Trib. Catania, sentenza 09/10/2024, n. 4772

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 09/10/2024, n. 4772
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4772
Data del deposito : 9 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:

1. dott. M E Presidente

2. dott. M R A Giudice

3. dott. I M e C B Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile recante il n. 12569/2020 RG promosso da
Lo , nata in Cabimas (Venezuela) il 17/10/1966, Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G L che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in Linguaglossa il 27/10/1965, Controparte_1
elettivamente domiciliat0 presso lo studio dell'avv. M P che rapp. e dif. per procura in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
, nata in Catania il 19/7/2008 e , Controparte_2 Controparte_3
nata in Catania il 15/9/2009 in persona del curatore speciale nominato,
1


avv. C Z, rapp. e dif. da sé stessa in quanto avvocato ed elett. dom. presso il proprio studio
LITISCONSORTI
NECESSARII
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio in deliberazione, ed indi decisa in data 26/9/2024 attesa la rinunzia ai termini di legge di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il ricorso introduttivo chiedeva al Parte_2
Tribunale di Catania la pronuncia della separazione personale dal coniuge
con addebito a costui della separazione. Controparte_1
Esponeva che il matrimonio contratto con e dal Controparte_1
quale erano nate due figlie il 19/7/2008 e il CP_2 CP_3
15/9/2009, si era rivelato infelice a causa del comportamento dell'altro coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la serena prosecuzione della convivenza. Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Costituitosi in giudizio con memoria chiedeva a Controparte_1
sua volta la pronunzia della separazione personale dal coniuge Lo
Giudice con addebito a costei della separazione, contestando Pt_1
le avverse deduzioni, evidenziando ed istando quanto specificamente ivi calendato.
All'udienza del 13/7/2021 il Presidente, constatata
l'infruttuosità del tentativo di riconciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, indi statuendo
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nei termini di cui al provvedimento quivi di seguito trascritto: “Il Giudice Cannata Baratta in funzioni di presidente, sciogliendo la riserva assunta alla udienza in data 13/7/2021;
esaminati gli atti e documenti (proc. n. 12569/2020 RG);
ritenuto che, ai fini delle assumende determinazioni ex art. 708 cpc in punto di affidamento e collocamento DELLE FIGLIE nata il Persona_1
19/7/2008 e nata il 15/9/2009 - e di determinazione dei tempi e modalità di CP_3
incontro con le stesse del genitore non affidatario e/o collocatario, avendo la ricorrente - che in ricorso ha istato l'affidamento delle figlie Parte_2
minorenni ad entrambi i genitori, seppur con collocamento delle stesse presso la madre CON IL , deducendo che il Parte_3 Per_2 CP_1 ponga in essere un “atteggiamento irriguardoso nei confronti della moglie ed ostruzionistico riguardo alle esigenze familiari. Da anni, ormai, infatti, manca qualunque spirito collaborativo da parte del marito che, anzi, spesso deliberatamente
e irresponsabilmente, si pone da ostacolo invece di fornire la propria collaborazione costruttiva alla vita familiare” – INDI RICHIESTO PER LA PRIMA VOLTA IN
UDIENZA L'AFFIDAMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI ENTRAMBE LE FIGLIE
ALLA MADRE, mentre il resistente , nel contestare ogni Controparte_1
avversa deduzione, confermando integralmente il contenuto della di lui memoria di costituzione con la quale ha tra l'altro evidenziato che “si è sempre occupato delle figlie con amore, non facendo mai mancare loro l'affetto e la presenza fisica”, HA
DICHIARATO: “NON VOGLIO SEPARARMI”, PRECISANDO indi CHE
“DURANTE IL PERIODO DI CIRCA TRE MESI DI LOOK DOWN DEL 2020 LA
FAMIGLIA È STATA PERFETTAMENTE UNITA;
IO MI SONO OCCUPATO DI
USCIRE ACCUDENDO MIA MOGLIE E LE MIE FIGLIE, PROVVEDENDO A
TUTTO E SOLO DOPO SI SONO MANIFESTATI I PROBLEMI CHE HANNO
PORTATO ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER SEPARAZIONE DA
PARTE DI MIA MOGLIE. NONOSTANTE QUESTE DISCORDIE IO SONO
PRONTO A SALVARE LA MIA FAMIGLIA PERCHÉ PER ME È LA COSA PIÙ
IMPORTANTE”, onde va disposto anzitutto l'ascolto delle figlie minorenni
e , ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei Per_1 CP_3
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diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n.
77, a tenore del quale “nei procedimenti che riguardano un minore, l'Autorità
Giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve…
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore;

- permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa”;
orbene, deve essere ben presente alla coppia genitoriale che la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176, e dotata di forza costituzionalmente cogente ex art. 31 secondo comma della Costituzione della
Repubblica Italiana giusta Corte Cost., 30/1/2002, n. 1, riconosce che “il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore, di comprensione” (Preambolo) onde, solo se la coppia genitoriale (nella fattispecie sub iudice trattasi di genitori biologici), è in grado – per idoneità ed adeguatezza – di assicurare al figlio minorenne il necessario - “ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità”-
“clima di felicità, di amore, di comprensione”, la detta coppia genitoriale – o quello dei genitori che di tanto sia capace, idoneo ed adeguato – può essere mantenuta nella
“funzione genitoriale” e nella titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale quale ancora una volta definita della detta Convenzione di New York come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo” nell'esercizio della quale “devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo” (art. 18) ben evidenziato che, in ogni caso, “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3.1.) onde “nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti al fine
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di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore…” (art. 6 della
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77) postocchè “In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” (art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata dal Consiglio d'Europa a Nizza il
7/12/2000 avente “lo stesso valore giuridico dei Trattati” ex art. 6 TUE come riscritto dal Trattato di Lisbona);
inoltre, il cd. “principio della bigenitorialità”, recte “diritto alla plurigenitorialità”, è in realtà il diritto del figlio alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”
(ex multis Cass., 8/4/2019, n. 9764), diritto dunque funzionale ad assicurare al fanciullo “lo sviluppo armonioso e completo della sua personalità” (Convenzione sui
Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176) dal momento che, la responsabilità genitoriale è definita della detta Convenzione di
New York all'art. 18 come “la responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo”: e deve ben rimarcarsi che, essendo appunto il diritto alla plurigenitorialità, un diritto del figlio funzionale allo “sviluppo armonioso e completo della sua personalità” - in armonia con la conquista di civiltà costituita dalla affermazione in sede sovranazionale (art. 18 della Convenzione di New York) del principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante, che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della
“genitorialità funzionale” in contrasto con il pregresso principio che, secondo una formula sinteticamente significativa e significante che l'odierno estensore ritiene di esprimere e qualificare, può dirsi della “genitorialità potestativa” – detto principio
“principio della bigenitorialità” - che, per vero, meglio deve nominarsi della
“plurigenitorialità” attesa la feconda multiformità delle esperienze sociali in ambito così nazionale come extranazionale – non è già un anacronistico residuo della soppressa “genitorialità potestativa”, ma il pregnantissimo costituente della
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“genitorialità funzionale”, in quanto diritto del minore alla “presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione”, per il qual fine, appunto, è attribuita ai genitori quella “responsabilità genitoriale” quale definita della detta Convenzione di
New York come “la
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