Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Asti, sentenza 13/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Asti
Numero : 17
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2267/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
ER IC EN, nato ad [...] il [...], residente in Monforte D'Alba, Località Bussia n.
54/A, C.F. [...], e ER MA, nato ad [...] il [...], residente in
Monforte D'Alba, Località Bussia n. 54/A, C.F. [...], rappresentati e difesi dall'Avv.
Alessandro Martinelli del Foro di Cuneo (C.F. [...]– PEC: alessandro.martinelli@ordineavvocaticuneo.eu – fax 0171.69.49.55) presso il cui Studio in Cuneo, Corso
Dante Alighieri n. 37, eleggono domicilio, giusta procura
Avverso
DREAM CAR SRL, (p.i. 01825060096), con sede in Savona (SV) alla via Nazionale Piemonte n. 37R, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Gabriele Giusto, rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta in calce al presente atto, dall'avv. Massimo Dragani, (c.f. [...]), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Pescara alla via Milano n. 75,
Conclusioni per parte attrice:
“Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
Previe le declaratorie del caso,
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia
- in via principale nel merito, accertati i gravi vizi e i difetti di conformità del veicolo acquistato rispetto al bene contrattualmente stabilito, condannare la DREAM CAR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla sostituzione in favore degli attori, dell'autovettura marca AUDI modello S1 targato GE506MD, telaio: WAUZZZ8X4FB014464, con altra di uguale valore e caratteristiche;

- in via subordinata, laddove il rimedio richiesto risulti impossibile o eccessivamente oneroso, accertati i gravi vizi e i difetti di conformità del veicolo acquistato rispetto al bene contrattualmente stabilito, dichiarare la risoluzione per inadempimento della convenuta, del contratto di vendita dell'autovettura marca AUDI modello S1 targato GE506MD, telaio: WAUZZZ8X4FB014464, nonché della scrittura privata sottoscritta tra le parti il 22.09.2021 e del contratto di finanziamento Nr. 2551289301 stipulato a nome del
Sig. ER MA con la DEUTSCHE BANK, con contestuale restituzione del prezzo pari a Euro
30.000,00;


- in ogni caso, condannare la DREAM CAR S.r.l. al rimborso delle somme spese da parte attorea per le riparazioni del mezzo presso l'officina autorizzata Audi Zentrum Alba, per complessivi Euro 3.298,00;
ovvero secondo le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa;

- oltre al risarcimento del danno subito dagli attori, da valutarsi in via equitativa nella misura che codesta
Spett.le A.G. riterrà più opportuna.
- Condannarsi altresì la DREAM CAR S.r.l. ex art. 4 comma primo D.L. 132/2014, per avere rifiutato, senza giustificato motivo, l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita formulato dagli attori.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Conclusioni per parte convenuta:
“Piaccia alla Giustizia dell'On. Giudice adito, per le causali di cui in premessa,
contrariis rejectis,
In via preliminare:
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti così come meglio argomentato in narrativa;

accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dalla garanzia di parte attrice, come in narrativa imputata, per violazione del disposto di cui all'art. 1945 c.c.
In via principale: rigettare la domanda di parte attrice siccome infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in narrativa;

Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale:
ordinare all'attore la restituzione della vettura AUDI S1, tg. GE506MD alla odierna deducente;

decurtare dalla somma da restituire quella pari alla somma della svalutazione del bene (dovuta all'utilizzo dello stesso da parte dell'attore ) da determinarsi in corso di causa;

Ancora in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse accertarsi l'esistenza del vizio di conformità
e/o del vizio occulto e, dunque, accogliersi la domanda di risarcimento del danno, ridurre la somma dovuta in virtù del pregresso utilizzo.
Il tutto con condanna al pagamento delle spese ed oneri di lite.”
OSSERVATO
Parte attrice deduce in punto fatto:
“1. In data 22.09.2021 il Sig. ER IC EN acquistava presso la concessionaria DREAM CAR
S.r.l. corrente in Savona, Via Nazionale Piemonte n. 37/R, C.F. e P.IVA 01825060096, l'autovettura usata marca AUDI modello S1 targato GE506MD, telaio: WAUZZZ8X4FB014464, al prezzo di Euro 30.000,00
(doc.1);

2. in un'ottica commerciale, in data 22.09.2021 le parti sottoscrivevano privata scrittura (doc.2) con la quale, da un lato, l'acquirente si obbligava a contrarre finanziamento con la DEUTSCHE BANK al fine di ottenere la provvista per l'acquisto del suddetto veicolo, dall'altro, la DREAM CAR si obbligava ad applicare
uno sconto sull'acquisto del veicolo di Euro 7.000,00, pari al compenso provvigionale riconosciuto al venditore dalla società erogatrice del finanziamento (doc.3);

3. veniva quindi sottoscritto contratto di finanziamento con la DEUTSCHE BANK Nr. 2551289301 a nome del
Sig. ER MA, padre del Sig. ER IC EN, alle condizioni economiche e di rimborso pattuite nella predetta scrittura del 22.09.2021 (doc.4);

4. al momento della vendita dell'auto, la DREAM CAR provvedeva a redigere la Dichiarazione di Conformità prevista dall'art. 129