Trib. Bari, sentenza 12/01/2024, n. 63

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 12/01/2024, n. 63
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 63
Data del deposito : 12 gennaio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del
10.01.2024 la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 6206 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2018
TRA
SUPERMERCATO AL RISPARMIO DUE s.r.l., rappr. e dif. dall'avv. Gentile Antonio;

Ricorrente
CONTRO
INPS e SCCI s.p.a., rappr. e dif. dagli avv.ti Punzi OS Nicola, Daprile Barbara e Tiberino Carla;

Resistente

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.05.2018 (R.G. 6206/2018) Supermercato al Risparmio Due s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 31420180000114284000, notificato il 30.03.2018, con il quale le era intimato il pagamento della somma di euro 22.375,80, a titolo di omessa contribuzione previdenziale per il periodo dall'08.2012 all'01.2016, così come accertata dal verbale ispettivo n. BA00002/2016-048-02, con il quale gli ispettori verificavano l'errato inquadramento del dipendente GL OC, erroneamente assunto in data 04.08.2012 con un contratto di apprendistato professionalizzante, ancora in essere al momento dell'accesso ispettivo del 07.01.2016 presso la Numeri Primi
s.r.l.
Con ricorso depositato in data 23.05.2018 (R.G. 6954/2018) Supermercato al Risparmio Due s.r.l., in persona del legale rappresentate p.t., proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 314201800017394000, notificato il 13.04.2018, per l'importo di euro 2.765,57, sempre a titolo di omessa contribuzione gestione aziende in relazione alla medesima posizione del dipendente GL OC, per come accertata dal sopracitato verbale ispettivo relativamente al periodo dal 09.2015 al 12.2015.
In entrambi i giudizi, riuniti per connessione, si costituiva l'Inps.
Nelle more del giudizio, parte ricorrente depositava, tra l'altro sentenza di questa sezione n. 2086/2022, passata in giudicato, avente ad oggetto le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni prot. n. 26747 c.d.g. 10453 del
09.04.2018 e prot. n. 26750 c.d.g. 10453, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro della Provincia di Bari
1
(nel prosieguo ITL) ingiungeva loro il pagamento della somma di euro 13.603,08 a titolo di sanzione amministrativa:
a) per avere impiegato n. 1 lavoratore, tale sig. GL OC, senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
in particolare, per avere comunicato con UNILAV del 8.1.2016
l'intervenuta qualificazione del rapporto di lavoro del predetto sig. GL OC come impiegato solo a decorrere dal 4.1.2016 anziché dal 4.8.2012 (art. 3, comma 3 del D.L. 12/2002, conv. con mod. in legge 23 aprile 2002, n. 73 come da ultimo modificato dal D. Lgs. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. 9/2014);

b) per non avere consegnato a n. 1 lavoratore, il suddetto sig. GL OC, prima dell'immissione al lavoro e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro oppure del contratto individuale di lavoro;
in particolare, poiché consegnava al sig. GL OC comunicazione di assunzione ovvero copia del contratto riportante l'errata qualificazione del rapporto di lavoro di
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