Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2024, n. 504

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2024, n. 504
Giurisdizione : Trib. Piacenza
Numero : 504
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 2480/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M G Presidente dott. M L V Giudice Relatore dott. L V Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2480/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. M Parte_1 C.F._1
A T, con domicilio telematico presso il suo indirizzo di posta elettronica, come da delega in atti;



- Ricorrente -

contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
- Resistente -
E con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI PIACENZA (C.F. ), in P.IVA_1 persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa G P;

§ § §
CONCLUSIONI
Per la Ricorrente:
“Piaccia a Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, in via principale: a) in modifica della condizione di cui al n. 4 dell'accordo recepito nel verbale del 15.07.2020
R.G.C. n. 3014/2019 Tribunale di Piacenza, disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un pomeriggio a settimana dalle ore 18,00 circa accompagnandola a casa dopo cena entro le ore 20,30.
b) in modifica della condizione di cui al n. 7 dell'accordo recepito nel verbale del 15.07.2020 R.G.C. n. 3014/2019 Tribunale di Piacenza, disporre che nei weekend di spettanza della madre la Sig.ra terrà con sé la minore dal venerdì pomeriggio all'uscita della scuola. Parte_1
c) in modifica della condizione di cui al n. 11 dell'accordo recepito nel verbale del 15.07.2020
R.G.C. n. 3014/2019 Tribunale di Piacenza, disporre congruo assegno di mantenimento per la
pagina 1 di 7 minore a carico del padre da versarsi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno 10 Per_1 di ogni mese nella misura non inferiore ad € 450,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente Org_ in base agli indici - salvo verifica dell'effettivo reddito di controparte - e oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le Linee Guide del CNF con decorrenza del versamento dal deposito del presente ricorso. In ogni caso statuire che l'Assegno Unico e
Universale per la minore venga percepito al 100% dalla madre ricorrente.
d) Ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. ammonire per la condotta dallo stesso tenuta Controparte_1 in merito al mancato rispetto del diritto/dovere di visita della minore da intendersi gravemente lesiva dell'interesse di nonché dell'accompagnamento della minore in luoghi non consoni Per_1 alla sua età (quali bar frequentati da adulti) e dell'assenza di collaborazione e supporto nell'educazione scolastica di , condannando il medesimo al versamento di Per_1 Controparte_1 una somma di denaro da determinarsi da parte dell'intestato Tribunale per ogni eventuale successiva violazione inerente il diritto/dovere di visita della minore ovvero adottando ogni provvedimento opportuno con fine deterrente. Con vittoria in ogni caso di competenze e spese di causa”.
§ § §
Per il Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Piacenza chiedendo di: i) modificare alcune delle condizioni di cui all'accordo Controparte_1 intercorso tra le Parti e recepito nel verbale del 15.07.2020 nel procedimento R.G.C. n.
3014/2019 relativamente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore Persona_2
ii) ammonire il Resistente per la condotta dallo stesso tenuta in merito al mancato rispetto del diritto/dovere di visita della minore nonché dell'accompagnamento della minore in luoghi non consoni alla sua età e dell'assenza di collaborazione e supporto nell'educazione scolastica della medesima minore;
iii) condannare al versamento di una somma di denaro da Controparte_1 determinarsi per ogni eventuale successiva violazione inerente il diritto/dovere di visita della minore.
In punto di fatto, la Ricorrente allegava che:
- dall'unione con nasceva nata a Piacenza il giorno 8 gennaio 2016;
Controparte_1 Persona_2
- a seguito della fine della relazione affettiva, le Parti ricorrevano congiuntamente al Tribunale di
Piacenza per disciplinare il regime di affido, mantenimento e diritto di visita della minore
(R.G.C. 3014/2019);

- nell'ambito del procedimento così promosso, in data 15 luglio 2020, il Tribunale recepiva
l'accordo raggiunto tra le parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento della minore, in virtù del quale la minore veniva affidata congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e diritto/dovere per il padre di vederla e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana dalle ore 18:00 circa e non oltre le 21:00 e
a fine settimana alternati, con possibilità di concordare variazioni per tenere conto dei desideri e
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degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, mentre le vacanze estive erano trascorse dalla minore con ciascun genitore per almeno due settimane, anche non consecutive, con festività natalizie e pasquali ad anni alterni, con l'impegno del padre a provvedere al mantenimento della minore per il tempo in cui la stessa si sarebbe trovata presso la sua residenza;

- con scrittura privata del 25 novembre 2019 redatta a latere degli accordi, le parti pattuivano a carico di il versamento a titolo di mantenimento per la figlia la somma di € 200,00 Controparte_1 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;

- in virtù
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