Trib. Nuoro, sentenza 02/12/2024, n. 601
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R. G. N. 830/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 830 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
promossa da: nato a [...] il [...], C. F. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SALVATORE MUSU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari, via Francesco Carrara n. 15;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ANNA RITA PAU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro, via Manzoni n. 18;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024)
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) con vittoria di spese, anche generali e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per parte resistente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024):
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso in Bitti (NU) tra CP_1
e in data 26 ottobre 2002, reg. Atti Matr. del Comune di Bitti al n.3 P.1/anno
[...] Parte_1
1 R. G. N. 830/2023
2002, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitti per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per adempiere a tutte le incombenze di legge;
2) Rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata dal poiché infondata in fatto e diritto. 3) Parte_1
Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Conclusioni del PM:
- esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le condizioni economiche si rimette alla decisione del Tribunale di Nuoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con . A fondamento della domanda, il ricorrente ha Controparte_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 26.10.2002;
che dall'unione non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato civile del comune di
Bitti il 25.06.2021;
che con la separazione i coniugi nulla statuivano sulle condizioni economiche;
che
durante il matrimonio i coniugi acquistavano alcuni beni in comunione detenuti attualmente dalla sig.ra
tra cui un'autovettura modello Audi Q3 del valore di € 5.000,00, macchine da cucire, mobili, CP_1 cristalliera e altri beni, per un valore complessivo di circa €. 10.000, 00;
che è pendente tra i coniugi una controversia in ordine allo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bitti nella via Musio n.
4;
che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e il
riconoscimento del diritto a percepire un importo pari alla metà del valore dei beni acquistati in costanza
di matrimonio ed attualmente posseduti in via esclusiva dalla sig.ra . CP_1
2. Si è costituita , la quale, nulla opponendo alla pronuncia dello scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ha contestato quanto allegato dal ricorrente: in particolare, ha rappresentato che oltre ai
beni indicati dal ricorrente, in costanza di matrimonio è stata acquistata l'autovettura Audi Q3 del valore di € 8.000,00, in uso al resistente;
inoltre, ha contestato quanto allegato relativamente ad “altri beni del valore di € 10.000,00” poiché il ricorrente non ha prodotto prova dell'acquisto in costanza di matrimonio. Infine, la resistente ha allegato che il ricorrente nel richiamato procedimento di scioglimento della comunione sull'immobile costituente la casa familiare, ha riproposto le stesse voci di pretesa vantate nel presente giudizio, in modo da duplicare gli importi da riconoscersi in suo favore.
Ciò premesso, la resistente ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 830 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023
avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
promossa da: nato a [...] il [...], C. F. , rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SALVATORE MUSU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cagliari, via Francesco Carrara n. 15;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. ANNA RITA PAU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro, via Manzoni n. 18;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024)
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) con vittoria di spese, anche generali e competenze del presente giudizio”.
Conclusioni per parte resistente (rassegnate nella memoria di PC dep. in data 29.3.2024):
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso in Bitti (NU) tra CP_1
e in data 26 ottobre 2002, reg. Atti Matr. del Comune di Bitti al n.3 P.1/anno
[...] Parte_1
1 R. G. N. 830/2023
2002, mandando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitti per l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e per adempiere a tutte le incombenze di legge;
2) Rigettare ogni ulteriore pretesa avanzata dal poiché infondata in fatto e diritto. 3) Parte_1
Condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria da Parte_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
4) Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge”.
Conclusioni del PM:
- esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e per le condizioni economiche si rimette alla decisione del Tribunale di Nuoro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con . A fondamento della domanda, il ricorrente ha Controparte_1
allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio il 26.10.2002;
che dall'unione non sono nati figli;
che i coniugi si sono separati con accordo concluso davanti all'Ufficiale di Stato civile del comune di
Bitti il 25.06.2021;
che con la separazione i coniugi nulla statuivano sulle condizioni economiche;
che
durante il matrimonio i coniugi acquistavano alcuni beni in comunione detenuti attualmente dalla sig.ra
tra cui un'autovettura modello Audi Q3 del valore di € 5.000,00, macchine da cucire, mobili, CP_1 cristalliera e altri beni, per un valore complessivo di circa €. 10.000, 00;
che è pendente tra i coniugi una controversia in ordine allo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Bitti nella via Musio n.
4;
che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e il
riconoscimento del diritto a percepire un importo pari alla metà del valore dei beni acquistati in costanza
di matrimonio ed attualmente posseduti in via esclusiva dalla sig.ra . CP_1
2. Si è costituita , la quale, nulla opponendo alla pronuncia dello scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ha contestato quanto allegato dal ricorrente: in particolare, ha rappresentato che oltre ai
beni indicati dal ricorrente, in costanza di matrimonio è stata acquistata l'autovettura Audi Q3 del valore di € 8.000,00, in uso al resistente;
inoltre, ha contestato quanto allegato relativamente ad “altri beni del valore di € 10.000,00” poiché il ricorrente non ha prodotto prova dell'acquisto in costanza di matrimonio. Infine, la resistente ha allegato che il ricorrente nel richiamato procedimento di scioglimento della comunione sull'immobile costituente la casa familiare, ha riproposto le stesse voci di pretesa vantate nel presente giudizio, in modo da duplicare gli importi da riconoscersi in suo favore.
Ciò premesso, la resistente ha
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi