Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1667
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 279/2023
RE A PUB BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Il
Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279 /2023
promossa da: INAIL con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA
RICORRENTE
Contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA con il patrocinio dell'avv.
PANDOLFO ANGELO
RESISTENTE
In punto a: azione di regresso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 1'INAIL, nella
persona del Presidente pro tempore, conveniva in giudizio
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., chiedendone la condanna, dato atto del pagamento, a causa di patologia oncologica
polmonare riconosciute di natura professionale, denunciate il 3 agosto 2017, di prestazioni per complessivi € €
319.882,68 a favore dei superstiti di TO AN, già
dipendente di Ferrovie dello Stato, addetto alle Officine
AN Riparazioni di Bologna, e accertata la
responsabilità civile della convenuta datrice di lavoro ex
art. 10 e 11 dpr n. 1124/65 O anche ex art. 2087 C.C. O
2043, 2049 e 2051 C.C., in ordine all'insorgenza della malattia professionale, corrispondere quanto dovutoa all'Istituto assicuratore a titolo di rimborso delle
prestazioni erogate, nell'importo richiesto ovvero da
determinarsi in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione.
Precisava che il suddetto lavoratore, operaio qualificato, era stato addetto a varie mansioni "nel 1° Reparto
-
Riparazione carrelli, motori di trazione e ausiliari,
«addetto alla revisione motori di trazione" e che nel documento R.F.I. (v. questionario, doc. 5 INAIL) le n.
mansioni svolte da AN venivano così descritte:
Smontaggio e montaggio in opera di motori di trazione. "1
Riparazione fuori opera dei motoalternatori, dei gruppi
motocompressori e dei ventilatori montati sui motori.
Pulizia di tutto l'involucro con aria compressa e lavaggio di alcune parti con utilizzo di prodotti sgrassanti.
Composizione e prove di rendimento volumetrico dei gruppi motocompressori a tensione nominale";
che, sempre in detto
questionario, R.F.I. specifica che nell'azienda era
presente l'amianto, che "si trovava sia nell'intercapedine
fra cassa metallica e rivestimento che all'interno delle
carenature (vani ubicati sotto il telaio dove sono
alloggiate le apparecchiature elettriche pneumatiche e
impiantistica in generale)" (punto 11). Nel documento era specificato che "sulle pareti della cassa e all'interno
[l'amianto] era di tipo delle carenature e dei cunicoli
sulle apparecchiature friabile, mentre quello presente
sotto forma di guarnizioni era di tipo compatto" (punto 12)
e che "i prodotti a base di amianto sono stati manipolati
negli ambienti comuni fino al 1980" (punto 13).
Radicatosi il contraddittorio con Rete Ferroviaria Italiana
Spa, che ha chiesto il rigetto della domanda, all'udienza
del 5.12.2024 i difensori delle parti hanno discusso
oralmente la causa;
dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, riservato il termine di
60 giorni per il deposito della motivazione stante la
particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Viene premesso che, secondo il principio di diritto
espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10529/08, la responsabilità conseguente alla violazione
dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale;
ne deriva
che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del
danno da infortunio, О l'Istituto assicuratore che agisca
in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza
dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di
lavoro è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi