Trib. Pistoia, sentenza 14/03/2024, n. 97

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 14/03/2024, n. 97
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 97
Data del deposito : 14 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 178/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 178/2020 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 14 marzo 2024 alle ore 9.23 innanzi alla dott.ssa G P, sono comparsi:
Per , la parte personalmente con l'avv. GIANLUCA ESPOSITO e l'avv. Parte_1
SARA SIMONI;

Per il legale rappresentante sig.ra Controparte_1 CP_2
, con l'avv. AMBROGI CARLO, oggi sostituito dall'avv. MARINA CAPPONI
[...]
L'Avv. Esposito ai riporta alle note, sottolineando come nel rapporto tra la ricorrente e la società ci siano stati quei connotati di stabilità, continuità, inserimento nel complesso aziendale tali per cui il rapporto di cui la ricorrente risultava titolare era quello di subagenzia e non di produttore o procacciatore di affari. La ctu omette espressamente e completamente di calcolare l'indennità di cessazione del rapporto, sulla scorta del più favorevole tra l'importo computato ai sensi del 1751 c.c. o quello computato sulla scorta degli AEC;
analogamente è omesso il calcolo dell'indennità meritocratica (avendo computato FIR e clientela, per contro);
per quanto concerne le altre indennità computate il criterio adottato dal ctu sarebbe errato in quanto il ctu avrebbe fatto riferimento alle provvigioni della ricorrente e non al fatturato della azienda, rispetto alla cui entità parte ricorrente aveva chiesto ordine di esibizione. L'avv. Capponi si riporta alle memorie depositate, contestando radicalmente l'inserimento della ricorrente in un rapporto di subagenzia, non essendone emersi in sede di istruttoria gli elementi costitutivi, sia documentalmente (nessun contratto scritto che provi quel tipo di rapporto invocato dalla ricorrente) sia in esito all'istruttoria orale, posto che il rapporto di agenzia richiede un rapporto condotto a proprio rischio e spese del subagente e con obbligo di procacciare affare con esclusiva, che nel caso di specie non sarebbe emerso alla luce delle dichiarazioni testimoniali. L'incarico assegnato al ctu sarebbe meramente esplorativo, senza che si prendesse posizione in ordine alla sussistenza dell'an della pretesa vantata dalla ricorrente. Critica i criteri adottati in sede di ctu per il computo delle indennità, poiché la società resistente applica il contratto del 1987 ed è questo che fa Org_1 stato nei rapporti tra agente generale e subagenti, anche al fine del computo dell'ammontare delle
indennità. Si tratta di accordo collettivi che computa in maniera diversa le indennità codicistiche o ne esclude altre. Sarebbe ultronea l'applicazione degli AEC rispetto agli agenti assicurativi. Quanto alla domanda riconvenzionale, la ctu avrebbe evidenziato un saldo positivo per l'azienda e negativo per la ricorrente. Insiste per il rigetto della domanda avversaria e l'accoglimento della riconvenzionale rimettendosi a giustizia per il quantum anche alla luce della ctu;
in denegata ipotesi in cui sia accertato il rapporto di subagenzia, insiste per l'applicazione dei contratti per subagenti , che il ctu Org_1 tuttavia non ha applicato. L'avv. Esposito fa presente che in ordine all'indennità ex art 1751 c.c. parte ricorrente ha proceduto a computare l'importo dell'indennità partendo dalla media delle provvigioni annue della ricorrente.
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott.ssa G P
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 22.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa G P REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa G P ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2020 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliata come in atti presso i difensori
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AMBROGI CARLO, elettivamente domiciliata come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1
formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_1
a) In Via preliminare accerti e dichiari l'esistenza di un rapporto di subagenzia intercorso tra la signora e l' resistente come in epigrafe in persona del legale rapp.te p.t.;
Parte_1 CP_3

b) accerti e dichiari il diritto della ricorrente all'indennità di mancato preavviso ex art. 1750 cc nonché all'indennità di cessazione del rapporto ai sensi dell'art. 1751 c.c. ovvero la diversa disciplina ritenuta di giustizia e le altre indennità meglio ed analiticamente indicate sia nel presente ricorso che nei conteggi allegati e, per l'effetto, condanni la società resistente al pagamento dell'importo pari ad euro 88.141,01 ovvero la diversa somma, anche maggiore, che risulterà di giustizia anche all'esito della costituzione della convenuta;
c) In ogni caso accerti il diritto della ricorrente a percepire le provvigioni maturate e non riscosse per il mese di marzo 2019 da produttore di quarto gruppo e, per l'effetto, condanni la convenuta come in epigrafe al pagamento dell'importo pari ad euro 3.651,92 ovvero la diversa di giustizia;
d) Condanni la convenuta come in epigrafe ed in persona del legale rapp.te pt. al pagamento delle spese e competenze di causa ex D.M. Giustizia 55/2014, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari
”. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver ricevuto lettera di autorizzazione della società resistente per svolgere l'attività di produttore di IV gruppo, con un compenso di € 700 mensili oltre provvigioni, per i rami danni e vita, dopo aver superato (nel maggio 2011) un test di verifica per poter svolgere l'attività di intermediazione assicurativa ed essere assunta come produttore di IV livello,
previsto e disciplinato dal Contratto Collettivo per la disciplina tra Agenti e Produttori di assicurazione del 25 maggio 1939. Aveva prestato servizio per la società resistente sino al 5 aprile 2019, quando la società aveva revocato il mandato senza preavviso ed immotivatamente. Ha rappresentato di aver svolto, per l'intera durata del rapporto, attività di intermediazione in maniera non saltuaria o occasionale, bensì in maniera professionale, stabile e continuativa con obbligo di promuovere gli affari Org dell'agenzia per le polizze e , di talché più correttamente avrebbe dovuto essere qualificata Org_2
come subagente e non quale produttore di IV gruppo, con tutte le conseguenze in punto di indennità dovute nei suoi confronti alla cessazione del rapporto, che dunque ha rivendicato in questa sede. Ad ogni modo, alla cessazione del rapporto non le erano state corrisposte le provvigioni del mese di marzo
2019, che le sarebbero comunque spettate in forza dell'attività prestata in qualità di produttore di IV gruppo.
Costituitasi tempestivamente, la società convenuta ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, essendo infondato in fatto ed in diritto;
ha spiegato inoltre domanda riconvenzionale nei confronti della ricorrente, al fine di vederla condannare al pagamento in favore della convenuta della somma di €
6.298,86 a titolo di importi erogati indebitamente dalla società alla e risultanti all'esito del Pt_1
rapporto.
La ricorrente, con memoria difensiva del 3.1.2022, ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo il difetto di allegazione in ordine alle ragioni per le quali la ricorrente sarebbe gravata da un debito nei confronti della società convenuta.
La causa, istruita anche a mezzo di prove orali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429
c.p.c.
***
Sulla domanda di riqualificazione del rapporto spiegata dalla ricorrente
Poiché, con la domanda di cui al capo a) del ricorso, parte ricorrente chiede la riqualificazione del rapporto intercorso tra la stessa e la società resistente in termini di rapporto di subagenzia, a fronte della contestazione della propria qualità di produttore di IV gruppo, si impone di esaminare tale domanda in via preliminare, in quanto dall'esito decisorio sul punto consegue altresì la valutazione in ordine alla fondatezza della domanda di condanna spiegata al capo b) del ricorso.
La rivendica la qualifica di subagente, in luogo di quella di produttore di IV gruppo che risulta Pt_1
esserle stata conferita con lettera di autorizzazione del 29.8.2011 (doc. 1 ricorso), in ragione delle modalità concrete con cui si sarebbe svolto il rapporto con la società resistente, Agente Generale di
prima, e di in seguito all'acquisizione della prima da parte di Organizzazione_4 Organizzazione_5
quest'ultima. In particolare, l'assunto di parte ricorrente si fonda sulla circostanza che “per tutto il periodo del rapporto lavorativo, la ricorrente [avrebbe;
n.d.r.] svolto attività di intermediazione in maniera tutt'altro che saltuaria o occasionale, bensì in maniera professionale, stabile e continuativa con obbligo di promuovere gli affari dell'agenzia per le polizze Danni e Vita
” (pag. 3 ricorso) e che tale incarico di intermediazione si sarebbe sostanziato e concretizzato in una serie di attività.
A fronte di simili allegazioni, occorre procedere in via preliminare all'inquadramento della fattispecie giuridica che viene in rilievo, evidenziando gli elementi discretivi tra la figura del subagente
e quella di produttore di IV gruppo.
Innanzitutto, vale la pena sottolineare come il contratto di subagenzia, secondo la pacifica ricostruzione offertane dalla giurisprudenza (per tutte, cfr. Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2004, n. 15190;

Cass. civ., sez. L, 22 maggio 2020, n. 9489), costituisca una particolare fattispecie di subcontratto
(contratto derivato) “unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto”: al rapporto di subagenzia si applica la medesima disciplina prevista per il contratto principale, ossia quella prescritta dagli artt. 1742-1753, nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale (con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (artt. 1745
e 1903 cod. civ.), salvo diretta attribuzione di tali poteri al subagente da parte di quest'ultima). Ciò significa che, così come per l'agente, un connotato denotativo del rapporto di subagenzia risieda nella previsione di cui all'art. 1743 c.c. dell'obbligo di esclusiva.
Peraltro, nell'ambito della disciplina collettiva pattizia valevole per la società odierna convenuta, quale Agente Generale di prima e di poi, i.e. l'Accordo Organizzazione_4 Organizzazione_5
Nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e subagenti dell' , si offre una Org_6 definizione di “subagente professionista” e si definiscono in dettaglio l'oggetto dell'incarico di subagenzia e i correlativi obblighi in capo al subagente. In specie, l'art. 2 dell'Accordo Org_6 suddetto dispone che debba qualificarsi subagente professionista “colui che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese e con compenso in tutto o in parte a provvigioni, dedica in modo abituale e prevalente la sua attività professionale all'incarico conferitogli direttamente dall'Agente Generale”. In forza del successivo art. 3, si prevede che “il subagente ha per incarico la produzione di affari di assicurazione per conto dell'Agente Generale preponente []”;
l'art. 8, comma 1, poi, prevede che “il subagente può svolgere attività assicurativa esclusivamente per conto dell'Agente Generale che gli ha conferito l'incarico […]”.
Se ne desume, quindi, che nel caso che ci occupa i subagenti della società convenuta siano, per disposizione collettiva, gravati dall'obbligo di esclusiva (di talché il requisito non essenziale ma
naturale del contratto di agenzia e subagenzia ex art. 1743 c.c., lungi dall'essere derogato, risulta invero confermato e rafforzato), nonché da un preciso obbligo promozionale in favore dell'Agente Generale ai sensi dell'art. 1742 c.c.
Per contro, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, prendendo a riferimento la disciplina corporativa (ma di ancora attuale vigenza, secondo gli approdi esegetici qui richiamati e condivisi) dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie ed i produttori di assicurazione del 1939, “il produttore è normalmente considerato una specie del procacciatore d'affari che ha con l'impresa o
l'intermediario preponente un rapporto meno vincolato sul piano operativo e giuridico rispetto a quello di chi è più intensamente integrato nella struttura organizzativa imprenditoriale di un agente.
[…] il produttore di cui si parla [i.e. il produttore di IV gruppo;
n.d.r.] è un intermediario non obbligato a promuovere affari, bensì autorizzato a raccogliere proposte ed in ciò sta la differenza con la figura dell'agente (e del subagente) che, invece, assume un preciso obbligo promozionale ai sensi dell'art. 1742 c.c.” (cfr. ex plurimis, C.d.A. Bari, sez. L, 29.9.2021;
Cass. civ., n. 2289/2018;
Cass. civ.,
n. 1768/2018). La conferma della fondatezza di simile ricostruzione si rinviene nella declaratoria di cui all'art. 1 del Contratto collettivo del 1939, ove al IV gruppo ascrive i “produttori liberi di piazza o di zona, e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione”.
Dalla disamina testé svolta si ricava che gli elementi essenziali per l'attribuzione ad un intermediario assicurativo della qualifica di subagente nei rapporti con la società convenuta siano: i) la stipula di un contratto avente ad oggetto un incarico con obbligo promozionale in favore dell'Agente
Generale;
ii) l'assunzione in capo al subagente del rischio d'impresa (dovendosi lo stesso, per contratto, sobbarcare gli oneri e le spese derivanti dallo svolgimento del rapporto);
iii) l'obbligo di esclusiva in favore dell'Agente Generale.
Ebbene, nel caso di specie, al di là di ulteriori e – per quanto sin qui detto – non dirimenti circostanze dedotte nell'atto introduttivo, risulta che la ricorrente abbia allegato esclusivamente la circostanza che la stessa sarebbe stata gravata dall'obbligo di promozione. Quanto all'obbligo di esclusiva, sembra difficile rinvenire una simile allegazione negli insistiti richiami di parte ricorrente alla natura stabile e continuativa del rapporto intercorso tra la e la società convenuta: difatti, da Pt_1
quanto si evince anche dalla lettera di autorizzazione a produttore di IV gruppo (doc. 1 ricorso), il rapporto tra la società e la ricorrente, ancorché in veste di produttore, era da intendersi quale rapporto di durata (tant'è che la regolamentazione pattizia prevede un diritto di recesso ad nutum in favore di entrambe le parti). Che il rapporto abbia connotati di stabilità non sembra implicare di per sé la conseguenza della imposizione in capo ad una delle due parti dell'obbligo di esclusiva in favore
dell'altra parte. Nessun riferimento risulta in atti all'assunzione da parte della di tutti gli oneri e le Pt_1 spese per lo svolgimento dell'attività.
Ad ogni buon conto, anche qualora si volessero ritenere formulate simili allegazioni da parte della ricorrente, purtuttavia l'istruttoria condotta nel corso del presente giudizio non ha consentito di accertare il ricorrere, nel caso di specie, di simili essenziali connotati nel rapporto intercorso tra la
e l'Agente Generale. Pt_1
È difatti emerso che la ricorrente non fosse gravata da alcun obbligo promozionale, come affermato dai testi che hanno chiarito come i produttori di IV gruppo, e la tra questi, possano liberamente Pt_1 scegliere in una lista di nominativi a quali clienti dell'Agente Generale rivolgersi, senza esser gravati dall'obbligo di raggiungere alcun risultato minimo di promozione (l'obiettivo annuo fissato non era altro se non un metodo per calcolare e misurare, via via a seguito delle verifiche trimestrali/quadrimestrali e poi a consuntivo a fine anno, l'importo delle provvigioni cui ciascun produttore avrebbe avuto diritto, senza altra conseguenza per l'omesso raggiungimento dell'obiettivo): cfr. sul punto, nel medesimo senso, quanto riferito dai testi , È poi stato Tes_1 Tes_2 Tes_3
chiarito che la ricorrente non aveva mai dovuto corrispondere alcunché alla società Agente Generale per la rivalsa di asseriti pacchetti clienti, né che si fosse dovuta sobbarcare altre spese non coperte dalla società (il teste non ha saputo riferire sul punto, mentre la teste è stata univoca Tes_4 Tes_3 nell'asserire, a più riprese e anche a domanda del giudice, che la ricorrente non aveva dovuto sborsare alcuna somma per la lista di nominativi dei clienti che avrebbe potuto seguire né che avesse dovuto comunque accollarsi spese per la gestione e l'attività svolta, a differenza dei subagenti;
in senso analogo anche le dichiarazioni del teste di parte ricorrente, ex Responsabile della Testimone_5
, che ha negato che questa avesse versato somme per i clienti affidatile;
così anche la teste , Pt_1 Tes_1 che ha chiarito che i produttori, in forza del contratto del 1939, “non hanno la gestione di un portafoglio e quindi non hanno le responsabilità ed anche le spese dei subagenti”). Infine, i testimoni hanno affermato che nessun obbligo di esclusiva gravasse sulla ricorrente, la quale solo per una propria scelta personale aveva deciso di operare solo in favore della resistente, senza tuttavia essere a ciò tenuta in forza di pattuizioni contrattuali (cfr. teste : “sì è vero, non aveva esclusiva e poteva Tes_1
procacciare ordini anche per altri intermediari, anche se per libera scelta la aveva deciso in Pt_1 autonomia con chi collaborare, so che collaborava anche con noi”; teste la quale appare Tes_3 particolarmente attendibile sul punto, in quanto ella ha svolto sia l'incarico di produttore sia quello di subagente;
dich. teste che ha riferito che “di fatto la ha sempre lavorato per l'agenziaTes_2 Pt_1
resistente, ancorché i collaboratori potessero avere anche più mandati). Né del resto risulta, dalla lettera di autorizzazione allegata al ricorso, che sulla ricorrente gravassero simili obblighi, e che la loro
violazione avrebbe comportato determinate conseguenze in termini di inadempimento contrattuale ed eventuale possibilità di recesso per giusta causa della controparte.
Non appaiono rilevanti le istanze di confronti tra i testimoni, sollevate dalle parti alla fine dell'udienza istruttoria del 24.10.2022, non ravvisandosene i presupposti all'esito dell'espletata istruttoria per come più sopra riassunta.
Irrilevanti, ai fini che qui importano, le allegazioni in ordine al fatto che la ricorrente percepisse un
“fisso” o se questo fosse solo un anticipo provvigionale, che avesse o meno una postazione a lei dedicata presso la sede della società, che le fosse stato fornito un software da utilizzare per seguire i clienti e le polizze da questi stipulati, che avesse o meno un orario specifico da rispettare, trattandosi di aspetti non distintivi, qualora sussistessero, del rapporto di subagenzia assicurativa di cui è causa;
così come non hanno peso significativo gli aspetti concernenti la possibilità che la ricorrente riscuotesse o meno direttamente i premi per le polizze dai clienti, seguisse le pratiche dei sinisti o che avesse la rappresentanza della società convenuta, posto che si tratta di aspetti che potrebbero, come non, connotare il rapporto di agenzia.
Tanto basta per respingere il ricorso in parte qua, cui consegue anche il rigetto della domanda di cui al capo b) del ricorso.
Sulla domanda inerente alle provvigioni non corrisposte alla ricorrente per il mese di marzo 2019 e sulla domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta nei confronti della Pt_1
Occorre a questo punto prendere in esame sia la domanda spiegata dalla ricorrente “in ogni caso”, al fine di vedersi saldare dalla società resistente le provvigioni per il mese di marzo 2019 asseritamente maturate e non corrisposte al momento della cessazione del rapporto, sia la domanda riconvenzionale spiegata dalla società nei confronti della . Pt_1
Sul punto basti osservare quanto segue.
Nelle proprie difese, parte resistente ha contestato, sia nell'an sia nel quantum, le pretese che la ricorrente ha fatto valere a titolo di indennità varie che pretendeva in conseguenza della asserita riqualificazione del rapporto: stante la già motivata infondatezza della domanda pregiudiziale di accertamento della natura di contratto di subagenzia del rapporto intercorso tra la e la società Pt_1 resistente, le contestazioni di quest'ultima risultano assorbite. Per contro, la convenuta non ha contestato, né nell'an né nel quantum, la debenza nei confronti della ricorrente delle somme che la stessa asserisce non esserle state corrisposte per il mese di marzo 2019, a titolo di spettanze derivanti dall'adempimento dell'incarico di produttore di IV gruppo. Difatti, la resistente si è limitata ad argomentare l'infondatezza della domanda avversaria sulla scorta del rilievo che, a fronte della comunicazione che la società aveva inoltrato alla ricorrente il 30.4.2019, sarebbero emerse poste
passive a carico della il cui ammontare risultava asseritamente superiore alle differenze attive Pt_1
sulle provvigioni maturate dalla ricorrente per il mese di marzo 2019: su tale base si fonda la domanda di condanna in via riconvenzionale, avente ad oggetto la differenza tra quanto preteso dalla ricorrente e quanto asseritamente dovuto dalla stessa in favore della Agente Generale.
Ebbene, a fronte della mancata contestazione specifica, ed anzi della pacifica ammissione, nella memoria difensiva della resistente, della spettanza alla delle poste attive maturate per il mese di Pt_1 marzo 2019, nell'ammontare fatto valere dalla ricorrente, come si ricava dalla stessa documentazione prodotta in atti dalla società resistente (cfr. doc. 9), alla cui pag. 2 si riportano esattamente le somme pretese dalla , deve ritenersi accertata la titolarità in capo a quest'ultima di un credito nei Pt_1 confronti della società convenuta pari ad € 3.651,92 (ossia la somma delle tre voci risultanti dal doc. 9, pag. 2 della memoria difensiva, e cioè: “contributo format non conguagliabile”, “provvigioni spettanti vita e danni”, “gara danni 1 trim. – senior”).
Quanto alla domanda riconvenzionale, essa non può per contro trovare accoglimento, in ragione del difetto di allegazione specifica da parte della società convenuta dei titoli in ragione dei quali essa avrebbe maturato voci di credito pari ai pretesi € 6.298,86, posto che non può ritenersi sufficiente allegazione della causa petendi fatta valere l'affermazione, che si legge a pag. 30 della memoria difensiva, relativamente al fatto che la ricorrente avrebbe “addirittura riscosso nel corso del rapporto, per le anticipazioni a conguaglio, somme superiori a quelle che le spettavano in forza degli affari procacciati”. Non si chiarisce quale fosse la consistenza di tali affari, né il quantum delle anticipazioni asseritamente indebite percepite dalla ricorrente, né il criterio sulla cui scorta sarebbe stata operata la valutazione di eccessività degli importi percepiti dalla rispetto agli affari procacciati. Non Pt_1
valgono a sanare tale difettosa rappresentazione dei fatti rilevanti le produzioni documentali (in specie il doc. 8 richiamato in memoria difensiva), posto che comunque non è dato ricavare dalle stesse gli elementi rilevanti cui già si faceva riferimento. Tanto più che trattasi di documento unilaterale proveniente dalla stessa parte resistente, contestato dalla ricorrente, che dunque non può in questa sede spiegare efficacia dimostrativa della titolarità in capo alla società di un credito nei confronti della . Pt_1
Tanto basta per accogliere la domanda formulata al capo c) del ricorso, da un lato, e per rigettare la domanda riconvenzionale, dall'altro.
Sulle spese di lite
Tenuto conto degli esiti decisori della controversia, della circostanza che la pretesa economica della ricorrente è stata ritenuta fondata in una entità decisamente ridotta (in luogo degli oltre 88.000 euro pretesi, se ne riconoscono appena € 3.651,92) e la pretesa in ordine alla riqualificazione del rapporto è
stata disattesa, così come si è rigettata la domanda riconvenzionale della resistente, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;

Le spese per i compensi del CTU, liquidate nella misura di € 2.165,03 con ordinanza del
18.10.2023, sono poste definitivamente a carico solidale delle parti.
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