Trib. Latina, sentenza 18/12/2024, n. 2385
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Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4417/2021 del
R.G.A.C, decisa nell'udienza cartolare del 17 dicembre 2024 e vertente
TRA
- DPC servizi di IE AN (P.I. 01964780595), in persona del titolare e rappresentante legale, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria
Letizia Bortone ed Emiliano Buffardi, per procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE/ATTORE
E
- CO GI (C.F. [...]) e PROGETTO TA di AR ON
C. AS (P.I. 02431830591) in persona del legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Lauretti, per delega in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di discussione del 17 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato la DPC Servizi di IE AN conveniva in giudizio CO GI e la PROGETTO TA AS, deducendo:
a) che la DPC Servizi svolge attività nel settore della pubblicità;
b) che GI CO, veniva assunto da DPC Servizi in data 01.06.2006 (doc.2) con contratto a tempo parziale, trasformato nel corso del 2011 in contratto a tempo pieno
(doc.3);
c) che GI CO presentava al titolare della DPC Servizi IE AN, suo fratello AR, anch'egli titolare di un'attività nel settore pubblicistico denominata
Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s. (doc.4);
d) che la DPC Servizi sul finire del 2016, a causa della contrazione del proprio fatturato e mutamento in peius delle condizioni economiche, comunicava al dipendente CO il licenziamento con missiva del 31.10.16 (doc.5);
e) che nell'immediatezza del licenziamento CO GI iniziava a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della “Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s.”, operante nel medesimo settore;
f) in realtà, il CO GI, sin dalla costituzione di tale società (2008) rivestiva unitamente al proprio fratello (AR ON) la qualità di socio nella “Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s.” nonostante quest'ultima operasse nello stesso ambito di quella alle cui dipendenze era assunto;
g) che GI CO, sin dal 2016, periodo in cui era a conoscenza della possibilità del licenziamento, comunicata il 31.10.2016 (doc.9), ha pianificato lo sviamento e/o lo storno della clientela della DPC Servizi, verso la società Progetto Stampa s.a.s.;
h) che la DPC Servizi ha diritto al riconoscimento del danno patrimoniale e non, da concorrenza sleale in virtù degli atti illeciti e della illegittima condotta, pari all'utile non conseguito dalla società di €.181.851,24;
i) che la forte contrazione del fatturato economico subita dalla società attorea (doc.7) trova la sua causa nell'operato del dipendente ON GI, il quale, contravvenendo agli obblighi di diligenza, di obbedienza, di segretezza, di riservatezza e di fedeltà, di correttezza, di buona fede e di concorrenza leale, verso la fine dell'anno 2016, ha proceduto a divulgare alla “Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s.” le informazioni riservate di cui era a conoscenza, relative alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi forniti dalla società attoria, all'archivio dei clienti ed ai contatti di questi, al contenuto ed alle modalità dei rapporti che la stessa intratteneva con i clienti, ai prezzi ed alle condizioni contrattuali e commerciali che la società attorea applicava ai suoi clienti, al fine di sviare e/o stornare la clientela della DPC Servizi, e far conseguire, alla
“Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s.” un indebito vantaggio competitivo;
j) che ON GI chiedeva ed otteneva l'emissione di un ingiusto decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo nei confronti della società attorea, per €.32.393,45 (doc.1), assumendo il presunto mancato pagamento di differenze retributive (doc.6/10);
k) che nel mese di aprile 2021, lo stesso procedeva al deposito di una istanza di fallimento presso il Tribunale di Latina R.G.n. 73/21 (doc.9), non mancando di diffondere la notizia;
l) che ON GI e la Progetto Stampa s.a.s hanno sviato e/o stornato la clientela della
DPC Servizi a vantaggio della Progetto Stampa s.a.s., mediante atti di concorrenza sleale in violazione degli articoli 2105, 2598, 2600, 2055, 1175, 1176 e 1375 c.c..
m) che è stato leso l'interesse economico della DPC Servizi, la sua capacità di concorrenza
e la sua posizione di mercato.
Per quanto dedotto concludeva chiedendo “in via principale, previo accertamento del compimento da parte dei convenuti, GI ON e Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s., ai danni della ditta DPC Servizi di IE AN, di atti di concorrenza sleale e di illecito civile, anche per la lesione dell'immagine, alla reputazione ed all'identità commerciale dell'attrice, condannare i convenuti ON GI e la Progetto Stampa di AR ON & C. s.a.s. in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (lucro cessante) e non, subiti e subendi dalla
DPC Servizi di IE AN, nella misura accertata all'esito del giudizio pari ad €.181.851,24
(così formato: per il 2017 pari ad €.55.014,66, per il 2018 pari ad €.56.734,28, per il 2019 pari ad
€.33.577,70 e per il 2020 pari ad €.36.524,60) ovvero, alla diversa somma pari all'utile conseguito dalla società convenuta in ordine ai clienti indicati nella narrativa dell'atto o, ancora, nella diversa somma che codesto Tribunale riterrà di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa, ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c., oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice si pronunci solo sull'an debeatur, condannarsi i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale non inferiore ad €.50.000,00;
- inibirsi in via definitiva ai convenuti la prosecuzione degli atti illeciti nei termini più idonei ad assicurare la tutela dei diritti dell'attrice;
- fissarsi a carico dei convenuti una penale non inferiore ad €.5.000,00 per ogni violazione o inosservanza e per ogni ritardo nella esecuzione dell'emananda sentenza;
- ordinarsi la pubblicazione dell'estratto dell'emananda sentenza di accoglimento, a spese dei convenuti, almeno sul quotidiano locale “Latina Oggi”, per una volta e con caratteri di dimensione doppia di quella normale, in uno spazio non inferiore a 24 moduli;
- vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre accessori di legge, di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari.”
Si costituivano in data 22 novembre 2021 e formulavano domanda riconvenzionale i convenuti CO GI e PROGETTO TA di AR ON C. Sas, nella persona del legale rappresentante p.t., deducendo:
a) a partire dall'anno 2014 la PROGETTO TA AS cedeva beni e servizi a favore della DPC Servizi per un importo compressivo di € 111.001,98 ed a sua volta la DPC
Servizi cedeva beni e servizi a favore della Progetto Stampa AS per un importo complessivo di € 78.534,70 (scritture contabili e fatture a conforto);
b) la DPC Servizi a fine 2016 cedeva i suoi beni strumentali alla Progetto Stampa AS al prezzo complessivo di € 13.466,36 (fatt. 31/12/16 n. 406);
c) IE AN, titolare della DPC Servizi, svolgeva a far data dal 08.11.2017
l'incarico di procacciatore di affari per conto della Progetto Stampa AS (vd. lettera di incarico);
d) l'indirizzo mail commerciale@progettostampa.it e l'utenza n.3939090733 erano utilizzati dal AN per intrattenere rapporti commerciali con i fornitori (vd. mail, consulenza informatica su utenza cellulare);
e) la DPC Servizi e la Progetto Stampa AS avevano rapporti di lavoro sin dal 2014;
f) la DPC Servizi a fine 2016 vendeva alla Progetto Stampa AS i suoi beni aziendali, ad aprile del 2017 la DPC Servizi risolveva il contratto di locazione del locale ove svolgeva la sua attività ed il AN diveniva procacciatore di affari per conto della Progetto
Stampa AS;
g) che AN IE titolare della DPC Servizi comunicava ai suoi fornitori e clienti i riferimenti della nuova azienda per cui lavorava, la Progetto Stampa AS (vedi mail allegate);
h) che è lo stesso AN IE ad aver fatto migrare i suoi clienti verso la Progetto
Stampa AS in virtù del rapporto lavorativo instaurato con quest'ultima;
i) che nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore del ON GI la
DPC nulla eccepisce in ordine a comportanti illeciti o infedeli da parte del dipendente
ON;
j) il difetto di competenza del Giudice Ordinario in favore del Giudice del Lavoro;
k) la duplicazione di procedimenti e la violazione del “divieto di frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto di lavoro” (Cass. 4016/2016) perché la DPC avrebbe dovuto spiegare azione nella causa di lavoro RG 2780/20 pendente innanzi al
Tribunale di Latina Sez. Lavoro per il riconoscimento delle differenze retributive, in quanto le dedotte condotte sleali poste a carico del dipendente scaturiscono dal medesimo contratto di lavoro;
l) che la Progetto Stampa AS vanta un credito di € 32.467,28 nei confronti della DPC
Servizi di IE AN come da documentazione contabile allegata, oltre interessi legali, compensativi commerciali come per legge e rivalutazione.
Parte convenuta concludeva chiedendo di dichiarare il difetto di competenza del Giudice
Ordinario in favore del Giudice del Lavoro sull'azione proposta dall'attore nei confronti del ON GI. In via riconvenzionale, condannare la DPC SERVIZI di IE AN al pagamento della somma € 32.467,28 in favore della PROGETTO TA AS di ON
AR, oltre interessi legali, compensativi commerciali come per legge e rivalutazione sino al soddisfo. In via principale, rigettare la domanda proposta dalla DPC SERVIZI di
AN IE nei confronti del ON GI e della Progetto Stampa AS di ON
AR perché infondata in fatto e diritto con condanna della DPC Servizi di IE
AN al risarcimento del danno ex art.