Trib. L'Aquila, sentenza 18/03/2024, n. 155
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Testo completo
N. R.G. 820/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott. C C Presidente
Dott.ssa J D R Giudice
Dott.ssa M M Gdice
lette le note scritte in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 18/03/2024, predisposte: per dall'Avv. FRANCESCO OLIVIERI;
Parte_1 per , rappresentato e difesa dall'Avv. distrettuale dello Controparte_1
Stato di L'Aquila;
lette le precisazioni delle conclusioni delle parti;
lette le note conclusionali udita la relazione del G.I.;
dato atto della richiesta delle parti che la causa venga trattenuta in decisione;
P.Q.M
.
▪ si ritira, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza nei termini di legge.
Il Presidente
Dott. C C
1 R.G. N. 820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, Org protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. C C Presidente rel.
Dott.ssa J D R Giudice
Dott.ssa M M Gdice ha emesso la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
820 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, fascicolo assegnato al G.R. in data 26.4.2023 e discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 18.03.2024;
TRA
(C.F. ), nato in Marocco il 10.10.1995, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, Via Tuscolana n. 346, presso lo studio dell'Avv.
Avv. Francesco Olivieri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a L'Aquila, Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici
L'Aquila, che la rappresenta e difende ex Organizzazione_2
lege.
Parte resistente
2 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/04/2023, adiva, ai sensi degli Parte_1
artt. 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui Controparte_1
è stata respinta l'istanza ex artt. 29 e ss. D. Lgs. 286/1998 - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio, ex art. 19
TUImm, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria e Controparte_1
insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, dalla disamina dei documenti versati in atti, è emerso come parte ricorrente abbia, tramite apposito kit postale - di regola utilizzato per la presentazione delle istanze atte all'emersione del lavoro nero e alla regolarizzazione delle posizioni lavorative non dichiarate -, presentato invece domanda di rilascio, ex art. 19 TUImm, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Parte resistente ha rigettato l'istanza sul presupposto dell'irritualità del modus agendi del ricorrente, rilevando che la Convenzione conclusa tra e il Organizzazione_3
, in forza della quale è possibile utilizzare il predetto kit postale, Controparte_1
troverebbe applicazione unicamente alle domande di rilascio del permesso di soggiorno formulate ai sensi dell'art. 30 TUImm, con esclusione quindi di quelle ex art. 19
TUIMM.
Ciò posto, il Tribunale, con provvedimento del 26.6.2023, rilevava come l'art. 19, comma 1.2., preveda che “nel caso in cui sia
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
* * * * * * *
Il Tribunale ordinario di L'Aquila, composto dai seguenti magistrati:
Dott. C C Presidente
Dott.ssa J D R Giudice
Dott.ssa M M Gdice
lette le note scritte in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 18/03/2024, predisposte: per dall'Avv. FRANCESCO OLIVIERI;
Parte_1 per , rappresentato e difesa dall'Avv. distrettuale dello Controparte_1
Stato di L'Aquila;
lette le precisazioni delle conclusioni delle parti;
lette le note conclusionali udita la relazione del G.I.;
dato atto della richiesta delle parti che la causa venga trattenuta in decisione;
P.Q.M
.
▪ si ritira, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., in camera di consiglio, riservando, all'esito, il deposito della sentenza nei termini di legge.
Il Presidente
Dott. C C
1 R.G. N. 820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, Org protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. C C Presidente rel.
Dott.ssa J D R Giudice
Dott.ssa M M Gdice ha emesso la seguente
SENTENZA emessa, ai sensi degli artt. 275 bis e 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
820 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, fascicolo assegnato al G.R. in data 26.4.2023 e discussa tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 18.03.2024;
TRA
(C.F. ), nato in Marocco il 10.10.1995, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Roma, Via Tuscolana n. 346, presso lo studio dell'Avv.
Avv. Francesco Olivieri, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
domiciliato ex lege a L'Aquila, Via Buccio di Ranallo n. 65/A, presso gli Uffici
L'Aquila, che la rappresenta e difende ex Organizzazione_2
lege.
Parte resistente
2 OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/04/2023, adiva, ai sensi degli Parte_1
artt. 20 D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
al fine di sentir - previo annullamento del provvedimento con cui Controparte_1
è stata respinta l'istanza ex artt. 29 e ss. D. Lgs. 286/1998 - accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla presentazione della domanda di rilascio, ex art. 19
TUImm, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si costituiva in giudizio , contestando la ricostruzione avversaria e Controparte_1
insistendo nel rigetto del ricorso.
Tanto premesso, dalla disamina dei documenti versati in atti, è emerso come parte ricorrente abbia, tramite apposito kit postale - di regola utilizzato per la presentazione delle istanze atte all'emersione del lavoro nero e alla regolarizzazione delle posizioni lavorative non dichiarate -, presentato invece domanda di rilascio, ex art. 19 TUImm, del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Parte resistente ha rigettato l'istanza sul presupposto dell'irritualità del modus agendi del ricorrente, rilevando che la Convenzione conclusa tra e il Organizzazione_3
, in forza della quale è possibile utilizzare il predetto kit postale, Controparte_1
troverebbe applicazione unicamente alle domande di rilascio del permesso di soggiorno formulate ai sensi dell'art. 30 TUImm, con esclusione quindi di quelle ex art. 19
TUIMM.
Ciò posto, il Tribunale, con provvedimento del 26.6.2023, rilevava come l'art. 19, comma 1.2., preveda che “nel caso in cui sia
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