Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 107

TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 107
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 107
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10434/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi Pt_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Ursula Gamberini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 4 febbraio 2025; chiede altresì che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine di legge, sia pronunciato il divorzio, riportandosi al ricorso introduttivo”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, 1
visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 9 settembre 2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 [...]
Pt_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 4 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 30 giugno 2001 a Bologna e che dalla loro unione non sono nati figli;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;

considerato che

fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 4 febbraio 2025, è previsto un trasferimento immobiliare, regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e intendono Parte_1 Parte_2
effettuare il seguente trasferimento immobiliare da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
3.1) CONSENSO ED OGGETTO
Il signor cede e trasferisce alla signora che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la piena proprietà del seguente immobile:
2
-porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna in via Agucchi 183/B costituito da appartamento al piano terzo con annessi un vano cantina e un posto auto, il tutto identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 45, Particella 129,
Sub. 7, Zona Cens. 2, Cat. A/3, Classe 3, Cons. 7 Vani, Rendita Catastale Euro
1.084,56 (appartamento); e al Foglio 45, Particella 129, Subalterno 20, Zona Cens. 2,
Cat. C/7, Classe 1, Cons. 10 Mq. Rendita Catastale Euro 28,41 (posto auto).
In confine con parti comuni da più lati e ragioni (appartamento). Persona_1
Parti comuni da più lati e ragioni Polmonari (posto auto).
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, come descritte nell'infracitato atto di provenienza del 4 maggio 1989.
3.2) PROVENIENZA
Il bene in oggetto è pervenuto alla parte cedente quanto al diritto di superficie, per acquisto con atto del notaio di Bologna in data 4 maggio 1989 Persona_2
repertorio n. 36060/3798 registrato a Bologna Atti Pubblici il 24/5/1989 al n. 5647 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna il 13/5/1989 al n.14514 Reg. Gen. e n. 9126 Reg. Part.; quanto al diritto di proprietà dell'area per acquisto fattone con atto del notaio di Bologna in data 1 aprile 2005 Persona_3
Rep. n. 90606/21449, trascritto a Bologna il 14 aprile 2005 al n. 21941 Reg. Gen. e n.
12889 Reg.
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