Trib. Palermo, sentenza 24/05/2024, n. 2962
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa G G Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 15545 dell'anno2023 promosso
DA
nato MAURITIUS in data 23/08/1975 , (Avv. Parte_1
LIPANI GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c.,
[...] ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Parte_1
Palermo n. Cat. A. 12/ott-23/prot. 16506/4^ Sez. del 08/11/2023 notificato all'interessato in data 13/11/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32comma 3 del D.lgs 25/2008.
Il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di CP_1 che non ha ravvisato i requisiti previsti per il rilascio del permesso, nonostante il parere positivo della di del 04/08/2021. Organizzazione_1 CP_1
Parte resistente si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente alla luce della pericolosità sociale del richiedente.
All'udienza dell'08/05/2024, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa verifica del deposito di note scritte.
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Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta recente
modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre 2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d. lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, viene inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 296/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e