudiziale, sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.
Integrato il contraddittorio, l'INPS, ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva per cui veniva dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, poiché il CTU nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva depositato l'elaborato peritale prima della scadenza dei termini per il deposito delle osservazioni, veniva dichiarata la nullità della perizia e disposta la rinnovazione della consulenza a mezzo del mezzo del medesimo dott. Giachetta,
All'odierna udienza, fissata ai sensi dell'art 127 ter cpc, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione di parte ricorrente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
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Ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Il CTU nominato in sede di ATP, esaminata la ricorrente ed i documenti in atti, avevano diagnosticato una serie di patologie che, pur rendendola invalida nella misura del 100%, (non facevano ritenere sussistente il diritto rivendicato.
Il procuratore di parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza tecnica rinnovata evidenziando che il CTU avrebbe depositato la propria relazione senza attendere la scadenza del termine per le osservazioni, tempestivamente avanzate, e comunque avrebbe
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