Trib. Torino, sentenza 01/08/2024, n. 1953

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 01/08/2024, n. 1953
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 1953
Data del deposito : 11 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO in persona della giudice dott.ssa S C ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RGL n. 1044/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. E L T Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_1
D D e L R
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 febbraio 2024 e ritualmente notificato alla convenuta il sig. deduceva: - di essere stato dipendente di Citroen Italia spa dal 1° Parte_1
giugno 1990;
- di essere transitato dal 1° ottobre 2020 alle dipendenze della
[...]
, con inquadramento di impiegato 3^ area professionale, ai sensi del CCSL, CP_1
con qualifica aziendale di Professional;
- di aver la convenuta avviato, nel 2023, una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale ai sensi degli artt. 4 e
24 della legge n. 223/1991, destinata a 73 lavoratori delle strutture centrali e commerciali dell'area torinese;
- con accordo del 22 marzo 2023, stipulato con le segreterie territoriali della Provincia di Torino di e CP_2 CP_3 CP_4
le parti collettive stabilivano i criteri di individuazione dei lavoratori interessati
[...]
dal provvedimento di risoluzione del rapporto tra cui, oltre ai dipendenti che nell'arco di
48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro maturavano i requisiti per il pagina 1 di 9
trattamento pensionistico, i lavoratori che per scelte individuali “intendono perseguire diverse opportunità professionali o personali esterne anche attraverso percorsi supportati da parte aziendale”, per questi ultimi (ossia dipendenti che non maturavano i requisiti per il trattamento pensionistico nell'arco di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro), l'accordo prevedeva l'erogazione di un importo a titolo di incentivazione all'esodo determinato sulla base dell'età: oltre i 50 anni pari a 24 mensilità
+ un importo aggiuntivo di € 30.000,00 (e comunque non inferiore a € 55.000,00), tra i 45
e i 49 anni 18 mensilità + un importo aggiuntivo di € 30.000,00, tra i 40 e i 44 anni 12 mensilità + un importo aggiuntivo di € 20.000,00, tra i 35 e i 39 anni 6 mensilità + un importo aggiuntivo di € 20.000,00;
- il programma di incentivazione economica per nuovi progetti personali gli veniva presentato mediante slides e registrazione in data 13 aprile
2023;
- il 13 ottobre 2023 , anche per conto delle altre società del gruppo, e le Parte_2
organizzazioni sindacali, stipulavano altro accordo sindacale che, in aggiunta ai trattamenti previsti nell'accordo del 22 marzo 2023, prevedeva, per i lavoratori che nell'arco di 48 mesi non avessero maturato i requisiti per il trattamento pensionistico,
l'erogazione di un ulteriore importo pari a tre mensilità di retribuzione lorda, oltre all'indennità sostitutiva di preavviso;
- in adempimento dell'accordo del 13 ottobre 2023 la convenuta gli inviava, con e-mail del 27 ottobre 2023, una proposta di adesione al programma “Costruisci il Tuo futuro” con le novità introdotte dall'accordo sindacale del
13 ottobre 2023, ove era quantificato in € 157.170,00 lordi l'importo di incentivazione che gli sarebbe stato riconosciuto in caso di adesione al programma entro il 31 dicembre
2023 (oltre alla Naspi e con riconoscimento delle condizioni economiche anche in caso di adesione al programma di “active placement”), proposta che il ricorrente riteneva irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 cc;
- di aver pertanto contattato telefonicamente, in data 24 novembre 2023, la proprio referente HR, , chiedendo chiarimenti in CP_5
merito al programma "Costruisci il Tuo Futuro", ricevendo dalla stessa rassicurazioni circa il fatto che la volontà aziendale era quella di accettare tutte le domande di
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adesione al programma;
- di aver per l'effetto preso contatti con altre aziende esterne al gruppo, ricevendo disponibilità ad essere assunto dal 1° febbraio 2024, e di aver pertanto, con e-mail dell'11 dicembre 2023, manifestato al proprio HR di riferimento,
, la propria volontà di aderire al programma “Costruisci il Tuo Futuro”, al Controparte_6
fine di poter beneficiare degli incentivi all'esodo previsti dai citati accordi sindacali;
- di aver tuttavia ricevuto, in esito a tale manifestazione di volontà, formale diniego all'adesione al programma “Costruisci il Tuo Futuro”, genericamente motivato dal difetto delle condizioni per dare corso alla richiesta di adesione;
- di aver nonostante ciò ribadito, con e-mail del 13 dicembre 2023, la propria disponibilità ad interrompere
l'attività lavorativa presso l'azienda convenuta, stante l'irrevocabilità della proposta ricevuta il 27 ottobre precedente, proposta tempestivamente accettata;
- avendo parte convenuta negato l'adempimento dell'accordo risolutivo raggiunto l'11 dicembre 2023, e dovendo prendere servizio presso la nuova azienda il 1° febbraio 2024, si vedeva costretto a rassegnare le dimissioni per giusta causa in data 29 gennaio 2024;
- la società convenuta negava la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e comunicava che avrebbe trattenuto
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