Trib. Nola, sentenza 30/10/2024, n. 2978

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 30/10/2024, n. 2978
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 2978
Data del deposito : 30 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente
dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore
dr.ssa Lorella Triglione giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 242/2021 RGAC e vertente
tra
- nato a [...] il [...] rappresentato e Parte_1
difeso giusta procura in atti dall'avv.to Alessandro Merecaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Torino al Corso Dante n. 63;

- ricorrente -

CONTRO
- nata ad [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pina Borino ed elettivamente


domiciliata presso lo studio di questa sito in Acerra alla via
Torino n. 42;

- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.05.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.01.2021 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 6.09.2000 con Per_ la signora dalla cui unione nasceva il figlio in data CP_1
23.04.2022, esponeva che il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza di separazione n.
2024/2016 passata in cosa giudicata poi modificata a seguito di ricorso proposto ex art. 710 c.p.c. con decreto reso dal Tribunale di Nola in data 19.12.2017. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio. Vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con determinazione di un assegno di divorzio in proprio favore e conferma degli Per_ obblighi di mantenimento per il figlio , con importo aggiornato all'attualità. Vinte le spese di lite.
Adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c.
, espletata la prova orale, all'udienza del 20.05.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.

1.12.70 n. 898
, come modificata dalla L.

6.3.87 n. 74
e dall'art. 6
della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla data in cui i ricorrenti comparvero innanzi al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno
e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della
legge citata.
Ciò posto, occorre esaminare le questioni economiche poste dalle parti.
Per_ Quanto al mantenimento del figlio , di anni 22, dal compendio probatorio in atti è emerso che questi, diplomato nel
2021 in trasporto e logistica su mezzo aereo, dal mese di ottobre
2022 lavora come volontario in ferma breve per la Marina
Militare con rimborso spese mensili di euro 1000,00. Come risulta dalla certificazione del comandante del Per_2
Per_ 14.10.2024 presta servizio presso la dal Parte_2
27.2.2023 e, a seguito di domanda, si è raffermato per un altro anno fino al 5.12.2024, dopo di chè sarà posto in congedo illimitato. Orbene, posto che la carriera militare si caratterizza per la partecipazione a svariati concorsi e corsi di formazione, occorre verificare se lo svolgimento del primo anno di leva, con successiva riconferma e percezione di retribuzione siano circostanze di fatto idonee a ritenere che il figlio si sia
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