Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2893

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 17/12/2024, n. 2893
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 2893
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

N. 2175 /2023 R.Gen.Aff.Cont.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:
dott. ON Buccaro Presidente
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice relatore
dott.ssa Maria Elena De Tura Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2175 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27.11.2024, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia alla Via Mandara n. 49, presso lo studio dell'Avv.
Corvino Maria Anna (C.F. , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;

- RICORRENTE


(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Ariano Irpino alla Via Marconi, 25, presso lo studio dell'Avv.
D'Agostino Maurizio (C.F. , dal quale è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della memoria di costituzione;

- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 27.11.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da “note di trattazione scritta” in atti;
Il P.M. ha concluso favorevolmente con nota del 29.11.2024: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.

1.Con ricorso depositato in data 29.03.2023 conveniva Parte_1
in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio Controparte_1
concordatario con il resistente in Accadia il 18.01.1968, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1968, parte II, serie A, n.4;
che dall'unione coniugale nascevano i figli e ON, entrambi Per_1
maggiorenni economicamente autosufficienti;
che con sentenza n. 616/2013 del 23.04.2013 il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione dei coniugi;

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che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della moglie mediante un assegno divorzile pari
a complessivi euro 113,00, con ordine di pagamento diretto da parte dell' . CP_2
La ricorrente deduceva che il oltre a percepire la pensione Inps era CP_1 anche titolare di una impresa individuale esercente l'attività di coltivazioni miste di cereali, legumi e semi oleosi nonché di un terreno di circa 890 mq sito in agro di Accadia, mentre la ricorrente percepiva unicamente la pensione di vecchiaia, quale coltivatrice diretta, ed era proprietaria dell'ex casa coniugale nonché di un basso rurale e di un fondo rustico con masseria sito in
Sant'Agata di Puglia alla Contrada Casalgrande, quest'ultimi allo stato occupati abusivamente dal resistente, nei cui confronti pendeva dinanzi a
Codesto Tribunale un contezioso civile.
Si costituiva in giudizio il quale, non opponendosi Controparte_1 all'avversa richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche e chiedeva il rigetto del preteso assegno divorzile.
In particolare, il resistente deduceva di godere unicamente della propria pensione e che il reddito derivante dall'esercizio della propria azienda agricola, a differenza di quanto dedotto dalla ricorrente, era già stato valutato in sede di separazione e ritenuto poco influente ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
Evidenziava altresì il resistente che l'unica sopravvenienza rilevante allo stato dei fatti era costituita dal riconoscimento della pensione di vecchiaia in favore
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della che all'epoca della separazione non era stata ancora erogata Pt_1 in suo favore stante il mancato raggiungimento dell'età pensionistica.
All'esito dell'udienza del 21.06.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, stante l'assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.03.2024 per la decisione.
All'udienza del 27.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice delegato, che rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini.
In via preliminare, va osservato che la causa è stata ritenuta matura per la decisione, dovendosi disattendere le indagini di polizia tributaria sollecitate da entrambe le parti, in quanto formulate in termini meramente esplorativi, non essendo state dedotte specificamente le ragioni della richiesta (cfr., ex multis,
Cass. n. 2098/2011), ed avendo le stesse alla base fatti generici in relazione ai quali non risultavano dedotti fatti circostanziati né forniti principi di prova, nonché in parte relativi ad aspetti inconferenti rispetto all'odierno giudizio. Il provvedimento istruttorio viene quindi confermano in questa sede.
1. Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, per
l'effetto, può trovare accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie, ricorrono gli estremi di
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