Trib. Larino, sentenza 05/02/2024, n. 615
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Testo completo
N. R.G. 1348/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 1348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CAMPOBASSO (C.F. 80003130707), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, nei cui uffici domicilia, ope legis, in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
MI DE CI (C.F. [...]);
- PARTE APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. CH ID IO proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Termoli, avverso i verbali nn. 894379429, 894379526, 894379624 e 894379722 con cui i carabinieri della stazione di Campomarino, in data 17.7.2019, gli contestavano immediatamente le violazioni di cui agli artt. 143, comma 11 (circolazione contromano), 148 commi 10 e 16 (sorpasso vietato in prossimità di una curva, di un incrocio e di una rotonda), 143, comma 12 (circolazione
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contromano in corrispondenza di curve) e 94, commi 1 e 3 (mancato rispetto delle formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli) del d.lgs. 285/1992.
Lamentava l'opponente: l'illegittimità del verbale n. 894379429 in quanto il fatto contestato
(circolazione contromano) rientrava piuttosto nel divieto di accesso, sanzionato dall'art. 6 cod. strada;
l'illegittimità ed irragionevolezza dei verbali nn. 894379526 e 894379624 giacché, pur unica la violazione, venivano parcellizzate le singole condotte e così applicate irragionevolmente distinte sanzioni;
irragionevolezza della sanzione di cui all'art. 94 co.1 e 3 cod. strada e, ad ogni modo, buona fede del conducente.
2. Si costituiva la Prefettura - a mezzo di proprio funzionario-, la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, pur riconoscendo l'illegittimità della contestazione di guida contromano di cui al verbale n. 894379429.
3. Con sentenza n. 138/2021, il Giudice di Pace di Termoli accoglieva integralmente
l'opposizione, annullando tutti i verbali e compensando le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia la Prefettura ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi: a) nullità per omessa/insufficiente/apparente motivazione in ordine all'estensione, al verbale n.
894379624, della rinuncia della Prefettura all'esercizio del potere sanzionatorio per erronea contestazione di guida contromano, effettuata, tuttavia, rispetto al solo verbale n. 894379429;
b) erronea valutazione delle risultanze probatorie con riguardo all'annullamento dei restanti verbali sul presupposto che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, stante l'efficacia di prova privilegiata del verbale di contestazione in ordine ai fatti per come
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 1348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO CAMPOBASSO (C.F. 80003130707), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO, nei cui uffici domicilia, ope legis, in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
MI DE CI (C.F. [...]);
- PARTE APPELLATA CONTUMACE –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. CH ID IO proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Termoli, avverso i verbali nn. 894379429, 894379526, 894379624 e 894379722 con cui i carabinieri della stazione di Campomarino, in data 17.7.2019, gli contestavano immediatamente le violazioni di cui agli artt. 143, comma 11 (circolazione contromano), 148 commi 10 e 16 (sorpasso vietato in prossimità di una curva, di un incrocio e di una rotonda), 143, comma 12 (circolazione
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contromano in corrispondenza di curve) e 94, commi 1 e 3 (mancato rispetto delle formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli) del d.lgs. 285/1992.
Lamentava l'opponente: l'illegittimità del verbale n. 894379429 in quanto il fatto contestato
(circolazione contromano) rientrava piuttosto nel divieto di accesso, sanzionato dall'art. 6 cod. strada;
l'illegittimità ed irragionevolezza dei verbali nn. 894379526 e 894379624 giacché, pur unica la violazione, venivano parcellizzate le singole condotte e così applicate irragionevolmente distinte sanzioni;
irragionevolezza della sanzione di cui all'art. 94 co.1 e 3 cod. strada e, ad ogni modo, buona fede del conducente.
2. Si costituiva la Prefettura - a mezzo di proprio funzionario-, la quale insisteva per il rigetto dell'opposizione, pur riconoscendo l'illegittimità della contestazione di guida contromano di cui al verbale n. 894379429.
3. Con sentenza n. 138/2021, il Giudice di Pace di Termoli accoglieva integralmente
l'opposizione, annullando tutti i verbali e compensando le spese di lite.
4. Avverso tale pronuncia la Prefettura ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi: a) nullità per omessa/insufficiente/apparente motivazione in ordine all'estensione, al verbale n.
894379624, della rinuncia della Prefettura all'esercizio del potere sanzionatorio per erronea contestazione di guida contromano, effettuata, tuttavia, rispetto al solo verbale n. 894379429;
b) erronea valutazione delle risultanze probatorie con riguardo all'annullamento dei restanti verbali sul presupposto che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, stante l'efficacia di prova privilegiata del verbale di contestazione in ordine ai fatti per come
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