Trib. Roma, sentenza 18/09/2024, n. 8997
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa V C, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24330 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 18.9.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Università n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. P T, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R B e dall'avv. E R ed elettivamente domiciliato presso l'avv. R B all'indirizzo PEC
Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 , premettendo di prestare la propria attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze del convenuto con mansioni di portiere, cat. A4 CCNL CP_1
dipendenti da proprietari di fabbricati, dal 7.11.2000 e di essere tutt'oggi in servizio con orario a
1
tempo pieno, lamentava che il è sempre stato dotato fin dall'inizio della prestazione CP_1 lavorativa di due ingressi non visibili l'uno dall'altro, né dalla guardiola, né sorvegliabili da un'unica postazione e fino al febbraio 2022 non dotati di chiavi in uso ai condomini per
l'accesso, ma che non aveva mai percepito l'indennità di secondo e terzo ingresso;che inoltre la guardiola delle palazzine è munita di due 'consolle' per gli apparati citofonici interni, ognuna per una delle due scale, ma che aveva ricevuto fino al gennaio 2006 l'indennità citofoni, contrattualmente prevista, per una sola di esse;che dal giugno 2001 al dicembre 2002 aveva percepito in busta paga una voce contrattuale denominata 'indennità varie' di Lire 300.000 (euro
154,94), a compenso di tutte le attività ulteriori, non comprese nella declaratoria contrattuale e non retribuite singolarmente, svolte al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale, ma che tale voce non gli era stata più corrisposta dal gennaio del 2003.
Concludeva chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare dovuti al sig. , da parte del Parte_1
, l'indennità per il secondo ingresso, l'indennità per il Controparte_1 secondo impianto citofonico e la voce retributiva 'indennità varie' non più corrisposta dal gennaio 2003;b) per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di E. 46914,07 dovuta per i titoli dedotti, o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod. Civ.;somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il rappresentando che era importante per CP_1
inquadrare la vicenda riepilogare la lunga serie di iniziative stragiudiziali che avevano preceduto il presente giudizio;che era stato, da ultimo, affidato ad un consulente di parte il compito di quantificare le indennità spettanti al portiere in base al CCNL e alle delibere assembleari e che all'esito di tale incarico il consulente aveva accertato un eccesso di retribuzione per circa
6.800,00 euro;che in ogni caso la domanda era infondata e doveva essere rigettata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa istruita solo documentalmente era decisa all'udienza del 18.9.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Ritenuta l'irrilevanza ai fini del decidere delle pregresse vicende intercorse tra le parti
(relazioni peritali, controrelazioni, incontri, pretese, diffide e quant'altro), è opportuno precisare che il perimetro del presente giudizio è definito dalla pretesa avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo, con la quale si rivendicano differenze retributive fondate sui soli seguenti specifici titoli:
- indennità di secondo e terzo ingresso;
2
- indennità di secondo impianto citofonico;
- indennità ad personam.
Occorre, sul punto, rimarcare che il rapporto esistente tra le parti in causa è costituito da un regolare contratto di portierato e che dunque la verifica della fondatezza della domanda passa esclusivamente per il vaglio della spettanza delle voci contrattuali rivendicate e per la verifica delle somme corrisposte dal con specifica imputazione alle dette voci. CP_1
Per un verso, infatti, il ricorrente non si duole dell'omesso pagamento di altre e diverse voci retributive, né ha comunque impostato la propria domanda come tendente ad ottenere altro fuorché le differenze economiche che gli spettano per gli specifici tre titoli indicati e che ha anche quantificato, attraverso analitici conteggi, in complessivi euro 46.914,07.
Per altro verso è del tutto irrilevante se il abbia pagato per altre voci retributive CP_1
somme maggiori del dovuto in quanto tali maggiori somme giammai potrebbero andare a compensare eventuali diversi crediti del lavoratore, giacché secondo i principi costantemente affermati dalla Cassazione le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte.
Né può qui operare il principio dell'assorbimento che trova applicazione nei rapporti non regolarizzati ovvero in quelli che abbiano ricevuto una qualificazione formale difforme da quella sostanziale e che quindi siano convertiti ope iudicis in lavoro subordinato, non in quelli contrattualizzati in modo del tutto regolare, come il presente (ex plurimis Cass. 8255/2010;Cass.
46/2017: quest'ultima in motivazione chiarisce che solo nel primo caso è possibile il raffronto tra il trattamento “di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi;criterio che può porre la necessità di operare soltanto un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, globalmente inteso, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli”).
2. Tanto premesso è necessario passare in rassegna le singole voci oggetto di causa.
2.a. Indennità di secondo e terzo ingresso.
In merito a tale voce deve innanzitutto osservarsi che il ricorrente nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo si riferisce testualmente solo all'indennità di secondo ingresso: tuttavia appare chiaro che ciò sia frutto di un refuso e che la domanda concerna in realtà l'indennità di secondo e terzo ingresso. Depongono in tale senso non solo la lettura integrale del ricorso e
3
quindi delle ragioni di fatto e di diritto dell'atto nel quale si fa costantemente rinvio alla debenza dell'indennità per il secondo e il terzo ingresso, ma anche gli stessi conteggi allegati, ove i calcoli sono sviluppati con riferimento all'indennità di secondo e terzo ingresso, conteggi poi ripresi nelle conclusioni.
Ciò posto, l'art. 19 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 15.12.1999 (doc. 1 fasc. ricorrente) recita: “
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa V C, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 24330 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 18.9.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, viale dell'Università n. 11, presso lo Parte_1 studio dell'avv. P T, che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R B e dall'avv. E R ed elettivamente domiciliato presso l'avv. R B all'indirizzo PEC
Email_1
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.7.2023 , premettendo di prestare la propria attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze del convenuto con mansioni di portiere, cat. A4 CCNL CP_1
dipendenti da proprietari di fabbricati, dal 7.11.2000 e di essere tutt'oggi in servizio con orario a
1
tempo pieno, lamentava che il è sempre stato dotato fin dall'inizio della prestazione CP_1 lavorativa di due ingressi non visibili l'uno dall'altro, né dalla guardiola, né sorvegliabili da un'unica postazione e fino al febbraio 2022 non dotati di chiavi in uso ai condomini per
l'accesso, ma che non aveva mai percepito l'indennità di secondo e terzo ingresso;che inoltre la guardiola delle palazzine è munita di due 'consolle' per gli apparati citofonici interni, ognuna per una delle due scale, ma che aveva ricevuto fino al gennaio 2006 l'indennità citofoni, contrattualmente prevista, per una sola di esse;che dal giugno 2001 al dicembre 2002 aveva percepito in busta paga una voce contrattuale denominata 'indennità varie' di Lire 300.000 (euro
154,94), a compenso di tutte le attività ulteriori, non comprese nella declaratoria contrattuale e non retribuite singolarmente, svolte al di fuori dell'orario di lavoro contrattuale, ma che tale voce non gli era stata più corrisposta dal gennaio del 2003.
Concludeva chiedendo di: “a) Accertare e dichiarare dovuti al sig. , da parte del Parte_1
, l'indennità per il secondo ingresso, l'indennità per il Controparte_1 secondo impianto citofonico e la voce retributiva 'indennità varie' non più corrisposta dal gennaio 2003;b) per l'effetto condannare il al Controparte_1
pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di E. 46914,07 dovuta per i titoli dedotti, o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod. Civ.;somme comunque da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi, come per legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il rappresentando che era importante per CP_1
inquadrare la vicenda riepilogare la lunga serie di iniziative stragiudiziali che avevano preceduto il presente giudizio;che era stato, da ultimo, affidato ad un consulente di parte il compito di quantificare le indennità spettanti al portiere in base al CCNL e alle delibere assembleari e che all'esito di tale incarico il consulente aveva accertato un eccesso di retribuzione per circa
6.800,00 euro;che in ogni caso la domanda era infondata e doveva essere rigettata.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa istruita solo documentalmente era decisa all'udienza del 18.9.2024 con la pubblica lettura della sentenza.
1. Ritenuta l'irrilevanza ai fini del decidere delle pregresse vicende intercorse tra le parti
(relazioni peritali, controrelazioni, incontri, pretese, diffide e quant'altro), è opportuno precisare che il perimetro del presente giudizio è definito dalla pretesa avanzata dal ricorrente con l'atto introduttivo, con la quale si rivendicano differenze retributive fondate sui soli seguenti specifici titoli:
- indennità di secondo e terzo ingresso;
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- indennità di secondo impianto citofonico;
- indennità ad personam.
Occorre, sul punto, rimarcare che il rapporto esistente tra le parti in causa è costituito da un regolare contratto di portierato e che dunque la verifica della fondatezza della domanda passa esclusivamente per il vaglio della spettanza delle voci contrattuali rivendicate e per la verifica delle somme corrisposte dal con specifica imputazione alle dette voci. CP_1
Per un verso, infatti, il ricorrente non si duole dell'omesso pagamento di altre e diverse voci retributive, né ha comunque impostato la propria domanda come tendente ad ottenere altro fuorché le differenze economiche che gli spettano per gli specifici tre titoli indicati e che ha anche quantificato, attraverso analitici conteggi, in complessivi euro 46.914,07.
Per altro verso è del tutto irrilevante se il abbia pagato per altre voci retributive CP_1
somme maggiori del dovuto in quanto tali maggiori somme giammai potrebbero andare a compensare eventuali diversi crediti del lavoratore, giacché secondo i principi costantemente affermati dalla Cassazione le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro di erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte.
Né può qui operare il principio dell'assorbimento che trova applicazione nei rapporti non regolarizzati ovvero in quelli che abbiano ricevuto una qualificazione formale difforme da quella sostanziale e che quindi siano convertiti ope iudicis in lavoro subordinato, non in quelli contrattualizzati in modo del tutto regolare, come il presente (ex plurimis Cass. 8255/2010;Cass.
46/2017: quest'ultima in motivazione chiarisce che solo nel primo caso è possibile il raffronto tra il trattamento “di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi;criterio che può porre la necessità di operare soltanto un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, globalmente inteso, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli”).
2. Tanto premesso è necessario passare in rassegna le singole voci oggetto di causa.
2.a. Indennità di secondo e terzo ingresso.
In merito a tale voce deve innanzitutto osservarsi che il ricorrente nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo si riferisce testualmente solo all'indennità di secondo ingresso: tuttavia appare chiaro che ciò sia frutto di un refuso e che la domanda concerna in realtà l'indennità di secondo e terzo ingresso. Depongono in tale senso non solo la lettura integrale del ricorso e
3
quindi delle ragioni di fatto e di diritto dell'atto nel quale si fa costantemente rinvio alla debenza dell'indennità per il secondo e il terzo ingresso, ma anche gli stessi conteggi allegati, ove i calcoli sono sviluppati con riferimento all'indennità di secondo e terzo ingresso, conteggi poi ripresi nelle conclusioni.
Ciò posto, l'art. 19 del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 15.12.1999 (doc. 1 fasc. ricorrente) recita: “
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