Trib. Teramo, sentenza 27/11/2024, n. 700

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 27/11/2024, n. 700
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 700
Data del deposito : 27 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
27/11/2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
SE ES (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. LAPENNA
MATILDE, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti n. 64, 64100 Teramo, presso il difensore avv. LAPENNA MATILDE
RICORRENTE contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato C/O
Ufficio legale INPS TERAMO, presso il difensore avv. GAMBINO ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza a seguito di discussione orale.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150 depositato in data 18.03.2024, ET AR ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001649343 notificata il 16.02.2024 nella quale l'Inps, rilevata l'omissione nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti, irrogava una sanzione amministrativa per un importo pari a € 2.356,33, comprensivi di oneri e spese, per omesso
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versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali relativi al periodo dal 01.04.2016 al 30.11.2016
e per asserita violazione dell'art. 2, comma 1 – bis, del decreto – legge 12 settembre 1983, n. 643, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3 comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto – legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
A fondamento dell'opposizione parte ricorrente ha contestato la legittimità e la fondatezza dell'ordinanza ingiunzione sostenendone l'estinzione per la violazione del termine procedimentale di 90 giorni per la notifica dell'accertamento ai sensi dell'art. 14 della legge n.689 del 1981 nonché la sproporzionalità della sanzione applicata rassegnando, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della ingiunzione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 150/2011, le seguenti conclusioni:
“ Accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta per omessa notifica del verbale di accertamento e, quindi, per decadenza ex art. 14 della legge n. 689 del 1981;

- per l'effetto disporre l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001649343 notificata il
16.02.2024, prot. n. INPS.7900.09/02/2024.0028766, relativa ad atto di accertamento n.
INPS.7900.20/02/2019.0031205 del 20.02.2019;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
In particolare l'Inps ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'articolo 14 della legge n.
689/1981
deducendo il rispetto del termine suddetto per poter procedere alla ingiunzione della sanzione amministrativa stante l'avvenuta notifica di vari avvisi di addebito non impugnati noche' la sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale emanata a seguito dei noti eventi sismici.
Istruita mediante produzione documentale, la causa è decisa alla presente udienza.
La suddetta ordinanza ingiunzione trova fondamento nell'atto di accertamento
INPS.7900.20/02/2019.0031205, notificato il 6.03.2019, per il periodo dal 01.04.2016 al
30.11.2016 nel quale il ricorrente, all'epoca delle inadempienze contestate, era amministratore unico della Wood Design Italy S.r.l.;
sul presupposto che delle sanzioni amministrative risponde sempre l'amministratore in carica al momento della violazione di legge, l'INPS ha trasmesso alla
Wood Design Italy S.r.l. tutti gli avvisi di addebito elencati nella memoria difensiva mai opposti e sostenendo
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