Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3803
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA
- Giudice
Agnese DI BATTISTA 3) Dott.ssa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8061 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. RA
Pinca, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f. C.F. 2 , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Controparte 1
Villanova, come da mandato in atti;
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha esposto: di aver contratto Con ricorso depositato il 26.10.2022,
matrimonio con Controparte_1 il 14.9.1991 in Galatone (LE), in regime economico di comunione Per dei beni;
che dalla loro unione erano nati tre figli e, cioè, Per 1 1'1.5.1993, RA il 23.7.1997 e il 10.10.2005 (così come precisato dai difensori delle parti all'udienza del 7.6.2023);
che, dopo un lungo periodo di serena convivenza, i coniugi, a causa di insanabili contrasti caratteriali, avevano deciso di vivere separati, ma che non era stato possibile giungere ad una separazione di tipo consensuale;
che, durante tutti gli anni di vita matrimoniale, pur lavorando saltuariamente, si era dedicata prevalentemente Per all'accudimento dei figli e, in particolare, dei figli RA e
,affetti, sin dalla tenera età, da problemi di salute;
che il convenuto era dipendente di CP 2 ed era esclusivo proprietario della casa
Per coniugale, sita in Galatone, in cui era rimasta a vivere la ricorrente con i figli e RA, pur se
quest'ultima aveva trasferito la sua formale residenza presso altra abitazione confinante con la casa coniugale, in cui era rimasta a vivere la madre del convenuto;
che il convenuto, inoltre, aveva stabilito la
propria residenza in altra abitazione a disposizione del nucleo familiare, ma sottoposta a pignoramento Per immobiliare e posta in vendita dal Tribunale;
che il figlio percepiva delle somme a titolo di indennità di frequenza, accreditate su apposito libretto postale e/o bancario, ma gestite unicamente dal padre. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, con affidamento condiviso del figlio Per minore e collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa coniugale unitamente alle suppellettili d'arredo, esercizio del diritto di visita in favore del padre come specificato in ricorso, Per assegno mensile a carico del convenuto quale contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro
300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno mensile a carico del convenuto a titolo di mantenimento per sé pari ad euro 100,00, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, assegnazione delle somme percepite dal minore a titolo di indennità di frequenza secondo le determinazioni di questo Tribunale. costituendosi con memoria depositata il 23.1.2023, non si è opposto alla Controparte_1
richiesta di separazione ma ha contestato le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto: che la causa della crisi coniugale era da ricondursi alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte della moglie, come confermato dalla stessa ricorrente;
che la ricorrente, pur non lavorando in modo continuativo, era economicamente indipendente, e che, viceversa, la sua situazione economica era quella specificata in atti;
che non era vera la circostanza, riportata in ricorso, che le somme accreditate dall'INPS per il figlio minore
e accreditate su un rapporto acceso presso CP 2 fossero state gestite, nel corso degli anni,
esclusivamente dal padre;
che, per i motivi esposti in memoria, la ricorrente